TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-07-30, n. 201400783
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N. 00783/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00005/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 5/06, proposto da A Y, rappresentato e difeso dall'avv. C. B, con domicilio eletto in Bologna, via Boldrini 5/2, presso lo studio dell’avv. G. V;
contro
l’Amministrazione dell'interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
del decreto 26 settembre 2005, con cui il questore di Modena ha respinto l’istanza di A Y per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. A Y, nato in Burkina Faso nel 1965, era regolarmente in Italia dal 2003, quando ottenne un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con validità sino all’11 settembre 2004, e del quale chiese il rinnovo “per attesa occupazione” al questore di Modena, tre giorni prima della scadenza.
1.2.1. Il questore evase la richiesta solo un anno dopo, con il provvedimento 26 settembre 2005, nel cui preambolo si rappresenta che lo Yoda, iscritto nelle liste di collocamento dal 7 gennaio 2004 “non espleta alcuna attività lavorativa e che, pertanto, non può beneficiare di permesso di soggiorno per attesa occupazione, essendo trascorsi i termini di cui all’art. 22, XI comma, del d. lgs. 286/98 (il quale, all’epoca, prevedeva che “La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi”).