TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2011-04-08, n. 201100315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2011-04-08, n. 201100315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201100315
Data del deposito : 8 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00416/2011 REG.RIC.

N. 00315/2011 REG.ORD.CAU.

N. 00416/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2011, proposto da:


P P D T, rappresentato e difeso dall'avv. M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cardassi n.58;


contro

U.T.G. - Prefettura di Bari e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, alla via Melo n.97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. 21228/SPA/2008 Area O.P. 1° Bis dell’11.11.2010, notificato in data 23.12.2010, con cui “è fatto divieto al sig. Di Tullio Pietro Paolo….. di esercitare l’attività di rimessa di autoveicoli per le motivazioni di cui in premessa…”;

-del decreto del Prefetto della Provincia di Bari prot. 21228/SPA/2008 Area O.P. 1° Bis dell’11.11.2010, menzionato nel provvedimento appena indicato nella parte in cui si segnala che “per mero errore naturale con decreto pari numero dell’11.10.2010 avente contenuto analogo è stata disposta la notifica nei confronti di altro soggetto…”;

- di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, anocorchè non conosciuto dal ricorrente, ivi compresa la nota della Prefettura di Bari prot. 21228/SPA/2008 Area O.P. 1° Bis, in data 06.09.2010, recante comunicazione dell’avvio del “procedimento di divieto dell’attività di autorimessa per improrogabili ed inderogabili di pubblica sicurezza, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dall’art. 3 D.P.R. n. 480/2001”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 la dott.ssa G S e udito per la parte ricorrente il difensori M L;
l'avv. dello Stato Ines Sisto è presente nelle preliminari.;


-considerato che a seguito dell’intervenuta modifica dell’art.86, co. 1, R.D. n.773/31 per effetto dell’entrata in vigore dell’art.4 D.P.R. n.480/2001, l’esercizio di rimessa di autoveicoli non è più soggetto all’autorizzazione di polizia ma a D.I.A. ex art.1 stesso decreto n.480;

-considerato che, per espressa previsione dell’art.3 del decreto appena richiamato, decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Comune della D.I.A. al Prefetto, questi può disporre il divieto di esercizio di tale attività solo per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza;

-rilevato che nella fattispecie il divieto è intervenuto dopo sessanta giorni ma sulla scorta di episodi risalenti nel tempo e, in ogni caso, senza chiarirne gli effetti sulle esigenze di pubblica sicurezza;

-ritenuto altresì sussistere il danno grave ed irreparabile;

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