TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202401252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-11-19, n. 202401252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202401252
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2024

N. 01252/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00287/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 287 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Calò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università del Salento, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;



per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-avente ad oggetto “Riscontro istanza di trasferimento di Ateneo” adottato dalla Università del Salento - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali del 30.1.2023, redatto dal Presidente del Consiglio Didattico e notificato in data 30.1.2023, con il quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento giustificata da gravi motivi di salute ex art. 9 del R.D. 4.6.1938 n. 1269 inoltrata in nome e per conto del Dott. -OMISSIS-;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/4/2023, per l’annullamento

- del provvedimento emesso dall’Università del Salento con prot. n. -OMISSIS- del 5.4.2023 – Rep. n. -OMISSIS-/2023 Decreti Rettorali (2016) – U.O.R. Area Legale, con il quale è stata rigettata l’istanza di trasferimento giustificata da gravi motivi di salute ex art. 9 del R.D. 4.6.1938 n. 1269 inoltrata in nome e per conto del Dott. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20/11/2023, per l’annullamento

- del provvedimento emesso dall’Università del Salento con prot. n. -OMISSIS- del 5.10.2023 – UOR Area Legale con il quale, in esecuzione della Ordinanza n. 241/2023 del TAR Lecce, confermata in sede cautelare d’appello con provvedimento del C.D.S. n. 3266 dell’1.8.2023, è stata rigettata l’istanza di trasferimento giustificata da gravi motivi di salute ex art. 9 del R.D. 4.6.1938 n. 1269, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati, ivi compreso il parere reso dal Dott. Perrone allegato al suddetto provvedimento e costituente parte integrante dello stesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento e del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio all’esame, il Sig. -OMISSIS-, studente di medicina e chirurgia iscritto presso l’Università di Valladolid in Spagna, impugnava il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale il Presidente del Consiglio Didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università del Salento rigettava la sua domanda di trasferimento per gravi motivi di salute, presentata ai sensi dell’art. 9 del Regio Decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

1.1 Il ricorrente deduceva, a sostegno del ricorso, i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del r.d. 4.6.1938, n. 1269 – Incompetenza del Consiglio Direttivo e/o del relativo Presidente” ; II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90 e degli artt. 3, 32, 34 della Costituzione – Eccesso di potere per irragionevolezza. Difetto di istruttoria. Carenza di motivazione”.

1.2. Si costituivano il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università del Salento, instando per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare.

2. Successivamente alla proposizione del giudizio, il provvedimento di rigetto impugnato veniva ratificato dal Rettore dell’Università del Salento con decreto rettorale prot. n. -OMISSIS- del 5.4.2023, confermandone e condividendone il contenuto.

2.1. Il ricorrente impugnava tale sopraggiunto atto con ricorso per motivi aggiunti, depositati in data 20.4.2023, ribadendo i motivi di diritto proposti con il ricorso principale.

2.2. Con ordinanza n. 241/2023, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente «con sospensione dell’atto impugnato, e conseguente obbligo di riesame, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza di “gravi motivi” che, ai sensi dell’art. 9. R.d. n. 1269/38, giustificano la deroga al principio del numero programmato, tenuto conto, a tal fine, del documentato stato di salute del ricorrente»

2.3. In esecuzione della predetta ordinanza, l’Amministrazione universitaria, con provvedimento prot. n. 187086 del 5.10.2023, riesaminava la posizione del ricorrente e respingeva nuovamente l’istanza di trasferimento per gravi motivi di salute “…ritenendosi, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto l’esperto incaricato della valutazione medica, che le patologie dichiarate e documentate, allo stato attuale e salvo aggiornamento/approfondimento, siano compatibili con la frequenza del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso università collocate in luogo diverso e/o lontano da quello di residenza”.

3. Con secondo atto di motivi aggiunti, il ricorrente contestava anche questo nuovo provvedimento, riproponendo le doglianze proposte con i precedenti mezzi di gravame, avuto particolare riguardo ai dedotti vizi

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