TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400197

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-26, n. 202400197
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400197
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 00197/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00124/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 124 del 2018, proposto da
Condominio Olimpia 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Avezzano, via Sabotino n. 36;

contro

Comune di Avezzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Salvi in L'Aquila, via Xxiv Maggio n. 26;

per l'annullamento

della “ordinanza di ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi con comminatoria acquisizione al patrimonio del Comune” n. 49/2017 prot. n. 67842/2017 del 20 dicembre 2017 a firma del Dirigente del Settore 5° del Comune di Avezzano, notificata il 3 gennaio 2018, che ingiunge al Condominio Olimpia 1 la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi dopo aver descritto alcune opere sul piazzale antistante il complesso edilizio in Via E. Palanza (già Via delle Olimpiadi) sul lotto riportato in Catasto al Foglio 8 particella 41, che “non sono riportate nelle planimetrie nelle piante dei progetti come sopra indicati” e in particolare “n° 3 griglie metalliche rinforzate per il passaggio di autoveicoli, di forma rettangolare, e delle dimensioni pari a circa ml. 0,50x2,20, che sono state create, verosimilmente, per dare areazione ed illuminazione ai locali sottostanti, nonché una griglia di raccolta delle acque meteoriche delle dimensioni pari a circa ml. 0,65x3,10”;
e dopo aver fatto riferimento generico a una “porzione di terreno” che “non poteva essere recintata per uso privato”;
del sopralluogo congiunto del 15 luglio 2015 tra il personale del Corpo di P.G. della P.L. e il tecnico individuato per assumere la qualità di Ausiliario di P.G., nonché del relativo verbale, entrambi non meglio conosciuti;
della nomina notificata con il n. 100 del 10 luglio 2015 con cui “è stato individuato per assumere la qualità di Ausiliario di P.G., il geom. Cesare Tangredi delegando il medesimo ad effettuare gli opportuni accertamenti al fine di “riscontrare” esaustivamente i quesiti all'epoca formulati dal Servizio competente di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale” (non si sa da chi effettuata, e non meglio conosciuta);
della nota prot. n. 0004553/15 del 20 ottobre 2015;
della nota prot. n. 33009/17 del 22 giugno 2017;
e della nota prot. n. 0000859/15 del 6 marzo 2015, tutte citate nell'ordinanza impugnata senza indicazione dell'autore, e non meglio conosciute;
e di tutti gli altri atti connessi, collegati, consequenziali, presupposti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.§. Con il ricorso descritto in epigrafe il Condominio ricorrente ha impugnato l’Ordinanza n. 49/17, emessa ex artt. 27 e 31, D.P.R. 380/2001, con cui il Comune di Avezzano gli ha ingiunto la demolizione delle opere abusive rilevate ed il conseguente ripristino dei luoghi, invocandone la illegittimità per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 31 e 37 D.P.R. 380/2001;
violazione dell’art. 3 L. 241/90;
eccesso di potere per indeterminatezza, contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto;
difetto di legittimazione del Condominio;
inesistenza di effettiva difformità delle opere realizzate rispetto alla concessione ed al P.P., non recepito in alcun modo;
violazione degli artt. 16 e 28 L. 1150/1942.

Si è costituita l’Amministrazione comunale resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.

All’udienza pubblica del 10 aprile 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Per ragioni di economia processuale il collegio ritiene di scrutinare il quarto motivo di ricorso con precedenza rispetto alle altre censure.

2.§.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi