TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-01-15, n. 202400076

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. V, sentenza breve 2024-01-15, n. 202400076
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400076
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00076/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02272/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2023, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto domicilio presso il suo studio in Milano, via Röntgen n. 18;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore ,
Istituto di Istruzione -OISSIS-, in persona del Dirigente scolastico pro tempore ,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento, previa sospensione

- di tutti gli atti e i provvedimenti con i quali il Consiglio della classe 4B del liceo scientifico -OISSIS- dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-” di Milano non ha ammesso il ricorrente alla classe successiva e, in particolare, del verbale n. 3 del 31 agosto 2021 del consiglio della classe 4BLS del Liceo Scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-” di Milano relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022/2023;

- di ogni atto connesso, conseguente e di presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-” di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente ha frequentato nell'anno scolastico 2022/2023 la quarta classe del liceo scientifico dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-” di Milano (e precisamente la sezione 4B).

Alla fine del primo trimestre, come da verbale di scrutinio dell’11 gennaio 2023, il ricorrente ha ottenuto due gravi insufficienze (quattro/decimi) in fisica e matematica (materie di indirizzo) ed è stato ammesso ai corsi di recupero.

A seguito del consiglio interquadrimestrale del 6/3/2023, il ricorrente ha riportato quattro/decimi in matematica e cinque/decimi in fisica.

Dei risultati ottenuti nelle suddette materia è stata informata la famiglia.

Dal prospetto dei voti di fisica e matematica dell’anno relativo al trimestre e al pentamestre, il ricorrente non risulta aver mai riportato un voto pari o superiore alla sufficienza in tali materie.

Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio della classe 4BLS ha sospeso il giudizio, avendo il ricorrente riportato due insufficienze, in matematica (voto: quattro/decimi) e in fisica (voto: quattro/decimi).

A seguito dei corsi (organizzati dalla scuola dal 20 giugno al 30 giugno 2023) e delle prove di recupero (svolte il 28/8/23 per matematica e il 29/8/23 per fisica), il ricorrente non ha conseguito un voto sufficiente nelle suddette materie e non è stato ammesso alla classe successiva (ha riportato, infatti, quattro/decimi in fisica e tre/decimi in matematica).

La deliberazione del consiglio di classe (verbale n. 3 del 31 agosto 2021 del consiglio della classe 4BLS) è stata assunta all’unanimità.

Unitamente al voto numerico, il consiglio di classe ha annotato i seguenti giudizi sintetici:

a) per matematica: “ lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, mostrando gravi e diffuse lacune sia nelle conoscenze teoriche sia nella loro applicazione in contesti semplici ”;

b) per fisica: “ lo studente non ha raggiunto gli obiettivi minimi, evidenziando in alcuni ambiti lacune profonde, in altri una totale assenza di conoscenze ”,

c) e conclusivamente: “ il Consiglio di classe, esaminati e valutati tutti gli elementi in proprio possesso che concorrono a delineare la personalità e il rendimento scolastico dello studente, sulla base dei criteri di ammissione o di non ammissione alla classe successiva deliberati dal Collegio Docenti, ritenuto che la preparazione complessiva raggiunta dallo studente presenti gravi e diffuse lacune nelle materie di indirizzo, tali da non rendere possibile una proficua frequenza del successivo anno di corso, come è emerso dalle prove di recupero, delibera all'unanimità la non ammissione dello studente -OISSIS- alla classe quinta ”.



2. Avverso il verbale di scrutinio finale è insorto lo studente con il ricorso introduttivo del presente giudizio con cui lamenta, in quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando, altresì, per la concessione di misure cautelari.

In particolare, parte ricorrente deduce:

I) “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 7, e 193, comma 1, del d.lgs.16 arile 1994, n. 297. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento ”: il consiglio di classe avrebbe omesso “ di tenere conto dei progressi conseguiti da -OISSIS- durante l’anno scolastico, anche in matematica e fisica al termine di corsi di recupero, e perché omette di valutare il suo comportamento e il suo rendimento scolastico complessivo ”;
il verbale impugnato, poi, sarebbe illegittimo perché sarebbero state violate le “ regole formali del procedimento ”, ed in particolare “ perché a) il Dirigente scolastico non ha presieduto il Consiglio della classe 4BLS Liceo Scientifico relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023 del 31 agosto 2023;
b) il Dirigente scolastico non ha delegato la presidenza del Consiglio della classe 4B del Liceo scientifico -OISSIS- relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023 del 31 agosto 2023 ad alcun insegnante, tanto meno e ovviamente, a un insegnante che faccia parte dello stesso Organo collegiale;
nel verbale n. 3 di tale Consiglio, infatti, non è riportato neppure che il coordinatore di classe, prof. -OISSIS-, presieda il Consiglio della classe 4B in forza della delega del Dirigente scolastico;
c) il Dirigente scolastico non ha attribuito le funzioni di segretario del Consiglio di classe ad alcuno (in violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 297/1994);
nel verbale in argomento impugnato, è indicato quale segretario del Consiglio di classe il prof. -OISSIS-, ma si omette totalmente di rendere noto in forza di quale provvedimento di nomina del Dirigente scolastico il prof. -OISSIS-svolga tale funzione;
d) il Dirigente scolastico non ha nominato il sostituto del prof.-OISSIS- -OISSIS- (docente di sostegno);
nel verbale n. 3 è indicata quale sostituta del prof. -OISSIS-, la prof. -OISSIS- -OISSIS-, ma sono omessi gli estremi dell’incarico;
lo stesso dicasi con riferimento al sostituto della prof. -OISSIS- -OISSIS-(docente di lingua e cultura straniera ed educazione civica), ossia -OISSIS-, anche se per quest’ultimo, il verbale n. 3 del Consiglio della classe 4BLS, riporta un numero di protocollo (-OISSIS-) e una data 11/07/2023, senza specificare altro;
e) omette di allegare gli atti con il quale il Dirigente scolastico avrebbe nominato i sostituti (proff. -OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS-) dei professore titolari – rispettivamente proff.-OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS- -OISSIS-- assenti perché impossibilitati a presenziare;
f) non attesta che i sostituti appartengono al corpo docente strutturato del liceo scientifico -OISSIS-;
g) non riporta la materia di insegnamento dei sostituti;
h) non rende noto il comportamento tenuto dai singoli componenti durante il Consiglio di classe, ivi compreso il comportamento dei sostituti (impedendo, in tal modo, ogni verifica in ordine al comportamento tenuto da questi ultimi anche al fine di verificare se gli stessi hanno rispettato o meno, e in che modo, le volontà dei professori titolari sostituiti);
i) non riporta gli interventi dei singoli insegnanti
”;

II) “ Violazione dell’art. 2 del dPR 24/06/1998, n. 249. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 4 del dPR 22/06/2009, n. 122. Violazione dei «Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-”. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 1990. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento per motivazione insufficiente. Eccesso di potere per contraddittorietà.” , in quanto il Consiglio di classe non avrebbe tenuto conto “ dei presupposti e degli elementi essenziali contemplati dalla normativa di riferimento, dai criteri di valutazione della scuola e dai criteri di valutazione fissati dalla stessa insegnante ”;
in particolare, mancherebbe “ la tassativa a) indicazione di tutti i voti conseguiti dall’alunno nelle varie discipline compreso il comportamento e la religione;
b) indicazione precisa delle carenze formative, unita alla valutazione comportamentale, determinano l’illegittimità del provvedimento adottato per inosservanza del corretto procedimento e per carenza o insufficiente motivazione
”.

Sarebbero stati violati i “ Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberate dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-” ”, in quanto il ricorrente “ a) è in regola rispetto alla frequenza del limite minimo dell'orario annuale personalizzato;
b) ha una valutazione del comportamento più che sufficiente;
c) non ha avuto più di tre materie insufficienti;
d) le materie insufficienti (2) non si discostano entrambe dalla sufficienza di più di tre punti
”.

In sostanza, la non ammissione del ricorrente alla classe successiva sarebbe viziata “ da contraddittorietà e assunta in violazione dei criteri di valutazione e di conduzione delle operazioni di scrutinio che la stessa Amministrazione ha fissato per garantire la corretta e imparziale valutazione ”.

III) “ Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 1990. Violazione dell’art. 2 del dPR n. 249/1998. Violazione degli artt. 1 e 4 del dPR n. 122/2009. Violazione dei «Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successive» deliberate dal Collegio dei Docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “-OISSIS-”. Violazione dei criteri di valutazione del docente di matematica e fisica. Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità e illogicità della motivazione (sotto altro profilo). ”.

Sarebbe “ irragionevole, illogico e contraddittorio che il giudizio espresso dal Consiglio di Classe nel verbale n. 2 relativo allo scrutinio finale su entrambe le materie sia unico, ma soprattutto è oggettivamente illogico che, dopo che -OISSIS- ha superato le prime tre classi del liceo, nel verbale n. 3, relativo allo scrutinio differito, il Consiglio di Classe della classe 4B del liceo scientifico -OISSIS- affermi che il ricorrente in fisica avrebbe evidenziato in alcuni ambiti «una totale assenza di conoscenze» ” atteso che tale giudizio, a dire del ricorrente, “ contraddice non solo il lavoro fatto dagli insegnanti e da -OISSIS- negli anni precedenti, ma contraddice altresì anche il lavoro fatto dagli insegnanti e da -OISSIS- nell’anno appena trascorso ”.

IV) “ Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1 della legge 241/1990. Eccesso di potere per inosservanza del corretto procedimento, con riferimento al tempo utilizzato dalla Consiglio della classe 4B del Liceo scientifico -OISSIS- nel valutare la posizione del ricorrente, e per irragionevolezza. ”.

Deduce il ricorrente che “ Dalla lettura del «Verbale n. 3 del Consiglio della classe 4BLS Liceo Scientifico relativo allo scrutinio differito dell’anno scolastico 2022 2023» [DOC. 1] ” emergerebbe che “ le operazioni sono iniziate «alle ore 16:58 nei locali dell’istituto» e che la stessa «seduta è tolta alle ore 17:40» ” e che “ La seduta è durata 42 minuti ”.

Il Consiglio di classe dello scrutinio differito avrebbe esaminato la posizione di otto alunni sicchè “ In base ad un calcolo dato dalla suddivisione della durata della seduta per il numero delle posizioni da valutare ” emergerebbe “ che il Consiglio di classe in argomento ” avrebbe “ dedicato alla posizione di ciascun alunno circa cinque (5) minuti ”, tempo dal ricorrente ritenuto insufficiente “ per una valutazione in conformità a quanto previsto dalla normativa di riferimento ”.

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