TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2011-03-09, n. 201100205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2011-03-09, n. 201100205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201100205
Data del deposito : 9 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00384/2011 REG.RIC.

N. 00205/2011 REG.ORD.CAU.

N. 00384/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 384 del 2011, proposto da Wang Jianping, rappresentato e difeso dall'avv. E M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Palermo, via Goethe, n.1;


contro

Il Ministero dell'Interno, la Questura di Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

per l'annullamento,previa sospensione dell'efficacia,

del decreto cat. a.12/2010 del 5.1.2011 di denegato rinnovo del permesso di soggiorno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti gli avv.ti E M e Filippo Bucalo;


Considerato che, a prescindere dalla delibazione sul danno, il ricorso non appare assistito da apprezzabili profili di fondatezza, sicchè non può trovare accoglimento la domanda di sospensiva, mentre possono compensarsi le spese della presente fase cautelare, a ciò ravvisandosi valide ragioni.

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