TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202403403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2024-05-27, n. 202403403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403403
Data del deposito : 27 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2024

N. 03403/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05371/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5371 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Si.Car. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cancello ed Arnone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asmel Consortile S.C. A R.L., non costituita in giudizio;

nei confronti

Consorzio Stabile Energos, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) Della Determinazione Dirigenziale n. 548 del 18.10.2023, numero Area 282, dell''Area V Lavori Pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, successivamente conosciuta, recante l'approvazione degli atti della gara per l''affidamento dei lavori di realizzazione della rete di fognatura del Centro Urbano Comunale del Comune di Cancello ed Arnone (CIG: A0061C5F64) e la contestuale aggiudicazione definitiva non efficace della gara in favore del Consorzio Stabile Energos;

2) di tutti i verbali di gara, in seduta pubblica ed in seduta riservata, e relativi allegati, ed in particolare: del verbale di gara n. 1 del 26.9.2023, del verbale di gara n. 2 del 28.9.2023;
del verbale di gara n. 3 del 29.9.2023;
del verbale di gara n. 4 del 02.10.2023, del verbale di gara n. 5 del 09.10.2023, del verbale di gara n. 6 in seduta riservata del 12.10.2023, del verbale di gara n. 7 del 18.10.2023 e del verbale di gara n. 8 del 18.10.2023 nella parte in cui la commissione di gara non ha disposto l'esclusione ed ha ammesso al prosieguo della procedura il Consorzio Stabile Energos e/o nella parte in cui è stata illegittimamente punteggiata l''offerta tecnica prodotta in gara da quest''ultimo attribuendole il correlato punteggio e collocandola al primo posto nella graduatoria finale;

3) ove non coincidenti con gli atti innanzi impugnati, degli eventuali ulteriori provvedimenti e verbali di gara, della proposta di aggiudicazione e del provvedimento di aggiudicazione e di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti adottati dalla Stazione Appaltante ancorchè non richiamati;

4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, con particolare riguardo, ove necessario e per quanto di ragione, al bando di gara, al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, nonchè ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante ove interpretati in senso contrario alle ragioni prospettate in ricorso

5) per la declaratoria di aggiudicazione della gara di appalto di cui è causa in favore della ricorrente;

6) in via gradata, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto ove mai successivamente stipulato con la controinteressata e per il subentro della ricorrente nel medesimo contratto;

7) In via subordinata, per il risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.lgs. 104/2010.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Si.Car. S.r.l. il 28/11/2023:

Per l’annullamento:

8) Della Determinazione Dirigenziale n. 639 del 21.11.2023, numero Area 318, dell'Area V Lavori Pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, comunicata il 23.11.2023, recante la declaratoria di efficacia della aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della rete di fognatura del Centro Urbano Comunale del Comune di Cancello ed Arnone (CIG: A0061C5F64) in favore del Consorzio Stabile ENERGOS disposta con precedente determina n. 548 del 18.10.2023, e di tutti gli atti connessi e consequenziali, compresa, ove e per quanto occorra, la Determinazione Dirigenziale n. 644 del 23.11.2023, conosciuta in pari data, dell'Area V Lavori Pubblici del Comune di Cancello ed Arnone recante la conseguente approvazione del nuovo quadro economico di spesa dell'intervento.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Energos il 13/12/2023:

per l'annullamento – previa sospensiva - nella parte di interesse:

1. della Determinazione Dirigenziale n. 548 del 18.10.2023, numero Area 282, dell'Area V Lavori Pubblici del Comune di Cancello ed Arnone, recante l'approvazione degli atti della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione della rete fognaria del Centro Urbano Comunale del Comune di Cancello ed Arnone (CIG: A0061C5F64), nella parte in cui ha approvato i verbali recanti la valutazione dell'offerta e la relativa attribuzione del punteggio alla SI.CAR. S.r.l.;

2. dei verbali di gara e relativi allegati, ed in particolare: del verbale di gara n. 1 del 26.9.2023, del verbale di gara n. 2 del 28.9.2023;
del verbale di gara n. 3 del 29.9.2023;
del verbale di gara n. 4 del 02.10.2023, del verbale di gara n. 5 del 09.10.2023, del verbale di gara n. 6 in seduta riservata del 12.10.2023, del verbale di gara n. 7 del 18.10.2023 e del verbale di gara n. 8 del 18.10.2023 nella parte in cui la Commissione di gara non ha disposto l'esclusione ed ha ammesso al prosieguo della procedura la SI.CAR. S.r.l. ed altresì nella parte in cui è stata illegittimamente valutata e destinataria di punteggio l'offerta tecnica prodotta in gara da quest'ultima e le è stato attribuito il correlato punteggio;

3. ove dovesse occorrere e per quanto di ragione, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, di tutti gli allegati ai predetti atti di gara, nonchè dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante, ove interpretati in senso contrario alle ragioni prospettate nel ricorso incidentale;

4. di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cancello ed Arnone e di Consorzio Stabile Energos;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. SiCar s.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, unitamente agli atti presupposti menzionati in epigrafe, la d.d. n. 548 del 18.10.2023 del Comune di Cancello ed Arnone, recante l’approvazione degli atti della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della rete di fognatura del centro urbano, chiedendo la declaratoria di aggiudicazione in suo favore e il subingresso nel contratto di appalto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, il risarcimento dei danni.

Con successivi motivi aggiunti depositati il 28/11/2023 ha gravato la d.d. n. 639 del 21.11.2023, con la quale il Comune ha dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in capo al controinteressato Consorzio Stabile Energos.

2. Gli atti impugnati sarebbero illegittimi, anche in via derivata, secondo quanto dedotto dalla ricorrente con unico, articolato motivo di censura, siccome assunti in violazione degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto) e del punto 16 del disciplinare di gara, il quale, a pena di esclusione, prescrive che “ L’offerta tecnica deve essere sottoscritta da Tecnico abilitato, iscritto in un Albo Professionale ”.

2.1. Nel caso di specie gli elaborati tecnici correlati all’intera offerta tecnica del Consorzio, compresi quelli relativi alle opere di cui ai criteri di valutazione A1 (“ Soluzioni migliorative finalizzate alla maggiore funzionalità e di aumento delle prestazioni d’efficienza energetica / impiantistica / ambientale degli interventi progettuali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative di natura informativa ”) e A2 (“ Soluzioni migliorative della funzionalità del sistema fognario con eventuali sfiori (sulla rete fognaria) anche con la realizzazione di opere aggiuntive non previste in progetto ”), connotati da “ evidente carattere ingegneristico ”, sarebbero stati illegittimamente sottoscritti, secondo quanto dedotto, da due architetti anziché, come dovuto, da un ingegnere, unico tecnico abilitato, ad avviso di parte ricorrente, venendo in rilievo proposte non attinenti a interventi di edilizia civile.

2.2. L’assunto, stante la tipologia di lavori, della competenza esclusiva degli ingegneri – che troverebbe riscontro, oltreché nel formante normativo (art. 51 del R.D. n. 2357/1925), anche in quello giurisprudenziale, sulla scorta delle plurime pronunce indicate – sarebbe confermato dalla disamina, in concreto, delle soluzioni migliorative ed integrative del progetto esecutivo redatto dalla S.A. proposte dal Consorzio, che consisterebbero, a ben vedere, in complessi ed articolati interventi riguardanti la realizzazione ex-novo di diversi collettori fognari, nel ripristino e riqualificazione di collettori fognari esistenti, nella realizzazione di impianti di sollevamento e di opere idrauliche atte al buon funzionamento della rete;
di qui – conclude la ricorrente – la necessaria esclusione dalla gara, per vizio dell’offerta, in coerenza alle previsioni della lex specialis , del consorzio aggiudicatario o, quantomeno, la doverosa attribuzione di punteggi pari a zero relativamente all’intera offerta tecnica, con conseguente aggiudicazione in suo favore.

3. Il comune di Cancello Arnone e il consorzio stabile Energos, controinteressato, costituitisi in giudizio, hanno entrambi chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato.

4. Con atto notificato e depositato il 13/12/2023 il consorzio ha proposto ricorso incidentale deducendo l’illogicità e l’erroneità dell’attribuzione del punteggio alla società ricorrente in relazione ai criteri e sub-criteri di valutazione A.1., A.

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