TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-12-05, n. 202216209
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Testo completo
Pubblicato il 05/12/2022
N. 16209/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07948/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7948 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Chea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A U M, E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E I in Roma, via Albalonga 76;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna 27;
Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mazzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Meda 35;
Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Laboratorio Analisi Cliniche Dr.Inghirami S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della nota della Regione Lazio – direzione regionale salute e politiche sociali, protocollo n. 224266 del 18/04/2018, comunicata a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “ Vs. nota ad oggetto: Definizione budget struttura CHEA S.r.l. – protocollo entrata Regione n.143532 del 14.03.2018 ”;
b) di tutti gli atti presupposti, ivi compresi, gli atti istruttori del procedimento, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali, nonché, ove lesivi e per quanto di ragione, il D.C.A. 556/2015, pubblicato sul BURL n. 60 del 29/07/2014 ed avente ad oggetto “ Definizione del livello massimo di finanziamento per l'anno 2015 per le prestazioni di laboratorio di analisi erogate dalle strutture con oneri a carico del S.S.R. ”, e il D.C.A. 241/2014, entrambi richiamati nella nota gravata sub a).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CHEA S.R.L. il 31\7\2018 :
a) della nota della A.S.L. Roma 2, protocollo n. 0088315 del 29/05/2018, comunicata a mezzo pec in pari data, e avente ad oggetto “ Laboratorio Analisi Chea S.r.l. Situazione Contabile anni 2012 – 2013- 2014- 2015 e 2016 ”;
b) di tutti gli atti presupposti, ivi comprese, la nota della Regione Lazio prot.n.0189912 del 30.03.2018 acquisita al protocollo aziendale n. 54402 del 30.03.2018, e nota A.S.L. prot.n.16459 del 20.12.2016, entrambe richiamate nella nota gravata sub a), nonché tutti gli atti istruttori del procedimento, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2 e di Commissario Ad Acta Sanità per la Regione Lazio e di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
La Chea è una società autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria, accreditata con il S.S.R. come Laboratorio generale di base giusto D.C.A. 294/2012.
Con nota del 14 marzo 2018, ha chiesto alla Regione le motivazioni in base alle quali il budget assegnato nel 2015 avesse subito una riduzione rispetto a quello dell’anno precedente.
In riscontro, con nota del successivo 18 aprile, la Regione ha rappresentato che il Decreto Commissariale di riferimento dei tetti di spesa delle prestazioni di laboratorio analisi per il 2015 era il DCA n. 556 del 20 novembre 2015, che rimanda espressamente alla L n. 125/2015, la quale individua nella spesa consuntivata 2014 il criterio per la determinazione dei budget 2015.
In particolare, per ogni struttura il budget 2015 delle prestazioni di laboratorio analisi è stato individuato sulla base dei dati del “ contabile ” (o consuntivato, o netto contabile) 2014, vale a dire il costo effettivo per la Regione Lazio delle prestazioni erogate dalle strutture all'interno dei budget 2014, tenuto conto, quindi, del ticket e quota ricetta totalmente incassati dall'erogatore nello stesso anno.
Dunque, mentre i budget 2014 erano stati individuati valorizzando le prestazioni rese nell'anno 2013 all'interno dei budget del medesimo anno, i budget 2015 sono stati individuati partendo dal dato contabile (produzione 2014 entro budget 2014 nettizzato del ticket e quota ricetta incassati).
La Regione ha evidenziato, altresì, con la medesima nota, che la Chea “ in data 28/ 12/2015 — 29/12/2015, la S.V. ha sottoscritto con la ASL territorialmente competente (Roma B, ora Roma 2) il contratto di budget per l'anno 2015 ai sensi dell'art. 8 quinquiess comma 5, DLgs n. 502/92 e ssrn.i.; in tale contratto è fatto espresso riferimento sia al DCA 556/2015, sia al budget individuato dallo stesso decreto commissariale per la struttura Laboratorio Analisi cliniche CHEA, che, pertanto, quest'ultimo ha espressamente accettato ”.
Con il ricorso in esame, notificato in data 15 giugno 2018, la società esponente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della predetta nota.
A sostegno della propria domanda, ha articolato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
- Violazione e falsa applicazione dall’art. 9, quater, comma 7 e dall’art. 9 septies commi 1 e 2 del d. l. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125: il budget sarebbe stato definito “ aumentando arbitrariamente la riduzione dello stesso attraverso l’inclusione nella ‘base di calcolo’ (costituita dalla spesa a consuntivo per l’anno 2014, ossia dalle ‘uscite in concreto’) della ‘quota ticket’ e della ‘quota ricetta’ che a fini contabili