TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-17, n. 202311975
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 11975/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03063/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3063 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, delle avvocatesse A M e S S che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
nei confronti
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avvocato Dario Marinuzzi che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per l'accertamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diritto di percepire la retribuzione corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli il giorno 30 novembre 2016 (antecedente alla data del collocamento a riposo), in forza dell’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, e il conseguente trattamento di pensione e la liquidazione del trattamento di fine rapporto corrispondenti alla predetta qualifica a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza (1 dicembre 2016),
per la caducazione e/o l’annullamento, in parte qua, del decreto prefettizio prot. n. 626/16 del 26/08/16, avente ad oggetto il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza 1 dicembre 2016, nella parte in cui ha omesso di indicare all’ente di previdenza le norme di legge, i presupposti giuridici e i dati necessari sulla base dei quali l’ente avrebbe dovuto quantificare il complessivo trattamento di pensione commisurato alla qualifica di dirigente generale della Polizia di Stato che spetta al ricorrente dal 30 novembre 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05,
e per la conseguente caducazione e/o annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero dell’interno ha trasmesso al Prefetto ovvero all’ente di previdenza dati incompleti ed erronei sulla base dei quali l’ente anzidetto ha quantificato il complessivo trattamento di pensione in riferimento alla qualifica di dirigente superiore e non già a quella di dirigente generale che spetta al ricorrente dal 1 dicembre 2016 ai sensi del citato art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05,
ovvero, in subordine, per la rimessione dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 nella parte in cui abroga l’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, senza fare salva la posizione dei dirigenti superiori della Polizia di Stato che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2014 (data di abrogazione del citato art. 1 l. n. 266/05), il requisito di cinque anni di anzianità nella qualifica e siano stati collocati in quiescenza in data successiva all’abrogazione della norma anzidetta;
per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti
per l’accertamento del diritto di percepire il trattamento economico, previdenziale e pensionistico corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli solo a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo (avvenuto in data 1 dicembre 2016), in forza dell’art. 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17,
e per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10/10/17, nella parte in cui prevede la nomina del ricorrente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo e nella parte in cui stabilisce che tale promozione “ non produce in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87 comma 4-bis c.p.a.;
Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 maggio 2023 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16/03/17 e depositato il 03/04/17 -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento del diritto di percepire la retribuzione corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli il giorno 30 novembre 2016 (antecedente alla data del collocamento a riposo), in forza dell’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, e il conseguente trattamento di pensione e la liquidazione del trattamento di fine rapporto corrispondenti alla predetta qualifica a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza (1 dicembre 2016), la caducazione e/o l’annullamento, in parte qua, del decreto prefettizio prot. n. 626/16 del 26/08/16, avente ad oggetto il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza 1 dicembre 2016, nella parte in cui ha omesso di indicare all’ente di previdenza le norme di legge, i presupposti giuridici e i dati necessari sulla base dei quali l’ente avrebbe dovuto quantificare il complessivo trattamento di pensione commisurato alla qualifica di dirigente generale della Polizia di Stato che spetta al ricorrente dal 30 novembre 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, la conseguente caducazione e/o annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero dell’interno ha trasmesso al Prefetto ovvero all’ente di previdenza dati incompleti ed erronei sulla base dei quali l’ente anzidetto ha quantificato il complessivo trattamento di pensione in riferimento alla qualifica di dirigente superiore e non già a quella di dirigente generale che spetta al ricorrente dal 1 dicembre 2016 ai sensi del citato art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, ovvero, in subordine, per la rimessione dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 nella parte in cui abroga l’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, senza fare salva la posizione dei dirigenti superiori della Polizia di Stato che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2014 (data di abrogazione del citato art. 1 l. n. 266/05), il requisito di cinque anni di anzianità nella qualifica e siano stati collocati in quiescenza in data successiva all’abrogazione della norma anzidetta.
I Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, costituitisi in giudizio con comparsa depositata l’11/04/17, hanno concluso per la reiezione del gravame.
Con atto notificato il 05/01/18 e depositato il 30/01/18 l’esponente ha proposto ricorso per motivi aggiunti per l’accertamento del diritto di percepire il trattamento economico, previdenziale e pensionistico corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli solo a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo (avvenuto in data 1 dicembre 2016), in forza dell’art. 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17, e per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10/10/17, nella parte in cui prevede la nomina del ricorrente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo e nella parte in cui stabilisce che tale promozione “ non produce in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico ”.
L’INPS – Istituto per la Previdenza Sociale, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 14/11/18, ha concluso per la reiezione del gravame.
Con ordinanza presidenziale n. 5054/22 del 04/07/22 il TAR ha ordinato il deposito della documentazione ivi indicata.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 26/05/23, tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, per il resto, infondato secondo quanto in prosieguo specificato.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (come eccepito dall’Inps nelle sue difese: da ciò la superfluità dell’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a.) nella parte in cui chiede la riliquidazione del trattamento pensionistico;infatti, la giurisdizione in ordine a tale domanda spetta alla Corte dei Conti secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 d. lgs. n. 174/16.
Per il resto, il ricorso è infondato.
Con il ricorso principale l’esponente chiede l’accertamento del diritto di percepire la retribuzione corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli il giorno 30 novembre 2016 (antecedente alla data del collocamento a riposo), in forza dell’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, e il conseguente trattamento di pensione e la liquidazione del trattamento di fine rapporto corrispondenti alla predetta qualifica a decorrere dalla data del collocamento in quiescenza (1 dicembre 2016), la caducazione e/o l’annullamento, in parte qua, del decreto prefettizio prot. n. 626/16 del 26/08/16, avente ad oggetto il collocamento a riposo del ricorrente con decorrenza 1 dicembre 2016, nella parte in cui ha omesso di indicare all’ente di previdenza le norme di legge, i presupposti giuridici e i dati necessari sulla base dei quali l’ente avrebbe dovuto quantificare il complessivo trattamento di pensione commisurato alla qualifica di dirigente generale della Polizia di Stato che spetta al ricorrente dal 30 novembre 2016 ai sensi dell’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, la conseguente caducazione e/o annullamento dei provvedimenti con i quali il Ministero dell’interno ha trasmesso al Prefetto ovvero all’ente di previdenza dati incompleti ed erronei sulla base dei quali l’ente anzidetto ha quantificato il complessivo trattamento di pensione in riferimento alla qualifica di dirigente superiore e non già a quella di dirigente generale che spetta al ricorrente dal 1 dicembre 2016 ai sensi del citato art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, ovvero, in subordine, per la rimessione dinanzi alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 nella parte in cui abroga l’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, senza fare salva la posizione dei dirigenti superiori della Polizia di Stato che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2014 (data di abrogazione del citato art. 1 l. n. 266/05), il requisito di cinque anni di anzianità nella qualifica e siano stati collocati in quiescenza in data successiva all’abrogazione della norma anzidetta.
Con una serie di censure, tra loro connesse, il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 258 l. n. 190/14, 9 comma 21 d.l. n. 78/10 e 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05 ed eccesso di potere sotto vari profili deducendo che:
- il beneficio della promozione alla vigilia, previsto dall’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, sarebbe destinato a favorire i dirigenti superiori della Polizia di Stato rimasti per un periodo non inferiore a cinque anni in un grado che è stato soppresso per tutta la pubblica amministrazione dal d. lgs. n. 165/01 e che, considerato l’anticipato collocamento a riposo, si sono trovati nell’impossibilità di ottenere in servizio, con il concorso degli altri elementi richiesti, il naturale avanzamento alla qualifica superiore. Costoro, pertanto, sarebbero stati ritenuti meritevoli di ottenere un ristoro economico costituito dal trattamento pensionistico commisurato al grado di dirigente generale;
- pertanto, il beneficio perseguirebbe fini compensativi e sarebbe ispirato dall’esigenza di apportare un correttivo a fronte della disparità conseguente alla riforma della dirigenza del pubblico impiego di cui al d. lgs. n. 165/01 che aveva eliminato la qualifica intermedia tra primo dirigente e dirigente generale, rimasta in vita per la sola dirigenza della Polizia di Stato;
- in senso ostativo all’accoglimento delle domande del ricorrente non potrebbe essere utilmente invocato l’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 il quale, nell’abrogare l’istituto della “promozione alla vigilia” disciplinato dall’art. 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/05, non avrebbe previsto un regime transitorio e, pertanto, non riguarderebbe fatti e rapporti compiuti, così come posizioni soggettive definitivamente acquisite, come quelle di cui sarebbe titolare parte ricorrente, specie se si considera che i presupposti necessari e sufficienti per l’attribuzione del beneficio dovrebbero essere individuati nella presenza in servizio alla data del 1 gennaio 2006 e nell’anzianità di cinque anni nella qualifica, requisiti entrambi posseduti dal ricorrente alla data del 31/12/14 in cui è stato abrogato l’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05;
- l’opzione ermeneutica seguita dall’amministrazione sarebbe incoerente con le esigenze compensative che avrebbero ispirato l’istituto della “promozione alla vigilia” che non sarebbero venute meno alla data del 31/12/14 e produrrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra i dirigenti andati in pensione entro il 31/12/14 e quelli andati in pensione dopo;
- una corretta lettura delle norme esaminate dovrebbe, pertanto, indurre a ritenere che l’abrogazione dell’art 1 comma 260 lett. b) l. n. 266/06, operata dall’art. 1 comma 258 l. n. 190/14, riguarderebbe esclusivamente i dirigenti superiori che alla data del 31 dicembre 2014 non avevano maturato il requisito di cinque anni nella qualifica.
I motivi sono infondati.
L’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, secondo cui “ in conseguenza di quanto previsto dal comma 259, a decorrere dal 1° gennaio 2006, sono attribuiti:… b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio ”, è stato abrogato dall’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 senza che tale ultima disposizione abbia previsto alcuna disciplina transitoria o clausola di salvaguardia per coloro che, cessando dal servizio successivamente a tale data, avrebbero potuto vantare il possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente generale previsto dalla legge abrogata.
L’impostazione di parte ricorrente, fondata sulla prospettata esistenza, al 31/12/14 (data di abrogazione dell’art. 1 comma 260 lett. b l. n. 266/05), di situazioni giuridiche acquisite in ragione del maturato possesso del requisito di cinque anni di anzianità nella qualifica di dirigente superiore, non tiene conto del fatto che il beneficio della c.d. “promozione alla vigilia” è dall’art. 1 comma 260 citato indefettibilmente ancorato ad una data specifica, ovvero il giorno antecedente alla cessazione del servizio, la quale non funge da mero parametro temporale di efficacia di un beneficio già maturato ma da necessario presupposto per la “promozione”, espressamente menzionata dalla norma attributiva del beneficio e costitutiva dei benefici economici rivendicati, che può intervenire solo in tale data e non prima.
In altri termini, il beneficio non è riconosciuto in conseguenza della mera permanenza nella qualifica di dirigente superiore per cinque anni perché tale presupposto, pur necessario, non è, comunque, a tal fine, sufficiente (in caso contrario la “promozione” sarebbe riconosciuta non appena maturati i cinque anni) ma in ragione di una vera e propria “promozione” che si perfeziona solo il giorno antecedente al pensionamento e che costituisce presupposto indispensabile per l’attribuzione della qualifica superiore.
Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato nel gravame, allorché è intervenuta l’abrogazione dell’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05, non si erano perfezionati i requisiti per il riconoscimento del beneficio invocato dal ricorrente di talché l’abrogazione prevista dall’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 non ha spiegato alcun effetto retroattivo proprio perché non ha interessato diritti e situazioni già giuridicamente perfezionatisi ed acquisiti.
Con atto notificato il 05/01/18 e depositato il 30/01/18 l’esponente propone ricorso per motivi aggiunti per l’accertamento del diritto di percepire il trattamento economico, previdenziale e pensionistico corrispondente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza riconosciutagli solo a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo (avvenuto in data 1 dicembre 2016), in forza dell’art. 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17, e per l’annullamento, in parte qua, del decreto del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10/10/17, nella parte in cui prevede la nomina del ricorrente alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data del collocamento a riposo e nella parte in cui stabilisce che tale promozione “ non produce in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico ”.
Anche il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
Con il gravame in esame il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 della Cedu e 1 protocollo 1 addizionale alla Cedu, 1, 3, 4, 35 e 36 Cost., 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17, 1 comma 258 l. n. 190/14, 9 comma 21 d.l. n. 78/10 e 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’esponente, avendo maturato i requisiti di cinque anni di anzianità nella qualifica alla data del 31/12/14, sarebbe sottratto all’ambito applicativo dell’art. 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17 (che, per altro, non prevederebbe una promozione in senso tecnico mancando nella fattispecie un aumento retributivo) ed avrebbe diritto al beneficio di cui all’art. 1 comma 260 lettera b) l. n. 266/05;il gravato decreto di nomina, poi, si porrebbe in contrasto con la normativa Cedu in quanto interverrebbe retroattivamente su una situazione acquisita ed influirebbe indebitamente su una controversia in corso.
I motivi sono infondati.
L’impostazione di parte ricorrente si fonda sul non condivisibile presupposto della titolarità del diritto alla “promozione alla vigilia” e non risulta coerente con l’inequivoco tenore dell’art. 45 comma 21 d. lgs. n. 95/17, secondo cui “ a decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti, a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermità o per decesso anche non dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l’infermità risulti dipendente da causa di servizio…Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo ”.
Parte ricorrente, poi, prospetta l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 258 l. n. 190/14 e 9 comma 21 d.l. n. 78/10 per violazione degli artt. 1 protocollo 1 della Cedu nonché 3, 38 e 97 Cost. per la disparità di trattamento conseguente all’abrogazione operata dall’art. 1 comma 258 l. n. 190/14 che travolgerebbe diritti quesiti e pregiudicherebbe l’affidamento degli interessati che si fonderebbe proprio su tali diritti.
La questione di costituzionalità è irrilevante in quanto la prospettazione del ricorrente si fonda sulla dedotta esistenza, nella fattispecie, di diritti quesiti che, invece, deve essere esclusa alla luce di quanto in precedenza evidenziato.