TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-10-06, n. 202302960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2023-10-06, n. 202302960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302960
Data del deposito : 6 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2023

N. 01968/2022 REG.RIC.

N. 02960/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01968/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1968 del 2022, proposto dall’Istituto delle Suore Francescane del Signore della Città, in persona del legale rappresentante pro tempore , M M, G G, L D F, rappresentati e difesi dagli avvocati S R e L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio presso lo studio del primo in Palermo, via G. Abela n. 10;


contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;

per l’annullamento

1) della nota del Comune di Palermo prot. 838493del 3 agosto 2022, concernente “Comunicazione rivalutazione indennità con il valore del CUP. Area di proprietà comunale ex troncone ferroviario Palermo – Monreale sita in viale Regione Siciliana n. 3414 (fg.42 p.lla 1525 ex 123)”;

2) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 244 del 28 luglio 2021, di adozione del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria”;

3) della deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 174 del 4 maggio 2022, con la quale si adotta il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Nuovo termine di pagamento del canone, di cui all'art. 35 C. 2 del regolamento, al 30/6/2022”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


PREMESSO che con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 244 del 28 luglio 2021 con la quale il Comune di Palermo ha adottato il “Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria” il quale, dopo avere considerato necessario mantenere le aliquote già in uso, senza aumenti nelle stesse, in relazione alle occupazioni di suolo pubblico permanenti, prevede quattro zone e due tabelle: A) la “tabella 1” che riproduce la tabella delle tariffe TOSAP approvate con Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 23.03.2012;
B) la “tabella 2” che fa riferimento ai “Beni soggetti alla disciplina del “Regolamento comunale relativo alla gestione e alienazione di beni immobili di proprietà comunale” di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 334 del 17/09/2008” . Quest’ultimo Regolamento, tuttavia, per la determinazione del canone non fa riferimento a tabelle, ma, all’art. 7 stabilisce che “ I canoni base di locazione e/o concessione saranno determinati in base ai valori di mercato da una Commissione Tecnica di Valutazione nominata con provvedimento del Sindaco e saranno soggetti nel corso del rapporto ad aggiornamenti annuali in base agli indici ISTAT, tenendo conto, tuttavia, delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia” (...). Nella determinazione del canone si dovrà tenere conto dello stato di fatto in cui l’immobile si trova, del valore immobiliare del bene da concedere in uso, dei parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d’uso prevista nel rapporto concessorio (...). I canoni dovranno essere oggetto di nuova determinazione ad ogni scadenza contrattuale, laddove consentito dalle leggi in materia” ;

- la deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n. 174 del 4 maggio 2022, con la quale il Comune ha nuovamente adottato il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione e di autorizzazione o esposizione pubblicitaria, riformulando unicamente l’art. 35 relativo alle modalità ed ai termini per il pagamento del canone;

- la nota prot. 838493 del 3 agosto 2022, con la quale il Comune di Palermo ha comunicato ai ricorrenti che in virtù della Legge 160/2019 istitutiva del Contributo Unico Patrimoniale e della Delibera del Consiglio Comunale n. 244 del 28.7.2021 “ha richiesto al Settore Tributi di riquantificare l’indennità di occupazione annuale applicando il valore previsto dal regolamento CUP, che per l’area di cui in oggetto utilizzata dalle SS.LL., è stato determinato in € 36.888,00 annui” ;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno censurato i suddetti atti, tra l’altro, sotto il profilo della violazione dell’art. 1, comma 817 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, deducendo in particolare che il Comune di Palermo:

1) non avrebbe determinato la “soglia del gettito conseguito nel 2020”, né effettuato alcuna previsione circa gli incassi che conseguirà con l’entrata in vigore del Regolamento impugnato;

2) avrebbe determinato il canone relativo ai beni in questione omettendo qualsivoglia spiegazione circa le modalità attraverso le quali tale canone è stato strutturato e calcolato;

3) avrebbe richiesto un canone, pari a circa otto volte il canone precedentemente determinato, senza fare riferimento a categorie coerenti, distinte per tipologia e finalità dell’area;

RITENUTO necessario ai fini del decidere che il Comune di Palermo depositi documentati chiarimenti in ordine all’istruttoria che ha preceduto il regolamento sotteso all’adozione della sopra citata nota prot. 838493 del 3 agosto 2022 e con specifico riferimento ai profili sopra evidenziati ai punti nn. 1, 2, e 3;

Ritenuto, pertanto, di:

- assegnare, per tali adempimenti istruttori, il termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

- di rinviare per la successiva trattazione del merito l’udienza pubblica del 6.02.2024;

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