TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-05-31, n. 202200806

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-05-31, n. 202200806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200806
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 00806/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00705/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2021, proposto da:
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D M, R G D M e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Cavour, 124;

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S., Ministero dell’Interno e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;

Comune di Foggia in Qualità di Commissario di Governo, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS- s.p.a., -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

1) dell’ordinanza sindacale del Comune di Foggia - Settore attività economiche, n. 24 del 14.5.2021, notificata il 14.5.2021, avente ad oggetto la «Cessazione ad horas di tutte le attività non autorizzate a carico del centro estetico -OMISSIS- di pertinenza della -OMISSIS- S.r.l., esercente l’attività artigianale sita in Foggia alla -OMISSIS- n. 7»;

2) ove occorra, della relazione redatta dai competenti tecnici della ASL di Foggia (prot. 0029870/18/03/201 ASL_FG/_138/I), ivi richiamata ed ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

3) ove occorra, della nota di rilievi in seguito a sopralluogo e atto di diffida alla rimozione di strumentazione, salvo ulteriori verifiche e ulteriori atti, dell’ASL Foggia Puglia, Dipartimento di Prevenzione/Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 32356 del 25.3.2021, ivi richiamata ed ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

4) ove occorra, della nota n. 6156/1-6 di prot. “P” (PA) del 3 aprile 2021, del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Foggia e dell’allegato verbale ispettivo effettuato in data 12.1.2021 presso i locali del centro estetico -OMISSIS-, ivi richiamata ed ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

5) ove occorra, del verbale ispettivo del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Foggia e dell’allegato verbale ispettivo effettuato in data 5.5.2021 presso i locali del centro estetico -OMISSIS-, ivi richiamata ed ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

6) ove occorra, della nota n. 6156/1-2 di prot. P (PA) del 3.4.2021, del Comando dei carabinieri NAS, ivi richiamata ed ove e per quanto lesiva degli interessi della ricorrente;

7) di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, laddove lesivo degli interessi della ricorrente, allo stato non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S., del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - La società -OMISSIS- s.r.l. è titolare dell’attività di centro estetico “-OMISSIS-”, sito in Foggia alla -OMISSIS- n. 7, in esercizio sin dal 2013 con tutte le annesse autorizzazioni legittimamente ottenute al fine di esercitare l’attività di centro estetico.

Dal 2015, la stessa avviava un rapporto di collaborazione con la -OMISSIS- s.p.a.: tale società è titolare del protocollo dietetico denominato -OMISSIS-, e si occupa, attraverso il Centro Studi -OMISSIS-, formato da professionalità mediche nell’ambito della nutrizione, di indicare le modalità di assunzione dei prodotti relativi al proprio protocollo, avvalendosi di una rete di distributori, nonché degli strumenti digitali.

A seguito di trattative, in data 4.1.2021 la -OMISSIS- s.r.l. concludeva un accordo commerciale e di sponsorizzazione, con la quale la stessa veniva ammessa nella rete di distribuzione finalizzata alla vendita dei prodotti relativi al protocollo brevettato dalla -OMISSIS- s.p.a.

Su segnalazione pervenuta dall’-OMISSIS-, presso cui era costituita la Commissione dei dietisti, e a seguito di ispezione tenutasi presso il centro estetico, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Foggia trasmetteva il relativo verbale del 12.1.2021 con nota n. 6156/1-6 di prot. “P” (PA) del 3.4.2021 all’Amministrazione comunale di Foggia, nel quale riportava e dava atto delle risultanze dell’attività di indagine espletate.

Con successiva nota n. 6156/1-2 di prot. “P” (PA) del 1°.

2.2021 lo stesso Comando informava il Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia della questione, chiedendo l’esecuzione di un ulteriore sopralluogo: gli agenti dei N.A.S. ritenevano che il Centro estetico, legittimamente autorizzato ad esercitare tale attività, svolgesse altresì attività medica, raccogliendo e conservando documentazione sanitaria allo scopo di indicare trattamenti di dimagrimento, unitamente alla vendita di alimenti finalizzati a tale scopo. Pur con l’ausilio di una consulenza medica telematica, tale attività, a detta del Comando, sarebbe a tutti gli effetti configurabile come attività sanitaria e pertanto esorbitante rispetto alle autorizzazioni possedute dalla ditta ricorrente.

Sulla scorta di tale indicazione, l’ASL di Foggia provvedeva ad effettuare il sopralluogo in data 18.3.2021 e, sulla base delle risultanze, diffidava la società odierna ricorrente a rimuovere quanto non riconducibile all’attività autorizzata di centro estetico (pubblicità, attrezzature …) ed aderiva alle prospettazioni espresse dal Comando dei N.A.S., ritenendo il trattamento di dimagrimento e la richiesta e conservazione di esami ematochimici a tutti gli effetti dei trattamenti terapeutici e, pertanto, abnormi rispetto a quanto oggetto di autorizzazione all’esercizio da parte della stessa società.

A completamento di tale attività istruttoria, i N.A.S. provvedevano ad un ulteriore sopralluogo in data 5.5.2021.

Venuto a conoscenza di ciò, il Comune di Foggia si determinava ad adottare l’ordinanza impugnata, con la quale, alla luce della normativa di settore (legge n. 1/1990), erano da ritenersi “escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”, di stretta appartenenza, invece, alla professione medica.

Pertanto il Comune, riconoscendo che, nel caso di specie, l’autorizzazione del centro estetico -OMISSIS- non consentisse consulenze mediche, né l’esercizio di attività sanitarie, né la detenzione di documentazione sanitaria ed evidenziando altresì come le insegne e le vetrofanie fossero prive della relativa autorizzazione, disponeva la cessazione ad horas di tutte le attività non autorizzate e teleologicamente finalizzate ai trattamenti dietetici (ivi compresa la vendita alimentare), nonché la rimozione di quanto affisso esternamente ai locali in assenza dei titoli autorizzatori.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio la società istante impugnava i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e ss. legge n. 1/1990;
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 10- bis e ss. legge n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 dlgs n. 267/2000;
violazione e falsa applicazione dell’art. 32 legge n. 833/1978;
mancata comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 legge n. 241/1990);
eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per sviamento, travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, della disparità di trattamento, del difetto e/o assenza d’istruttoria e di motivazione, della lesione delle garanzie partecipative;
violazione del principio di ragionevolezza;
contraddittorietà in atti;
violazione dei principi in tema di giusto procedimento;
eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione;
eccesso di potere per erroneità del presupposto;
ingiustizia manifesta;
mancata ponderazione di elementi rilevanti;
violazione dei principi di eguaglianza e non discriminazione, del legittimo affidamento e di correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), anche per difetto di attribuzione e/o carenza di potere (nullità del provvedimento);

2) violazione dell’art. 1 legge n. 1/1990;
violazione dell’allegato alla legge n. 1/1990;
violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 13 e 14 del G.d.p.r. n. 679/2016;
violazione e falsa applicazione degli artt. 2- setpies , 75, 152, 153, 154, 154- bis e 154- ter dlgs n. 196/2003;
eccesso di potere, per sviamento, palese illogicità, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;
carenza di potere;
carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
disparità di trattamento;
difetto e/o assenza d’istruttoria e di motivazione;
violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.);
nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione;

3) violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Cost. - buon andamento;
artt. 1 e ss. legge n. 241/1990;
art. 21- quater legge n. 241/1990);
eccesso di potere;
difetto d’istruttoria e di motivazione;
sproporzione;
illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta;
violazione del giusto procedimento;

4) violazione di legge (art. 97 Cost.);
difetto di motivazione;
violazione degli artt. 3 legge n. 241/1990 e 41 legge 6 giugno 1974, n. 298;
eccesso di potere;
difetto d’istruttoria;
sproporzione;
illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

2. - Si costituivano in giudizio il Comune di Foggia e l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia, resistendo al gravame.

Si costituivano, altresì, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - NAS di Foggia, eccependo l’inammissibilità del ricorso nei loro confronti per difetto di legittimazione passiva.

3. - Con ordinanza cautelare n. 275 del 30.7.2021 questo Collegio respingeva la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ritenendo non sussistente il presupposto cautelare del periculum in mora .

4. - Le parti svolgevano difese in vista della pubblica udienza del giorno 20 aprile 2022, nel corso della quale la causa passava in decisione.

5. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina delle eccezioni preliminari di inammissibilità.

5.1. - Quanto al primo motivo di gravame, non è meritevole di positivo apprezzamento la doglianza circa l’asserito difetto di attribuzione e/o carenza di potere, atteso che l’art. 32 legge n. 833/1978 - peraltro espressamente richiamato nell’ordinanza (pag. 4, cpv. 3) -, attribuisce espressamente al Sindaco il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, in ambito comunale.

Anche il profilo di censura con cui la ditta istante lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la consequenziale omessa partecipazione al medesimo procedimento va disatteso.

In primis va rilevato che, come noto, l’urgenza costituisce motivo idoneo ad esonerare dall’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, e che l’ordinanza gravata è per definizione urgente (tanto più perché finalizzata ad evitare il protrarsi dell’esercizio di attività sanitarie all’interno di un centro estetico), sicché non può “… tollerare il previo contraddittorio con l’interessato a pena di svuotamento di quella effettività e particolare rapidità cui la legge preordina l’istituto in questione …” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9.11.2019, n. 7665).

In ogni caso si osserva che la società ricorrente era da tempo edotta del procedimento in itinere , e ciò in considerazione non solo dei distinti sopralluoghi cui ha sempre presenziato, ma soprattutto della diffida emessa dal Dipartimento di Prevenzione il 25.3.2021, ovvero quasi due mesi prima dell’adozione dell’ordinanza sindacale risalente al 14.5.2021, con la quale si preannunciava che - in caso di inottemperanza alla diffida stessa - sarebbero seguiti i “dovuti e opportuni provvedimenti”.

Nemmeno è condivisibile la doglianza secondo cui l’ordinanza impugnata si sostanzierebbe in una “illegittima ed ingiusta revoca delle concesse autorizzazioni”.

Il provvedimento impugnato si limita, infatti, a vietare l’esercizio di attività sanitarie mai autorizzate, senza ovviamente precludere in alcun modo la prosecuzione dell’attività di centro estetico, ovvero la sola autorizzata (ed autorizzabile), alla stregua delle previsioni di cui alla legge n. 1/1990.

Il motivo è dunque infondato in tutte le sue articolazioni.

5.2. - In ordine al secondo motivo di ricorso, si evidenzia quanto segue.

Con detta censura la -OMISSIS- s.r.l. sostiene, in estrema sintesi, che il centro estetico si limiterebbe a ricevere le notizie anamnestiche e cliniche contenute nella modulistica compilata dai clienti, unitamente alle analisi di laboratorio eventualmente necessarie in ragione del protocollo dietistico prescelto, per poi trasmettere il tutto al “Centro Studi -OMISSIS-” della -OMISSIS- s.p.a., il cui personale medico provvederebbe alle relative valutazioni, e quindi alla consulenza nutrizionale ed alla somministrazione del protocollo tisanoreico.

Quanto alla strumentazione utilizzata all’interno del Centro estetico, necessaria alla raccolta delle informazioni finalizzate alla consulenza nutrizionale, evidenzia la ditta istante che non si tratta di attrezzatura medica, e che la stessa sarebbe acquistabile ed utilizzabile da chiunque.

La doglianza de qua va disattesa.

La tesi di parte ricorrente si fonda innanzitutto sull’erroneo presupposto secondo cui l’anamnesi e la fase di raccolta dei dati clinici ed antropometrici sarebbero estranei all’attività medica e/o sanitaria di consulenza nutrizionale, la quale pertanto ben potrebbe essere resa sulla base di informazioni raccolte e trasmesse dal Centro estetico, purché valutate da personale medico, come di fatto avviene.

Al contrario, ogni attività medica o sanitaria - compresa quella nutrizionale - presuppone in via preliminare la cd. “presa in carico” dell’assistito, attività nell’ambito della quale il medico procede alla raccolta delle informazioni anamnestiche mediante un contatto personale con il paziente (con il quale instaura dunque un rapporto diretto), al fine di offrire al paziente stesso ogni eventuale informazione, e - soprattutto - di svolgere tutti i più opportuni approfondimenti la cui necessità potrebbe emergere (solo) nel corso del colloquio con il paziente stesso.

Nel caso in esame, per ammissione della stessa -OMISSIS- s.r.l., i clienti del Centro estetico di Foggia non hanno alcun rapporto con il personale medico del Centro Studi -OMISSIS-, bensì unicamente con i dipendenti dello stesso Centro estetico, il quale pertanto svolge necessariamente la preliminare attività informativa normalmente devoluta al medico o al professionista sanitario.

Peraltro, detta attività preliminare nella vicenda per cui è causa viene effettuata con modalità e finalità evidentemente promozionali, come confermano le insegne e le vetrofanie delle quali si legge nei verbali di sopralluogo.

Allo stesso modo, il Centro raccoglie i dati antropometrici dei pazienti mediante la relativa strumentazione e trasmette al Centro studi un modulo (cfr. produzione documentale del Comune), ove gli stessi pazienti sono chiamati ad autocertificare eventuali patologie dalle quali sono affetti, anche complesse (riferite all’apparato respiratorio, cardiolcircolatorio, endocrino e gatrointestinale, ovvero ad altre “Allergie/Patologie” non specificate nella modulistica), nonché ad esprimere una preferenza per i distinti protocolli tisanoreici (base, medio, urto).

Tutto ciò - si ribadisce - senza mai aver ricevuto alcuna informazione o assistenza da parte del medico o professionista sanitario deputato alla consulenza nutrizionale, col quale l’interessato non intrattiene alcun tipo di rapporto.

Non vi è dubbio, pertanto, che l’attività svolta dal Centro estetico si sostanzi in una indebita interposizione nel rapporto tra medico o professionista sanitario (dietista) e paziente, mediante lo svolgimento di attività di carattere sia informativo, sia materiale non consentite dalla legge n. 1/1990, perché anch’esse riservate a medici o professionisti sanitari.

Né colgono nel segno le considerazioni con cui la società ricorrente, nel tentativo di sminuire le attività concretamente svolte nel Centro estetico, rimarca la possibilità e legittimità delle “visite dietologiche a distanza”.

A tal fine, invoca una comunicazione dell’Associazione Nazionale Dietisti - ANDID (cfr. documento 17 della produzione di parte ricorrente), peraltro specificamente riferita all’esercizio della professione di dietista in periodo di “Emergenza Covid - 19”, e segnatamente a seguito del DPCM che “individua come zona rossa tutto il territorio nazionale”.

Premesso che nel caso in esame non risulta esservi alcuna “visita”, nemmeno a distanza da parte di personale medico o sanitario, bensì una mera trasmissione di dati e documenti raccolti direttamente dal Centro estetico, la comunicazione dell’ANDID citata da parte ricorrente conclude (cfr. pag. 5, punto 10) invitando all’osservanza di un precedente parere “relativo all’esercizio dell’attività da remoto”, reso dalla medesima Associazione nell’anno 2019,

Orbene, è proprio tale parere ad escludere radicalmente la “visita dietologica a distanza”, quanto meno con le modalità indicate da parte ricorrente, cioè senza nessun contatto, nemmeno “da remoto”, con il paziente.

Evidenzia infatti l’ANDID nel parere in esame che:

«La tecnologia delle telecomunicazioni è da ritenere risorsa utile ai fini dell’erogazione di prestazioni dietistiche agli utenti/pazienti.

Se tuttavia e-mail e servizi di messaggistica possono essere utilizzate per scambio di informazioni, chiarimenti e consiglio, riteniamo che ai fini di un intervento nutrizionale appropriato, inserito in un processo assistenziale della nutrizione secondo il Nutrition Care Process (metodologia di lavoro elaborata ed utilizzata dai dietisti su scala internazionale), almeno una prima valutazione/primo incontro sia consigliabile di persona.

Se è vero che tramite tecnologie di videochiamata il paziente potrebbe anche mostrare al professionista il peso rilevato dalla bilancia e l’altezza, non potrebbero essere effettuate altre valutazioni, come ad esempio le circonferenze o le pliche corporee, perché ci sono precisi punti di repere che il paziente non sarebbe in grado di valutare. Inoltre, vale la pena di rammentare che una delle fasi di valutazione nutrizionale è proprio “l’esame obiettivo finalizzato alla valutazione nutrizionale” e quindi anche la valutazione di cute, annessi cutanei, lesioni intertriginee, lesioni da pressione etc.

Almeno in fase iniziale, tale esame va considerato come elemento centrale. Eventualmente, per i controlli successivi, si potrebbe procedere anche on line (con uno strumento di videochiamata), in condizioni giustificate, non escludendo nel percorso di assistenza nutrizionale altri incontri di persona se la situazione lo richiedesse.

Concludendo, servizi di messaggistica ed e-mail dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per scambio di informazioni generali, chiarimenti e consigli generici o su un aspetto specifico dell’intervento nutrizionale.

Ai fini di una corretta erogazione di un intervento nutrizionale appropriato secondo il nutrition care process , una condotta da sanzionare sarebbe sicuramente quella che prevedesse soltanto contatti tramite e-mail o invio di foto e documenti senza l’ausilio di mezzi quali videocamere, mentre una consulenza eseguita tramite tecnologie di telecomunicazione che permettono di comunicare verbalmente e con la relativa visualizzazione diretta, è da considerare sanzionabile ed inappropriata solo se utilizzata in via esclusiva.».

Può dunque concludersi che, esattamente all’opposto di quanto sostiene la Società ricorrente, la stessa ANDID:

a) esclude radicalmente che la consulenza nutrizionale possa avvenire mediante una mera trasmissione via mail della documentazione anamnestica e/o clinica e/o antropometrica del paziente;

b) esclude altresì che il paziente abbia titolo e capacità occorrenti ad effettuare talune misurazioni antropometriche, pur necessarie ai fini della consulenza nutrizionale, misurazioni la cui acquisizione, ove strumentale all’erogazione di prestazioni sanitarie (come nel caso in esame), deve per ciò stesso ritenersi riservata ad un medico o ad un professionista sanitario, non potendovi evidentemente provvedere nemmeno gli addetti di un centro estetico.

Per quanto esposto, la censura formulata dalla -OMISSIS- si rivela priva di fondamento, atteso che l’ordine di rimozione della strumentazione indicata nei provvedimenti impugnati è strettamente correlato alle dichiarate finalità (sanitarie) per le quali tali attrezzature venivano utilizzate.

Infine, si rammenta che l’autorizzazione rilasciata nel 2013 alla -OMISSIS- s.r.l. (correttamente richiamata a pag. 3 dell’impugnata ordinanza sindacale) escludeva espressamente l’esercizio di attività di consulenze mediche.

5.3. - Con il terzo motivo la ricorrente invoca impropriamente l’art. 21- quater legge n. 241/1990, nella erronea convinzione in forza della quale l’ordinanza impugnata avrebbe inciso sull’efficacia ampliativa di un’autorizzazione già concessa.

Al contrario, come già osservato, il Sindaco ha semplicemente inteso inibire la prosecuzione di un’attività vietata, e mai autorizzata da alcuno.

Ne consegue l’infondatezza della doglianza, essendo evidente che le attività vietate dall’ordinamento, tanto più se mai assentite da alcun provvedimento amministrativo, non possano che essere inibite tout court , e senza l’indicazione di alcun termine finale di efficacia del provvedimento inibitorio.

5.4. - Anche il quarto motivo relativo ad un asserito difetto d’istruttoria va disatteso, atteso che la censurata ordinanza sindacale richiama ampiamente le risultanze dei sopralluoghi compiuti, rilevando il contrasto tra l’attività svolta e quella consentita ed autorizzata presso il Centro estetico della società ricorrente.

Invero, contrariamente a quanto dedotto dalla parte interessata, il compendio istruttorio posto a fondamento della gravata ordinanza risulta alquanto solido alla luce della consistente attività di ispezione e di sopralluogo, condotte da soggetti competenti e tra loro autonomi (NAS e ASL), le cui risultanze convergono in una medesima direzione, contribuendo a fornire all’Amministrazione una sicura piattaforma cui attingere sia ai fini dell’emissione del provvedimento sia ai fini della motivazione. Motivazione che, proprio in considerazione di tale apparato istruttorio, trova una propria peculiare compattezza, invero non puntualmente e persuasivamente contraddetta dalla società ricorrente, se non in relazione alla carenza dell’elemento istruttorio: carenza che, in ogni caso, questo Collegio non ritiene - per quanto evidenziato in precedenza - di ravvisare.

6. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.

7. - In considerazione della peculiarità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

8. - Questo Collegio dispone, ai sensi dell’art. 331, comma 4 cod. proc. pen., la trasmissione, a cura della Segreteria, di copia del fascicolo d’ufficio e della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, emergendo dal procedimento giurisdizionale de quo un fatto che può configurare gli estremi del reato di cui all’art. 348 cod. pen. perseguibile d’ufficio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi