TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400066

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400066
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00066/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2009, proposto da
Edilsantamonica S.p.A., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, B G, M P, G G e B A, tutti rappresentati e difesi dall’avv. S C, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Mulazzani, in Bologna, via De Giudei n. 6, e da B M P, B E, B P, tutti rappresentati e difesi dall’avv. S C;

contro

Comune di Misano Adriatico, in persona del Sindaco e pro tempore, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’avv. A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a) del silenzio rigetto opposto dal Comune di Misano Adriatico sul ricorso in opposizione proposto dai ricorrenti;

b) della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Misano Adriatico n. 41/2009 con cui si è disposto l’inserimento di aree destinate a parco pubblico nell’elenco dei beni comunali da valorizzare o dismettere e l’accorpamento al demanio stradale di aree occupate da oltre vent’anni dalla rete delle strade in uso pubblico;

e per la cancellazione della trascrizione eseguita sui beni di proprietà dei ricorrenti presso l’Agenzia del Territorio di Rimini, in data 20.4.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Misano Adriatico;

Visto l’atto di riassunzione del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Edilsantamonica S.p.A. e i signori B G, M P, G G e B A hanno collettivamente impugnato il silenzio-rigetto del ricorso in opposizione da essi proposto avverso la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Misano Adriatico n. 41 del 31.03.2009, avente a oggetto “Beni comunali per i quali non sia stata eseguita idonea trascrizione. Piano di valorizzazione e procedura di acquisizione”, unitamente alla predetta deliberazione.



1.2. Hanno esposto a tale fine i ricorrenti che il Piano particolareggiato di iniziativa privata denominato “La Camilluccia”, proposto in parte da essi stessi, in parte dai loro danti causa, era stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Misano Adriatico n. 256 del 5.10.1979 ed era stato disciplinato dalla convenzione urbanistica di data 22.04.1980, la quale, per quanto qui di interesse, prevedeva:

a) la cessione al Comune delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzarsi a cura e spese dei lottizzanti unitamente alle aree ove queste andavano a insistere;

b) la cessione al Comune delle aree destinate a parco pubblico;

c) l’asservimento all’uso pubblico delle aree destinate a verde attrezzato;

d) l’asservimento all’uso pubblico delle nuove strade che sarebbero state realizzate.

Hanno altresì esposto i ricorrenti che gli atti di trasferimento dei predetti beni non erano mai stati stipulati e che per tale ragione con la deliberazione del Consiglio comunale n. 41/2009 il Comune di Misano Adriatico ha:

(i) inserito nel Piano di valorizzazione e alienazione del patrimonio non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni, di cui all’articolo 58 D.L. n. 112/2008, l’area destinata a parco pubblico;

(ii) disposto l’accorpamento al demanio stradale delle aree destinate a strade, parcheggio, verde-aiuole e con i relativi sottoservizi, ai sensi dell’articolo 31, comma 21, L. n. 448/1998, ovvero, in alternativa, dell’articolo 43 D.P.R. n. 327/2001.



1.3. I ricorrenti hanno, pertanto, chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la cancellazione della trascrizione eseguita sui propri beni presso l’Agenzia del Territorio di Rimini in data 20.04.2009, per i seguenti motivi di illegittimità:

I. “ Violazione dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 133/2008. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dell’art. 2644 C.C. ”, perché l’inserimento nel Piano di valorizzazione e alienazione può riguardare esclusivamente beni immobili che sono già di proprietà del Comune e che in tal modo subiscono un procedimento di sclassificazione, passando dal demanio o dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile. L’atto ha, infatti, natura meramente dichiarativa e non traslativa. Nel caso di specie, invece, l’inserimento ha riguardato beni di soggetti privati, mai trasferiti all’Ente, ma che anzi medio tempore erano stati alienati a terzi con atto regolarmente trascritto;

II. “ Estinzione del diritto per decorso del termine di prescrizione ordinaria ”, dal momento che alla convenzione urbanistica si applica, giusta quanto dispone l’articolo 11 L. n. 241/1990, la disciplina del Codice civile, in particolare quanto al termine di prescrizione delle obbligazioni con essa assunte. Nel caso di specie il termine decennale per eseguire il trasferimento delle aree al Comune era ampiamente decorso, sia che lo si faccia decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione urbanistica, sia che lo si faccia decorrere dalla delibera di approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione. E non vi sono stati atti di interruzione della prescrizione da parte dell’Ente comunale;

III. “ Violazione dell’art. 31 comma 21 della Legge 448/1998 e difetto di legittimazione passiva. Violazione dell’art. 43 del D.P.R.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi