TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-09-09, n. 201504405

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-09-09, n. 201504405
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504405
Data del deposito : 9 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05451/2014 REG.RIC.

N. 04405/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05451/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5451 del 2014, proposto da:
CAPRI CRUISE S.R.L., con sede in Capri (NA), alla Via Roma 53, in persona del legale rappresentante, F S, rappresentato e difeso dall’Avv. L V, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. M A in Napoli, alla Via G. Sanfelice, n. 24;

contro

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRA-SPORTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;
- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAPRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11, domicilia per legge;
- COMUNE DI CAPRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Tiberii, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Toledo, n. 156;
- REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

SOCIETA’ COOPERATIVA MOTOSCAFISTI DI CAPRI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Corrado Diaco, Simona Gambardella e Cimmino Giovanni, presso i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Mille, n. 40;

e con l'intervento di

ad opponendum:
- COMUNE DI ANACAPRI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio De Luca ed elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3;
- LASER CAPRI S.R.L. e URAGANO S.R.L., ciascuna in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’Avv. Antonio Maria Di Leva ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’Avv. Antonio Sasso, in Napoli, alla Va Toledo, n. 156;

per l’annullamento, previa sospensione

a) della nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri in data 27.6.2014, prot. 4548;

b) per quanto di ragione, dell’art. 9 della ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri n. 99 del 27.10.1999 (ed ogni altra parte rilevante della predetta ordinanza);

c) per quanto di ragione, della nota della Capitaneria di Porto di Capri in data 25.8.2014;

d) di ogni altro atto comunque connesso, preordinato o conseguente in specie se menzionato in ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della controinteressata Società Cooperativa Motoscafisti di Capri;

Visti gli atti di intervento ad opponendum del Comune di Anacapri, della società Laser Capri s.r.l. ed Uragano s.r.l.;

Viste le memorie prodotte dalla parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi - Relatore alla pubblica udienza dell’11 giugno 2015 il dott. C V - i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Espone, in fatto, la Società Capri Cruise s.r.l., in persona del legale rappresentante, F S - costituita in data 6.11.2013 con atto avente il seguente oggetto sociale: “esercizio della navigazione marittima per il trasporto di merci e passeggeri, il traffico locale e le escursioni turistiche anche tramite sottomarino”, nonché per le attività complementari di “gestione di beni ed aree demaniali, darsene, porti turistici e specchi d’acqua”, nonché la prestazione e gestione di servizi di ormeggio, trasporto passeggeri ed approdo in marine turistiche”- che:

- aveva commissionato al cantiere Fipa Group di Viareggio la costruzione (nel rispetto delle prescrizioni necessarie per conseguire l’abilitazione alla navigazione litoranea) di due motonavi per un prezzo di acquisto pari ad euro 750.000,00, oltre Iva ciascuna, la prima consegnata nel maggio 2014, mentre la consegna della seconda, benché già interamente costruita era stata differita, e di avere ottenuto, per la prima di esse, denominata “Augusto”, il certificato di stazza provvisorio del 15.4.2014 dal R.i.n.a., l’iscrizione al registro Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Viareggio al n. VG3893, il certificato per il trasporto passeggeri dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, nonché la prescritta licenza per “navi minori e galleggianti” con provvedimento del Compartimento Marittimo di Viareggio in data 5.6.2014;

- apprestandosi a disporre di due motonavi di sicura affidabilità, in data 19.12.2013, informava, con apposita comunicazione, sia il Comune di Capri, sia l’Ufficio Circondariale Marittimo (Circomare) di Capri, nonché la Regione Campania, ai fini della programmazione degli accosti, del prossimo svolgimento di “attività turistico - ricreative intorno all’isola di Capri”, precisando: il tipo di attività che intendeva espletare (trasporto turisti e passeggeri intorno all’isola di Capri), il numero di unità adibite al servizio, date annuali all’inizio e cessazione dell’attività, le modalità di svolgimento con impegno al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia;

- in data 20.3.2014 inviava a Circomare Capri ed alla Regione Campania comunicazione ai sensi dell’art. 68 cod. nav. per l’esercizio di attività in ambito portuale e nell’ambito del dema-nio marittimo, e ciò ai sensi dell’art. 19, L. 7.8.1990, n. 241;

- correttamente Circomare Capri riscontrava le suddette comunicazioni, la prima (del 19.12.2013), con nota del 31.1.2014 nella quale precisava che restava di competenza dell’Autorità Marittima il verificare “l’idoneità tecnica ed amministrativa delle unità navali da adibire al trasporto di passeggeri”, nonché la “regolamentazione operativa delle banchine e degli spazi portuali”, la seconda (del 20.3.2014), con nota del 24.3.2014, chiedendo alla società Capri Cruise s.r.l. di fornire la documentazione “circa la idoneità tecnica ed amministrativa delle unità navali che codesta società intende adibire al trasporto di passeggeri” ed a tanto puntualmente adempiva la Capri Cruise s.r.l. con comunicazione in data 18.4.2014, fornendo le informazioni richieste;

- con ulteriore comunicazione del 25.4.2014 Circomare Capri confermava alla Capri Cruise s.r.l. di ritenere “tecnicamente possibile, sotto il profilo della sicurezza della navigazione l’accosto operativo delle suddette motobarche presso le infrastrutture portuali di Capri”, così dimostrando di ritenere la sussistenza dei presupposti tecnici e quelli relativi alla disciplina del traffico costiero marittimo per dare avvio alla libera attività di impresa;

- al contrario illegittimo ed arbitrario sarebbe stato il comportamento del Comune di Capri (e del Comune di Anacapri) culminato con l’adozione dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 54 del 23.4.2014 - impugnata con ricorso n. 3215/2014 R.G. pendente innanzi al T.A.R. Campania, sez. III - con cui si autorizzavano (con evidente intento protezionistico ed in violazione della libertà di concorrenza) soltanto tre operatori ad effettuare il servizio di battellaggio da e per la Grotta Azzurra e da e per località lungo il perimetro dell’isola (trattavasi della Soc. Coop. Motoscafisti di Capri, la Soc. Laser S.r.l. e la Soc. Uragano s.r.l.) - unitamente alla nota-provvedimento del Comune di Anacapri n. 6480 del 19.5.2014 con cui si stabiliva che, nelle more della predisposizione di un’apposita bozza di “Regolamento intercomunale per il servizio di trasporto marittimo pubblico/passeggeri”, alla stregua della delibera di G.M. n. 44 del 12.3.2014), restava sospeso il rilascio di qualsiasi autorizzazione da parte di detto Ente, dando atto, peraltro che, allo stato, risultavano autorizzati soltanto i tre predetti operatori;
analogamente disponeva, con la nota-provvedimento datata 20.5.2014 prot. 9578 il Comune di Capri;

- a causa della predetta ordinanza “protezionistica” ed anticoncorrenziale (ad un tempo interdittiva per la Capri Cruise s.r.l.) quest’ultima non poteva avviare il servizio programmato, per il quale, invece, correttamente, Circomare Capri aveva attestato il possesso legittimo dei presupposti, tant’è che, con nota del 12-12.6.2014 indirizzata alla Soc. Capri Cruise s.r.l. informava quest’ultima di avere con ordinanza n. 24 del 23.5.2014 “provveduto a rinnovare la regolamentazione operativa delle banchine del Porto di Capri per i profili correlati alla sicurezza della navigazione”, peraltro precisando che la competenza per le autorizzazioni amministrative era in capo alla Regione Campania (con ciò smentendo esplicitamente la “invasione di competenza” degli enti locali).

Tanto premesso e preso atto, nonostante il possesso di tutti i requisiti, del sopravvenire della antitetica nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri datata 27.6.2014, prot. 4548 in epigrafe con cui l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in relazione a quanto rappresentato nella nota in data 14.6.2014 della società Capri Cruise s.r.l. ed in prosecuzione di precorsa corrispondenza, ferma restando la disciplina degli Enti Locali per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e per i collegamenti di linea da e per Capri, si riteneva di dover precisare che: “ai sensi della vigente ordinanza n. 99/1999 della Capitaneria di Porto di Napoli e successive modifiche, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre è vietata l’effettuazione di accosti occasionali con passeggeri in arrivo non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania;
per ciò che concerne le unità da traffico non di linea di piccolo tonnellaggio che effettuano attività turistico - ricreativa, si evidenzia che l’ormeggio banchine di questo Porto (id est: Capri) è consentito esclusivamente in subordine rispetto alle prioritarie attività commerciali ed al trasporto pubblico di linea previsto dal vigente quadro accosti”, aggiungendosi infine che “questo ufficio ritiene tecnicamente possibile l’accosto operativo delle suddette unità sotto il profilo della sicurezza della navigazione, presso le infrastrutture portuali di Capri”, la società Capri Cruise s.r.l., in persona del legale rappresentante, F S, con ricorso notificato il 10-11.10.2014 e depositato il 6.11.2014, impugnava, innanzi a questo Tribunale, la predetta nota.

Erano, altresì gravate, per quanto di ragione, l’art. 9 della ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri n. 99 del 27.10.1999 (ed ogni altra parte rilevante della predetta ordinanza), richiamata nella suddetta nota e la nota della Capitaneria di Porto di Capri datata 25.8.2014.

All’uopo, a sostegno del ricorso, parte ricorrente deduceva svariati profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, preliminarmente eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto, sì come infondato.

Resisteva in giudizio anche il Comune di Capri, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione e carenza di interesse e, nel merito, chiedendone il rigetto, sì come infondato.

Si costitutiva in giudizio la Società Cooperativa Motoscafisti di Capri chiedendo il rigetto del ricorso;

Con atto notificato il 2.5.2015 e depositato il 7.5.2015 intervenivano in giudizio ad opponendum le società Capri laser s.r.l. ed Uragano S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso.

Interveniva in giudizio ad opponendum anche il Comune di Anacapri chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 giugno 2015 il ricorso era ritenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni sollevate dal resistente Ufficio Circondariale Marittimo di Capri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Quest’ ultimo eccepisce l’inammissibilità del ricorso per assenza delle condizione dell’azione, attesa la non impugnabilità della nota prot. n. 4548 del 27.6.2014 dell’Ufficio Circondariale Ma-rittimo di Capri, in quanto tratterebbesi di atto meramente confermativo con cui ci si limiterebbe a richiamare un atto di portata generale, ossia l’ordinanza n. 99 del 1999 s.m.i. emanata dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che, in nulla innoverebbe o lederebbe la sfera giuridica della ricorrente che, pertanto, non sarebbe titolare di un interesse concreto ed attuale ad agire, in particolare nei confronti dell’art. 9 della predetta ordinanza adottata per motivi di sicurezza portuale molti anni prima e conoscibile anche senza la nota dell’Amministrazione marittima in questa sede impugnata.

L’eccezione va disattesa anzitutto sotto il profilo della tardività della proposizione del ricorso (se tale è il senso di quanto sopra da ultimo rilevato) in quanto essendo la società solo di recente costituita non le si potrebbe certo opporre di non avere a suo tempo (1999 o 2002), impugnato l’ordinanza n. 99/1999, se a quell’epoca la società non esisteva ancora. Peraltro il termine per l’impugnativa degli atti aventi carattere normativo non inizia a decorrere prima dell’emenazione degli atti applicativi concretamente lesivi nella sfera giuridica degli interessati, che possono pertanto ritualmente e tempestivamente contestare congiuntamente gli atti applicativi unitamente agli atti presupposti.

L’eccezione va respinta anche sotto l’ulteriore profilo della presunta mancanza di contenuto dispositivo, in quanto, non solo la predetta nota è stata emanata nel dichiarato intento dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri di dare preciso riscontro alla nota in data 14 giugno 2014 inviata dalla società Capri Cruise S.r.l. ed “in prosecuzione della precorsa corrispondenza”, ma anche perché la nota de qua non è priva di contenuto dispositivo, atteso che non si limita a richiamare la suddetta ordinanza n. 99 del 1999 ribadendone la vigenza, ma evidenzia, inoltre, che “per ciò che concerne le unità di traffico non di linea, di piccolo tonnellaggio, che effettuano attività turistico ricreativa, l’ormeggio nelle banchine di questo Porto destinato ad uso pubblico è consentito esclusivamente in subordine rispetto alle prioritarie attività commerciali autorizzate ed al trasporto pubblico di linea previsto dal presente quadro accosti di cui sopra si è fatto cenno.

Agli Enti locali in indirizzo (Regione Campania, Comuni di Capri e di Anacapri n.d.r.), per le valutazioni di competenza, si trasmette copia della nota in riferimento, significando che, come già argomentato con la precorsa corrispondenza di pari oggetto, da ultima la nota in prosecuzione che ad ogni buon fine si allega in copia, questo Ufficio ritiene tecnicamente possibile l’accosto operativo della suddetta unità, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, presso le infrastrutture portuali di Capri”.

Inoltre ulteriore motivo di inammissibilità conseguirebbe alla circostanza che la predetta ordinanza, comunque, non lederebbe gli interessi legittimi della ricorrente la quale, non avendo ancora iniziato l’attività per mancanza delle autorizzazioni previste da parte degli Enti Locali, denuncerebbe una situazione solo potenzialmente lesiva della propria posizione giuridica ed, infine, la stessa ditta (come chiunque altro) potrebbe svolgere il predetto servizio solo qualora inserito nella programmazione degli accosti approvata dalla Regione Campania e comunque solo nei periodi non espressamente vietati dal provvedimento.

Analoga eccezione di inammissibilità per carenza della lesione, difetto di legittimazione e carenza di interesse di pregiudizio è stata sollevata sia dal Comune di Capri che dalla controinteressata Società Cooperativa Motoscafisti di Capri, per la circostanza che la società ricorrente, sia alla data della richiesta di autorizzazione (19.12.2013), sia alla data successiva in cui avrebbe presentato la comunicazione ai sensi dell’art. 68 del cod. nav. (20.3.2014) non avrebbe i requisiti tecnico giuridici necessari per svolgere l’attività in oggetto. Infatti - come riferito in ricorso - soltanto in data 6.6.2014 sarebbe stata rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Viareggio la licenza di navigazione nei confronti della Motonave Augusto;
la ricorrente non sembrerebbe aver dimostrato neanche di possedere la iscrizione nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” ex art. 6, comma 1, della L. n. 21 del 1992, iscrizione che presupporrebbe il possesso del certificato di abilitazione professionale in materia di circolazione, condizione necessaria per il rilascio della licenza di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente;
inoltre non avrebbe la disponibilità per l’attracco, richiesta dall’art. 3 della L. n. 21 del 1992, la quale stabilirebbe che lo stazionamento dei mezzi dovrebbe avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Pertanto, non avendo al momento della domanda i requisiti tecnici necessari per svolgere il servizio, la società ricorrente non avrebbe subito alcun pregiudizio e gli impugnati atti non avrebbero pregiudicato in alcun modo la sfera giuridica della ricorrente, la quale, quindi, non possiederebbe una posizione differenziata e qualificata corrispondente a quella di un imprenditore del settore dotato di tutti i requisiti prescritti dalla legge.

Le eccezioni vanno disattese in quanto esse mostrano di confondere le condizioni dell’azione, riconducibili, nel processo amministrativo, alla legittimazione e dall’interesse a ricorrere, con l’accertamento del requisiti sostanziali propriamente attinenti alla pretesa sostanziale azionata in giudizio.

In particolare la legittimazione ad agire consiste in una posizione giuridica soggettiva - definibile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo - qualificata e differenziata rispetto alla collettività, mentre l’interesse ad agire, secondo la previsione generale contenuta nell’art. 100 c..p.c., senz’altro estensibile anche al processo amministrativo, è caratterizzato dalla prospettazione di un lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’effettiva utilità, anche strumentale, che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto asseritamente lesivo dalla sfera giuridica di interesse (cfr. ex multis, C.di S., sez. V, 15.8.2013, n. 3809).

Ne deriva che, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto con la conseguenza che, all’inverso, il gravame risulterà inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente.

Appare, altresì, evidente che la verifica della sussistenza dell’interesse processuale, con i suoi requisiti di attualità e concretezza, va operata soltanto in astratto, alla stregua cioè della prospettazione fornita dalla parte, mentre l’indagine attinente alla sussistenza in concreto dell’interesse sostanziale attiene propriamente alla valutazione di merito.

Nella fattispecie, relativamente alla presunta mancanza delle autorizzazioni da parte degli Enti Locali, parte ricorrente assume la sussistenza dei presupposti tecnici e di quelli relativi alla di-sciplina del traffico costiero marittimo per dare avvio alla libera attività di impresa, ed, inoltre, che l’attività in ambito portuale e nell’ambito del demanio marittimo ed in particolare quella di “battellaggio” con accosti occasionali sarebbe attivabile a seguito di comunicazione inviata, ai sensi dell’art. 19, L. 7.8.1990, n. 241, con allegata autocertificazione dei necessari requisiti, in data 20.3.2014 a Circomare Capri ed alla Regione Campania ai sensi dell’art. 68 cod. nav., ma trattasi, all’evidenza, di questioni attinente alla fase di merito del giudizio, non in grado, quindi, di condizionare l’ammissibilità del ricorso.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è infondato.

Con la prima censura è dedotta l’erronea presupposizione in diritto, la violazione dell’ordinanza in data 23.5.2014, n. 24 e dell’art. 15 disp. prel. c.c., al riguardo rilevandosi che:

- il medesimo Ufficio Circondariale Marittimo di Capri avrebbe, poco prima dell’impugnata nota-provvedimento, adottato l’ordinanza n. 24 del 23.5.2014 avente ad oggetto nuova e integrale “regolamentazione operativa del Porto Commerciale e della rada di Marina Grande di Capri” e nelle premesse della predetta ordinanza leggerebbesi che le “esigenze operative” del Porto di Marina Grande di Capri, sarebbero state, nella circostanza, oggetto di specifico, ulteriore approfondimento tecnico in relazione ai necessari spazi di manovra e di evoluzione delle navi che effettuano servizio pubblico di linea ed, inoltre, che la suddetta ordinanza n. 24/2014 avrebbe inteso regolare “tutte le attività marittime che, a vario titolo, si svolgono nell’ambito del porto commerciale di Capri e nelle acque delle rade di Marina Grande”;
sarebbe, quindi, evidente che la (nuova) disciplina (molto dettagliata) di cui alla predetta ordinanza Circomare Capri n. 24 del 23.5.2014 avrebbe inteso essere innovativa, completa ed esaustiva, ed a tal fine segnalandosi in particolare i seguenti suoi segmenti normativi: il “campo di applicazione” (art. 1), le destinazioni specifiche dei singoli moli (art. 3), la disciplina degli “ormeggi delle unità navali da traffico non di linea, di piccolo tonnel-laggio, che effettuano attività turistico - ricreativa” (art. 8), l’accosto di piccole unità navali da traffico non di linea (art. 11), la disciplina delle operazioni di trasbordo e trasporto crocieristi, dalla rada in porto e viceversa (art. 17), l’abrogazione di “ogni disposizione incompatibile con il presente provvedimento” (art. 22);

- premesso che il divieto di “accosti occasionali” con passeggeri in arrivo non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania, stabilito dall’ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 99 del 27.10.1999 (per l’esattezza tale divieto, non contenuto nel testo della predetta ordinanza n. 99 del 27.10.1999, si rinverrebbe dall’ordinanza n. 16 del 26.2.2002, a modifica dell’art. 9, comma V, dell’ordinanza n. 99 del 27.10.999, introducendo il nuovo testo) sarebbe del seguente tenore: ”per il porto di Capri, tenuto conto che l’arrivo non pianificato di unità può determinare, nei giorni di maggiore afflusso turistico, situazioni di rischio correlate alle operazioni di sbarco e deflusso dei passeggeri che affollano le ristrette banchine di quel porto, è in ogni caso vietata l’effettuazione di accosti occasionali con passeggeri in arrivo, non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania nei periodi di seguito specificati: nella settimana comprendente le festività pasquali (dal lunedì precedente la domenica di Pasqua, fino al lunedì in albis compreso;
dal 15 giugno al 30 settembre;
nei giorni festivi e prefestivi dei mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre)”, la richiamata disciplina, già contenuta nell’art. 9 dell’ordinanza n. 99 del 27.10.1999, come modificata dall’art. 4 dell’ordinanza n. 16 del 26.2.2002, non potrebbe ritenersi più in vigore in quanto da ritenere abrogata dalla (ora) vigente ordinanza n. 24 del 23.5.2014 che, come rilevato, disciplinerebbe in maniera nuova e completa la “regolamentazione operativa del porto commerciale e della rada di Marina Grande di Capri”;

- al riguardo, infatti, parrebbe integrata l’ipotesi abrogativa di cui all’art. 15 disp. prel. c.c. relativa al caso in cui “la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore” ed, in ogni caso ed in subordine, sarebbe integrata l’altra ipotesi abrogativa relativa alla “incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti”;

- se pur vero che la predetta ordinanza n. 24 del 23.5.2014 non conterrebbe un’abrogazione esplicita della precedente ordinanza n. 99 del 27.10.1999, altrettanto evidente sarebbe che, laddove si sarebbe inteso mantenere in vigore disposizioni derivanti da ordinanze precedenti, ciò sarebbe stato fatto esplicitamente (cfr. ad es. art. 8 con riferimento alla ordinanza n. 28 del 10.7.2013), sicché ubi lex voluit dixit, in disparte la considerazione che l’art. 22 prevederebbe l’abrogazione “di ogni altra disposizione contrastante con il presente provvedimento”.

La censura è infondata.

E’ a dir subito che l’ordinanza n. 99 del 27.10.1999, come modificata dall’art. 4 dell’ordinanza n. 16 del 26.2.2002 e l’ordinanza n. 24 del 23.5.2014 hanno un campo di applicazione e disciplinano materie sostanzialmente diverse che solo in minima parte presentano punti di interferenza peraltro espressamente regolati dall’ordinanza n. 24 del 23.5.2014.

Infatti, mentre l’ordinanza n. 99/1999 è stata adottata dalla Capitaneria di Porto di Napoli ritenuto “necessario stabilire cadenze di accosto al Molo Beverello del Porto di Napoli, nell’approdo di Mer-gellina, e al Porto di Capri, per le navi adibite al trasporto di persone e/o autoveicoli da e per i porti del Golfo di Napoli, in modo che il loro uso garantisca la sicurezza complessiva delle persone, delle infrastrutture e della navigazione in generale, stabilendo tempi minimi di sosta in banchina onde assicurare in maniera ordinata: l’afflusso/deflusso di persone e/o autoveicoli sulle banchine;
l’assorbimento di eventuali ritardi dovuti a motivi tecnici o di forza maggiore;
i tempi necessari per effettuare le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e/o autoveicoli, il rassetto delle navi e i controlli in materia di sicurezza della navigazione. Tenuto conto che i porti di Capri e di Mergellina sono interessati, specie nel periodo estivo, da traffico particolarmente intenso di unità da diporto e il porto di Capri anche di unità minori, adibite al servizio di battellaggio con le navi ancorate in rada, ai giri turistici dell’isola ed al trasporto di persone alla Grotta Azzurra”, invece l’ordinanza n. 24/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri reca l’intestazione “Regolamentazione operativa del porto commerciale di Capri e della rada di Marina Grande”, in conseguenza del decreto regionale n. 177/2013 ed ha come “Campo di applicazione” (art. 1): <<
la disciplina dell’ancoraggio, la navigazione, l’ormeggio, la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti, nonché delle unità da diporto, da pesca e da traffico, ivi comprese le navi e galleggianti in attesa di movimento, e più in generale tutte le attività marittime che, a vario titolo, si svolgono nel porto commerciale di Capri nelle acque della rada di Marina Grande.

Le norme contenute nel presente provvedimento integrano quelle dell’ordinanza n. 2013 del 13 luglio 2013, recante la “disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri” >>.

Proprio tale ultima precisazione, considerato che l’ordinanza da ultima citata, a sua volta, integra l’ordinanza n. 99/1999, dimostra la contestuale vigenza di entrambe le discipline, variamente richiamate, poste in rapporto di reciproca integrazione fra le varie ordinanze al fine di dar luogo ad una regolamentazione completa ed esaustiva.

Anche la difesa erariale - nella memoria depositata in giudizio il 28.4.215 - rileva che l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri ha emesso, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, l’ordinanza n. 24/2014 in data 23 maggio 2014, in attuazione del decreto dirigenziale n. 177 del 30.7.2013, con il quale la Regione Campania ha regolamentato le attività e gli usi nel Porto di Marina Grande del Comune di Capri, definendo anche l’ambito portuale e le destinazioni delle aree portuali.

L’ordinanza n. 24/2014, quindi, ha contenuto e finalità ben differenti rispetto a quanto previsto dall’ordinanza n. 99/1999 e successive modifiche ed integrazioni, emessa dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che, invece, riguarda il procedimento per la determinazione degli orari di accosto occasionale, straordinario, delle navi adibite al trasporto di passeggeri e/o autoveicoli alle strutture commerciali del porto di Capri.

Non è pertanto condivisibile che l’ordinanza da ultima menzionata debba ritenersi abrogata, anche soltanto tacitamente, dall’ordinanza 24/2014, non solo perché quest’ultima - come accennato - ha finalità e contenuti ben diversi, oltre a non essere di certo incompatibile o contrastante, ma anche e soprattutto perché non era questa la volontà del Capo del Circondario Marittimo di Capri, che infatti laddove ha ritenuto di abrogare l’ordinanza n. 49/2003 della la Capitaneria di Porto di Napoli lo ha fatto esplicitamente, dedicando a tal fine l’art. 22 del provvedimento.

Pertanto, regolando le due ordinanze in buona parte materie diverse, è da escludere che si sia avverata l’ipotesi di abrogazione implicita per regolamentazione dell’intera materia prevista dall’art. 15, prima parte, disp. prel. al Codice civile.

Resta l’altra ipotesi prevista da siffatta disposizione, concernente l’ abrogazione implicita per incompatibilità di singole disposizioni, ma anche tale ipotesi non è ravvisabile nella disciplina posta dalle due ordinanze in esame.

Sul punto l’ordinanza n. 24/2014, all’art. 22 (“Abrogazioni”) prevede che: <<
L’ordinanza n. 49/2003, emanata il 21 maggio 2003 dalla Capitaneria di Porto di Napoli, nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente provvedimento è abrogata >>.

Come asserito dalla medesima ricorrente, l’ordinanza n. 24 del 23.5.2014 non contiene un’abrogazione esplicita della precedente ordinanza n. 99 del 27.10.1999, la quale, non soltanto non è stata indicata tra gli atti da sostituire e/o abrogare (come, invece, testualmente avvenuto per l’ordinanza n. 49 del 2009, per cui ubi lex taquit noluit), ma è stata anzi espressamente richiamata nelle premesse dell’atto, nella parte in cui, ricostruendo il quadro giuridico di riferimento, si cita “l’ordinanza n. 99/99 del 27.10.1999 e succ. modif. recante: Orario di accesso delle navi adibite al trasporto passeggeri e/o autoveicoli al molo Beverello, ai Pontili di Mergellina ed alle strutture commerciali dal Porto di Capri”), a conferma della necessità di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto precedentemente adottato.

L’ipotesi dell’abrogazione per incompatibilità con singole disposizioni (peraltro prevista dall’art. 15 disp. prel. cod.civ. soltanto con riferimento agli atti normativi di legislazione primaria) si avvera allorquando regolando la medesima situazione entrambe le norme, le stesse, trovandosi in rapporto di assoluta incompatibilità, non possono trovare contestuale applicazione per modo l’applicazione dell’una esclude automaticamente quella dell’altra, mentre, nella fattispecie, escluso che nell’ordinanza n. 24/2014 vi sia alcuna volontà di abrogare l’ordinanza n. 99/1999, alcun spazio può esservi per l’abrogazione implicita, anche nella (più limitata) forma della incompatibilità fra singole disposizioni, atteso che non si riscontra alcuna sovrapposizione, né tanto meno alcun tipo di incompatibilità fra le due disposizioni in esame che, pertanto, devono trovare entrambe contestuale applicazione reciprocamente integrandosi.

Infine, oltre alla sopra evidenziata inconferenza del richiamo all’ordinanza n. 24/2014 al fine di ritenere abrogata l’ordinanza n. 99/1999, v’è da segnalare che la società ricorrente (contrariamente a quanto argomentato nella memoria di replica depositata il 19.5.2015, secondo la quale l’ordinanza n. 24/2014 recherebbe nuova ed integrale normazione a lui del tutto favorevole) avrebbe dovuto (non invocare, ma addirittura) impugnare siffatta ordinanza, nella parte in cui, in relazione al servizio fornito dalla unità non di linea di giro dell’isola e trasporto di turisti da e per la Grotta Azzurra assume un evidente contenuto lesivo della sua sfera giuridica, prevedendo che l’esercizio presso il molo 22 e “levante banchinella” (o “banchinella sud” - moli 23 e 24) con accosto massimo di n. 3 motonavi, di lunghezza fuori tutto non superiore a mt. 20 è consentito esclusivamente “in subordine rispetto alle priorità commerciali di linea previste nel vigente quadro accosti dettato dalla Regione Campania”.

La circostanza sopra evidenziata induce anche un significativo profilo di inammissibilità dell’impugnativa dell’ordinanza n. 24/2014, da cui si può prescindere a motivo dell’infondatezza del proposto gravame.

Con la seconda censura è dedotta la violazione dell’art. 8 dell’ordinanza n. 24 del 23.5.2014, atteso che il rubricato art. 8 conterrebbe l’attuale ed esaustiva disciplina degli “ormeggi delle unità navali di traffico non di linea, di piccolo tonnellaggio che effettuano attività turistica - ricreativa” e costituirebbe pertanto l’unica attuale sedes materiae della disciplina dell’attività navale turistica ricreativa de qua, senza alcuna traccia nell’art. 8 delle limitazioni stagionali di che trattasi, ed anzi, al contrario, sarebbero identificati i moli 22, 23 e 24 destinati alle attività di che trattasi, i soggetti titolati ad esercitare attività turistica - ricreativa dovrebbero presentare all’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri “un programma operativo delle attività” e sarebbero disciplinati i tempi e le possibilità di accosto, senza limitazioni stagionali.

Anche tale censura è infondata.

Fermo quanto rilevato in occasione della disamina della precedente doglianza, aggiungasi che il citato art. 8 dell’ordinanza 24/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri disciplina l’ormeggio delle unità navali che svolgono attività turistico ricreativa, ovvero quelle impegnate in gite turistiche attorno all’isola di Capri e nel trasporto di turisti dal Porto di Marina Grande alla Grotta Azzurra, e non esclusivamente gli accosti occasionali delle navi adibite al trasporto passeggeri in arrivo di cui all’art. 9 dell’ord. n. 99/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali è previsto il “divieto di accosto” nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre qualora non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania per il motivo che l’arrivo non pianificato di unità può determinare, nei giorni di maggiore afflusso turistico, situazioni di rischio correlate alle operazioni di sbarco e deflusso dei passeggeri che affollano le ristrette banchine del porto;
siffatti accosti occasionali sono da ricondurre ai servizi di trasporto non di linea piuttosto che alle attività turistico - ricreative - come erroneamente inteso dalla ricorrente che riconduce la disciplina degli accosti occasionali alle attività turistico - ricreative, che invece consistono nelle gite turistiche attorno all’isola di Capri e nel trasporto di turisti dal Porto di Marina Grande alla Grotta Azzurra, per le quali invece, all’attualità, non è prevista alcuna limitazione stagionale, né contingente.

Con la terza censura è dedotto l’eccesso di potere per illogicità ed intima contraddizione, sul rilievo che l’impugnata nota/provvedimento del 27.6.2014, prot. 4548, dopo aver riconfermato il divieto stagionale di accosto tra il 15 giugno ed il 30 settembre, nel mentre affermerebbe, in linea generale, di ritenere “tecnicamente possibile l’accosto operativo delle suddette unità operative”, illogi-camente interdirebbe “accosti” che, invece, sarebbero tecnicamente possibili”;
nella specie, tutt’al più vi sarebbe una esigenza di disciplina, (contenuta nel rubricato art. 9), ma non un’interdizione generalizzata.

Anche tale censura è infondata.

In proposito l’atto del 27.6.2014, non può essere considerato intimamente contraddittorio soltanto perché, pur ritenendo astrattamente (“tecnicamente”) possibile l’accosto operativo delle unità della Capri Cruise s.r.l. sotto il profilo della sicurezza della navigazione presso le infrastrutture portuali di Capri, sottolinea che, ai sensi della vigente ordinanza n. 99/1999 della Capitaneria di Porto di Napoli e successive modifiche, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, è vietata l’effettuazione di accosti occasionali con passeggeri in arrivo non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania;
infatti quanto sopra rappresentato - relativamente alla possibilità tecnica dell’accosto operativo della Motonave Augusto presso le infrastrutture portuali di Capri - con la impugnata nota/provvedimento del 27.6.2014, prot. 4548 dall’Amministrazione in prosecuzione della precorsa corrispondenza di pari oggetto (cfr. nota prot. 2462 del 25.4.2014), deve riferirsi solo ed esclusivamente alle caratteristiche tecnico-nautiche dell’unità navale quali risultanti dalle comunicazioni sino a quel momento inviate dalla società, alla quale erano state chieste maggiori informazioni.

In dettaglio - come asserito dalla medesima ricorrente - quest’ultima, con istanza del 19.12.2013 comunicava al Comune di voler attivare il “servizio per lo svolgimento di attività turistico ri-creative intorno all’isola di Capri”, mediante il trasposto di turisti e passeggeri;
l’istanza era puntualmente riscontrata dall’Amministrazione comunale in data 31.1.2014, che rilevava tuttavia la necessità di acquisire con largo anticipo tutta la documentazione di sicurezza relativa alle imbarcazioni.

Conseguentemente il 20.3.2014 la Capri Cruise s.r.l. presentava al Circomare di Capri Segnalazione Certificata di Attività ai sensi dell’art.19, L. 7.8.1990, n. 241, per l’esercizio di attività in ambito portuale ed in genere del demanio marittimo - a suo dire - in conformità con l’art. 68 del codice della navigazione e dell’art. 3, co IV, del D.D. 177 del 30.7.2013, recante la regolamentazione e la disciplina delle attività e degli usi nel porto di Marina Grande del Comune di Capri ed anche tale comunicazione di inizio di attività era riscontrata dal Circomare di Capri con nota del 24.3.2014, con la quale l’Ente locale richiedeva alla Capri Cruise s.r.l. - analogamente a quanto rilevato per la prima istanza - di fornire la necessaria documentazione comprovante “l’idoneità tecnica ed amministrativa delle unità navali che codesta società intende adibire al trasporto di passeggeri”.

Sul punto parte ricorrente assume apoditticamente, senza, però, fornire alcuna prova, di aver adempiuto a quanto richiestole con comunicazione in data 18.4.2014, “così dimostrando di ritenere la sussistenza dei presupposti tecnici e quelli relativi alla disciplina del traffico costiero marittimo per dare avvio alla libera attività di impresa”, ma, ad avviso dell’Autorità marittima, le informazioni trasmesse fino a quel momento non risultavano complete ed esaustive.

Appare, allora, evidente che l’(astratta) idoneità del mezzo non consentiva di ammettere l’accosto in assenza in concreto di tutti gli altri requisiti previsti dalla richiamata normativa che stabilisce le modalità di svolgimento del servizio e dalla prescrizioni dall’Amministrazione e conclusione siffatta non collide con i principi affermati di questa n. 3011 dell’1.6.2015, confermata dal Consiglio di Stato, con la quale si è rilevato che le attività di cabotaggio marittimo e di battellaggio con accosti occasionali per finalità turistico ricreative non sono assoggettate ad autorizzazione, né tanto meno a contingente, ma alla S.C.I.A., stante l’intervenuta liberalizzazione delle attività di cabotaggio marittimo ad opera del Regolamento CE n. 3577/1992, ciò anche considerando che l’ambito e le finalità della normativa di liberalizzazione - cui in sostanza si conforma il Regolamento regionale di cui al D.D. n. 177/2013 - non interferisce con le finalità di sicurezza della circolazione marittima e la correlata disciplina, cui sono dedicate le impugnate ordinanze dell’Autorità marittima

Con la quarta censura è dedotta la violazione di legge (art. 68 cod. nav.;
art. 2084 c.c.;
art. 41 Cost.), la violazione dei principi costituzionali e comunitari in tema di libera prestazione dei servizi, la violazione del regolamento CEE n. 3577/1992 e dei principi contenuti nella “comunicazione interpretativa” della Commissione CEE n. 2003/05/95, oltre all’eccesso di potere per travisata considerazione dei presupposti, al riguardo rilevandosi che:

- ove mai si ritenesse che l’art. 9 dell’ordinanza n. 99 del 27.10.1999 fosse tuttora in vigore, il relativo disposto normativo sarebbe certamente censurabile sotto i rubricati profili;

- infatti, proprio con riferimento all’attività di che trattasi, la Commissione CEE con la rubricata comunicazione interpretativa, avrebbe avuto occasione di precisare (a parte la non assoggettabilità dell’attività d’impresa a qualsivoglia autorizzazione preventiva), che al più “gli Stati membri possono chiedere agli armatori di comunicare preventivamente le informazioni sui servizi che intendono offrire”, con la conseguenza che, se sarebbe legittima (e ragionevole) la richiesta di informazioni (e, nel caso di specie, proprio per consentire la “programmazione regionale” cui lo stesso provvedimento regionale farebbe riferimento e - si aggiungerebbe - per consentire il concreto governo degli ormeggi per tale specifica attività, secondo la disciplina ora dettata dall’art. 8 della ordinanza n. 24 del 23.5.2014), non altrettanto sarebbe l’interdizione tout court dell’attività;

- del resto “interdizioni generalizzate” di attività di impresa sarebbero state già sanzionate dalla Autorità (italiana) Garante della Concorrenza, atteso tali interdizioni (come nel caso dell’impugnata interdizione generalizzata per l’intero periodo estivo) risulterebbero eversive sia dell’attività di impresa che della libertà concorrenziale, mentre altra cosa sarebbero programmazioni e disciplina, purché ragionevoli;

- pertanto, a mezzo del ricorso in esame si impugna, altresì, in parte qua, l’ordinanza n. 99 del 27.10.1999, essendo appena il caso di precisare che, per quanto risalente nel tempo, l’impugnativa da parte della Capri Cruise s.r.l. sorgerebbe solo nell’attualità, sia in quanto società recentemente costituita, sia in quanto tratterebbesi della prima occasione in cui ad essa verrebbe opposta la ordinanza n. 99/1999 de qua;

- l’illogicità dell’impugnata interdizione generalizzante sarebbe evidente già solo considerando che, nelle stesse premesse dell’ordinanza 99/1999 si leggerebbe che lo stesso Comune di Capri si sarebbe limitato a richiedere, con nota del 30.9.1999 n. 12834, soltanto una “riduzione degli accosti nel periodo estivo nella fascia oraria compresa fra le ore 10,00 e le ore 12,00”, piuttosto che un’interdizione generalizzante e, d’altronde nelle premesse della predetta ordinanza si preciserebbe che l’utilizzazione della “banchinella” nel Porto di Capri , non avrebbe dato luogo, nella stagione scorsa, ad inconvenienti degni di nota;

- discipline interdittive generali del tipo di quelle impugnate sarebbero sicuramente illegittime in quanto pretenderebbero di selezio-nare l’accesso alla libera prestazione mediante contingentamenti amministrativi, nonostante non si intenderebbe disconoscere che le varie PP.AA. competenti (ad es. Autorità regionale, Autorità marittima) potrebbero dettare discipline tendenti a garantire la sicurezza del traffico marittimo (regole per l’attività ed in proposito si richiamerebbe la ben netta distinzione concettuale fra “iniziativa economica” “attività economica”, di cui rispettivamente all’art. 41, comma I e comma II), ma sarebbe del tutto evidente che la finalità non sarebbe ex se conseguibile mediante restrizione all’accesso.

La prospettazione del ricorrente non è condivisibile.

Va premesso che alcuna interdizione tout court generalizzata dell’attività è stata disposta con la impugnata nota prot. 4548 del 27.6.2014, nella quale si rappresenta, attraverso il richiamo alla vi-gente ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 99/1991 e succ . modd. e intt., “nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre” unicamente il divieto “ di effettuare accosti occasionali con passeggeri in arrivo non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania”.

Nel caso della ricorrente non vi sono elementi per ritenere che, allo stato, la Capri Cruise s.r.l. possieda i requisiti - allo stato non del tutto comprovati - per svolgere l’attività di cui alla SCIA da essa presentata in data 20.3.2014 ai sensi dell’art.19, L. 7.8.1990, n. 241 al Circomare di Capri, ma nulla impedisce che, una volta riscontrata la sussistenza di tutti presupposti, la Capri Cruise s.r.l. possa liberamente svolgere la predetta attività.

Invero, diversamente da quanto avvenuto con l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 54 del 23.4.2014 - annullata da questa Sezione con sentenza n. 3011 dell’1.6.2015, confermata in sede cautelare dal Consiglio di Stato - l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 99/1999 non è ispirata da alcun intento protezionistico e non si presenta lesiva della libertà di concorrenza e di impresa, atteso che le limitazioni temporali agli accosti occasionali e l’esigenza di un loro inserimento nella “programmazione regionale” da esse prescritte, sono dettate unicamente da ragioni di sicurezza della navigazione.

Rileva, al riguardo, la difesa erariale che il divieto di effettuare accosti occasionali per le navi adibite al trasporto passeggeri nel porto di Capri in alcuni periodi specificati in seno all’art. 9 dell’ordinanza n. 99/1999 e successive modifiche ed integrazioni della Capitaneria di Porto di Napoli, qualora non rientranti nella programmazione approvata dalla Regione Campania, è motivato dal fatto che l’arrivo non pianificato di unità con passeggeri può determinare, nei giorni di maggiore afflusso turistico, situazioni di rischio correlate alle operazioni di sbarco e deflusso dei passeggeri che affollano le ristrette banchine del Porto. La specifica disciplina, quindi, nasce dall’esigenza di garantire la sicurezza dei passeggeri e dei mezzi nel porto di Capri e non limita in alcun modo la libertà di impresa e la concorrenza, in quanto i servizi di collegamento con la terraferma possono essere svolti da chiunque, purché secondo la programmazione e le modalità stabilite dalla Regione Campania, senza - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - farsi alcuna distinzione tra i c.d. servizi minimi, a cui è riconducibile il traffico navale di linea, ed i c.d. “servizi residuali”, come il servizio di battellaggio con accosti occasionali, e ciò considerando le superiori esigenze di tutela della sicurezza della navigazione.

Ne deriva che i provvedimenti in questa sede impugnati sono stati adottati esclusivamente per ragioni tecniche di sicurezza (per modo che la censura è inconferente) anche se, solo ad una lettura superficiale, può sembrare che si presentino lesivi della libertà di concorrenza per aver creato delle posizioni protezionistiche, a differenza dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 54/2014 che è stata annullata con la richiamata sentenza della Sezione n. 3011/2015 esclusivamente per ragioni di tutela della libertà di concorrenza, laddove la predetta ordinanza manifestava contenuti effettivamente lesivi di tale libertà.

D’altronde, la medesima parte ricorrente asserisce che l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 54 del 23.4.2014 - da lei impugnata con ricorso n. 3215/2014 R.G. in quanto interdittiva della li-bertà d’impresa - è stata menzionata nel presente giudizio al fine, per così dire, di “ambientazione” della stessa odierna specifica controversia.

Invero, la liberalizzazione dell’attività non implica l’eliminazione in toto del regime pubblicistico, atteso che l’art. 52 del T.U.E. stabilisce che resta impregiudicata “l’applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di sanità pubblica” e, del resto, le regole della concorrenza non si applicano nei confronti dei gestori dei servizi pubblici quando esse possano compromettere la missione loro affidata (cfr. art.106 del Trattato).

Pertanto, quando vi sono <<
motivi imperativi d’interesse generale>>
ovvero <<
ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili >>, come sancito dall’art. 14, comma 3, del D.L.vo 26 marzo 2010, n.59 - che ha recepito la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno - <<
il numero dei titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi può essere limitato se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili >>.

Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistono tutte le condizioni per giustificare il ricorso ad un regime pubblicistico parzialmente restrittivo della libertà d’impresa, il quale può anche implicare delle limitazioni, come riconosciuto dal citato art. 14, a favore delle stesse militando fondamentali esigenze di pubblico interesse correlate alla sicurezza della navigazione e alla tutela della pubblica incolumità.

In ogni caso, oltre alle imprescindibili ragioni di sicurezza della navigazione, v’è anche l’esigenza di conservare e proteggere l’eco sistema del mare intorno all’isola, nonché l’insieme dei siti e delle bellezze paesaggistiche che rendono l’isola di Capri “patrimonio dell’umanità” (cfr. relazione P.T.P.). In proposito - contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente - pertinente (in quanto collegato alla superiore necessità di tutela della sicurezza della navigazione marittima apprestata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri) si presenta il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5476 del 2014, che, in un’analoga vicenda relativa al Comune di Capri, ha riconosciuto la legittimità delle scelte tecnico-amministrative volte a garantire <<
l’esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura al mercato con quegli altri interessi generali che pongono in luce la necessità di non trascurare: 1) la tutela dei viaggiatori trasportati;
2) la tutela delle condizioni di lavoro;
3) la tutela ambientale;
4) la tutela della sicurezza stradale, alla luce della particolare morfologia dell’isola di Capri >>.

Fermo restando, come pure precisato nelle precedenti sentenze di questa Sezione proprio con riferimento alla Capri Cruise s.r.l., la cura dei suindicati interessi non può condurre a (e giustificare) limitazioni della libertà di impresa che si traducano in contingentamenti delle autorizzazioni concedibili ovvero nella sottoposizione ad autorizzazione di un’attività liberalizzata il cui titolo abilitante è la mera s.c.i.a. (come nel caso della recentissima sentenza di questa Sezione, inerente le attività di cabotaggio marittimo e di battellaggio) ma va perseguita unicamente assoggettando l’esercizio delle attività stesse a particolari misure precauzionali e tutelari.

Con la quinta censura è dedotto l’eccesso di potere (per insussistenza o malgoverno dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, sviamento), al riguardo rilevandosi che:

- le restrittive disposizioni impugnate sembrerebbero fondarsi sul presupposto di una situazione di congestione del traffico (delle unità navali minori) nel Porto di Marina Grande di Capri e nel perimetro marino dell’isola, circostanze per vero, né sussistenti, né dimostrate, come da deposito in giudizio di apposita e qualificata relazione tecnica del Comandante Emerito del Porto di Capri (dal giugno 2007 al luglio 2011)

- l’impugnata nota del 25.8.2014, peraltro con sospetta urgenza (lunedì) rispetto ad una richiesta del Comune di Anacapri (formulata in data 22.8.2014, venerdì), affermerebbe che “questa Autorità Marittima ritiene che, salvo diverso avviso delle Amministrazioni comunali interessate, all’attualità non sussistono i presupposti per implementare ulteriormente gli accosti nel Porto di Marina Grande”, tuttavia apparirebbe del tutto contraddittoria e resa in difetto dei presupposti, in quanto con ordinanza n. 24 del 23.5.2014, lo stesso Ufficio Circondariale Marittimo di Capri avrebbe individuato una specifica area portuale nella quale potrebbero operare, ai sensi dell’art. 8 della stessa ordinanza, le unità navali da traffico non di linea di piccolo tonnellaggio che effettuerebbero attività turistico - ricreative e ciò sembrerebbe far presumere una situazione di congestione e ri-schiosità del traffico marittimo (minore) nel Porto di Capri e nel perimetro dell’isola, ma tanto sarebbe smentito dalle seguenti considerazioni:

a) dall’anno 2010 all’anno 2014 le cronache della locale Autorità Marittima registrerebbero soltanto sette incidenti tecnici meritevoli di inchiesta marittima, tutti avvenuti in banchina e nell’area portuale contrassegnata tra gli ormeggi n. 0 e n, 11 dedicati al traffico marit-timo di linea;

b) effettivamente questa zona del Porto di Capri - del tutto distante dalla c.d. “banchinella, dove approderebbero i natanti della Capri Cruise s.r.l. - sarebbe il punto più congestionato dell’area portuale di Capri , perché dedicato al traffico marittimo di linea, ma anche perché uno speciale ed incomprensibile trattamento di favore riservato alla Soc. Cooperativa Motoscafisti di Capri (che avrebbe in concessione un pontile ed un relativo specchio acqueo) avrebbe consentito a quest’ultima l’ormeggio di oltre una trentina di unità, maggiori e minori, dedicate al trasporto turistico ricreativo, che in effetti interferirebbero con il traffico marittimo di linea;

c) al molo “banchinella” negli ultimi quindi anni si sarebbe verificato soltanto un modesto incidente;

d) peraltro, gli incidenti verificatisi nel bacino portuale risulterebbe-ro essersi pressoché nella totalità verificati nella c.d. bassa stagione, tempo in cui non potrebbe essere affermato un eccessivo ingombro del bacino portuale, ma piuttosto dovuti alla sovraesposizione eziologica di avversità meteo marine in periodo autunnale - invernale ed alla obsolescenza dei natanti usati da altri operatori.

La censura, specificamente inerente alla impugnativa della nota prot. n. 6616 del 25.8.2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri è inammissibile e, comunque, infondata.

Sotto il profilo preliminare di inammissibilità per carenza di interesse - come eccepito anche dalla difesa erariale - parte ricorrente impugna un atto endoprocedimentale e, precisamente una nota redatta a richiesta del Comune di Anacapri contenente un parere dell’Autorità marittima trasmesso al predetto Comune affermandosi, a motivo di una situazione di congestione del traffico nel porto commerciale di Capri per le diverse tipologie di unità commerciali, a cui si aggiunge il traffico locale e l’ingente movimentazione diportistica, che “questa Autorità marittima ritiene che, salvo diverso avviso delle Amministrazioni comunali interessati, all’attualità, non sussistono i presupposti per implementare ulteriormente gli accosti nel di porto di Marina Grande”.

Pertanto, trattandosi di atto endoprocedimentale interno al procedimento in itinere di approvazione dello schema del “Regolamento del servizio di trasporto marittimo non di linea”, parte ricorrente non ha alcun interesse concreto ed attuale alla sua impugnativa, avendo unicamente lo scopo di supportare l’Amministrazione comunale nella redazione dello schema di Regolamento senza produrre alcune lesione della sfera giuridica sostanziale del ricorrente.

Ulteriore motivo di inammissibilità è da ravvisare nella circostanza che il predetto atto è stato per motivi di sicurezza del traffico marittimo implicante una valutazione tecnico-discrezionale di merito insindacabile quando non appaia manifestamente illogica o irrazionale e nella quale parte ricorrente vorrebbe avere titolo interloquire dimostrando la modestia degli incidenti tecnici (secondo parte ricorrente, dall’anno 2000 all’anno 2014, solo sette meritevoli di inchiesta marittima, tutti avvenuti in banchina e nell’area portuale) verificatisi nel Porto di Capri.

Tuttavia non si comprende come la impugnata nota, per le prescrizioni in funzione cautelare e preventiva, valide (ovviamente) per tutti e a cui la ricorrente vorrebbe sottrarsi, ancora una volta potrebbe ritenersi lesiva della propria sfera giuridica, senza che, al riguardo, si ponga alcuna questione di comportamento discriminatorio o protezionistico, atteso che resta ferma la possibilità di esercitare (o meno) liberamente attività di battellaggio con accosti occasionali unicamente in dipendenza dal possesso dei requisiti disciplinari riconosciuti sussistenti in capo alla società ricorrente che, allo stato, non sembrano del tutto comprovati.

Ma la censura è,comunque, infondata.

In proposito, secondo la ricorrente, l’affermazione che “all’attualità non sussistono i presupposti per implementare ulteriormente gli accosti nel di porto di Marina Grande” contenuta nella nota prot. n. 6616 del 25.8.2014, sarebbe del tutto contraddetta dall’ordinanza n. 24 del 23.5.2014 con la quale l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri avrebbe individuato una specifica area portuale nella quale possono operare, ai sensi dell’art. 8, della stessa ordinanza, le unità navali da traffico non di linea di piccolo tonnellaggio che effettuerebbero attività turistico - ricreativa.

Tuttavia alcuna contraddizione è ravvisabile tra la nota prot. n. 6616 del 25.8.2014 e l’ordinanza n. 24 del 23.5.2014, in quanto il citato art. 8 dell’ordinanza 24/2014 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri disciplina l’ormeggio delle unità navali che svolgono attività turistico ricreativa, ovvero quelle impegnate in gite turistiche attorno all’isola di Capri e nel trasporto di turisti dal Porto di Marina Grande alla Grotta Azzurra, e non esclusivamente gli accosti occasionali delle navi adibite al trasporto passeggeri in arrivo di cui all’art. 9 dell’ord. n. 99/99 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali, alla stregua del parere di cui alla nota prot. n. 6616 del 25.8.2014, non si ravvisano i presupposti per una loro ulteriore implementazione.

Quanto alle affermazioni che la vera condizione anarchica portuale di Capri non riguarderebbe la zona in cui dovrebbero ormeggiare le motonavi della Soc. Capri Cruise s.r.l., ma piuttosto la zona portuale dedicata al traffico di linea, nella quale interferirebbe la flottiglia della Soc. Coop. Motoscafisti di Capri e che “incomprensibilmente, pur assumendosi il congestionamento del bacino portuale di Capri, risultino più che frequentemente autorizzati accosti straordinari, manifestamente in discriminazione della parità concorrenziale degli operatori”, trattasi di affermazioni riguardanti atti che esulano dall’oggetto del presente giudizio, oltre che del tutto generiche ed indimostrate (come d’altronde ammesso dalla medesima ricorrente, con la riserva di produrre documentazione in giudizio) che, non recando alcun riferimento concreto, non consentono al giudice di verificare quanto apoditticamente argomentato.

In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese giudiziali, come di regola, seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell’Autorità ministeriale e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri come da dispositivo, mentre possono compensarsi nei confronti del Comune di Capri e dei soggetti controinteressati e intervenuti in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi