TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-28, n. 202101403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-09-28, n. 202101403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202101403
Data del deposito : 28 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2021

N. 01403/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00950/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2020, proposto da
La Lampara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro - tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione n. 1791 del 05.08.2020 a firma del Dirigente del “Settore 2: Sviluppo Economico” del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in data 08.08.2020, avente ad oggetto “ Domanda di ampliamento della concessione n. 54/2020 per l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad utilizzazione commerciale, presentata in data 03/07/2020, con nota prot. n. 50704, dalla Società “La Lampara S.r.l .” in qualità di titolare del pubblico esercizio “La Lampara” sito in Corte de Maio- Chiusura procedimento ,” con la quale è stato espresso il diniego definitivo alla domanda di ampliamento, per mq. 1,84, della precedente concessione per l'occupazione temporanea (sino al 31 ottobre 2020) di spazi ed aree pubbliche ad utilizzazione commerciale presentata dalla Società ricorrente;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale e, in particolare, del parere del Comando di Polizia Municipale di Gallipoli espresso con nota prot. n. 33381 in data 19.7.2020 e del preavviso di diniego n. 1650 del 21.07.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente, titolare del pubblico esercizio denominato “La Lampara”, sito in Gallipoli alla Corte dei Maio, espone quanto segue.

Con domanda datata 22 maggio 2020 chiedeva la concessione per l’occupazione di suolo pubblico per utilizzazione commerciale in Gallipoli alla Corte di Maio, mediante ombrelloni, tavoli e sedie per una superficie complessiva di mq.5,50 per il periodo dal 16 giugno al 30 ottobre 2020.

Con determinazione dirigenziale n. 1247 del 16.06.2020, il Comune di Gallipoli rilasciava, in suo favore, regolare concessione n. 54/2020 per la occupazione temporanea (dal 16.6.2020 al 30.10.2020) di suolo pubblico pari a mq 5,50 antistante l’esercizio commerciale innanzi indicato al fine di poter posizionare tavoli e sedie all’esterno del locale commerciale.

Con deliberazione di indirizzo della Giunta Municipale n. 132 del 03.06.2020, il Comune di Gallipoli, nel richiamare il contenuto dell’art. 181 del D. L. n. 34/2020, prendeva atto della procedura speciale ivi indicata in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse (rappresentata dalla presentazione di una semplice domanda all’ufficio competente con allegata la sola planimetria) stabilendo che: a) l’istanza doveva essere presentata tramite il portale telematico “impresainungiorno” allegando la sola planimetria e copia del documento di riconoscimento del firmatario, senza ulteriori altre formalità;
b) l’istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia Urbana, entro dieci giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso.

In ottemperanza al dettato della deliberazione di Giunta Municipale sopra richiamata, in data 3 luglio 2020, la ricorrente presentava, tramite il S.U.A.P. del Comune di Gallipoli, regolare domanda di ampliamento temporaneo, sino al 31.10.2020, della concessione n. 54/2020 per l’occupazione di una ulteriore superficie complessiva sottratta all’uso pubblico pari a mq 1,84 mediante la installazione di paraventi, ombrelloni, tavoli e sedie, all’uopo allegando la relativa planimetria con la indicazione dello spazio richiesto in ampliamento.

Decorsi dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza, maturati il 17 luglio 2020, ed essendosi formato sulla stessa il silenzio assenso, la Società ricorrente provvedeva ad occupare lo spazio pubblico oggetto della richiesta di ampliamento.

1.1. Avverso l’epigrafata determinazione n. 1791 del 05.08.2020 con cui il Dirigente del “Settore 2: Sviluppo Economico” del Comune di Gallipoli esprimeva diniego definitivo sulla domanda di ampliamento temporaneo (per ulteriori mq.1,84) della concessione di occupazione di suolo pubblico n. 54/2020, è insorta la Società ricorrente con il ricorso all’esame rassegnando le censure di seguito sintetizzate.

I. Violazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per violazione della D.G.C. n. 132 del 3.6.2020.

II. Violazione di legge, in particolare dell’art. 181, comma 2, del D.L. n. 34/2020. Difetto di motivazione.

III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 61 del Codice della Strada. Motivazione apparente ed errata.

IV. Violazione ed errata applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada. Motivazione apparente ed errata.

V. Violazione ed errata applicazione dell’art. 157 del Codice della Strada. Motivazione apparente ed errata.

1.2.Con decreto presidenziale cautelare n. 548/2020 del 25.08.2020 veniva accolta l’istanza di sospensione provvisoria dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 1791 del 5/8/2020, nonché dichiarato “ in via interinale - formatosi il silenzio assenso sull’istanza de qua ”, e rilevato che “ quanto al fumus boni juris – sembrerebbe intervenuto il silenzio assenso sull’istanza proposta dalla ricorrente in data 3 luglio 2020 (peraltro in conformità del procedimento semplificato cosi come delineato con delibera G.M. n.132/2020) e che il periculum in mora deve ritenersi provato per fatto notorio, essendo legato ai danni economici subiti dagli operatori del settore ristorazione per effetto della prolungata chiusura legata alla diffusione del COVID-19 ed alle difficoltà economiche connesse alla riapertura con limitazioni e prescrizioni precauzionali ”.

Il Comune di Gallipoli, sebbene regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 597/2020, emessa in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 22 settembre 2020, questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente ritenendo di condividere “ i rilievi espressi da questo Tribunale con Decreto presidenziale n. 548/2020, pronunciato in data 25.08.2020, quanto alla sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
in particolare, che, quanto al primo profilo, appare fondata la censura con la quale si assume la formazione del c.d. “silenzio assenso”, stante il superamento dei termini autodeterminati dall’Amministrazione resistente per la definizione dei procedimenti de quibus, stigmatizzati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 03.06.2020 (con la quale il Comune di Gallipoli - nel richiamare il contenuto dell’art. 181 del D. L. n. 34/2020 - tendente alla ripresa delle attività economiche dopo l’emergenza COVID-19- ha inteso garantire, quanto agli aspetti procedurali, la piena operatività del disposto dell’art.264 del D.L. n. 34 /2020 - in tema di semplificazione del procedimento amministrativo in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse - prevedendo: che la relativa domanda dovesse essere presentata tramite il portale telematico “impresainungiorno” allegando la sola planimetria e copia del documento di riconoscimento del firmatario, senza ulteriori altre formalità;
la soggezione dell’istanza medesima ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia Urbana, entro dieci giorni lavorativi;
il formarsi del silenzio assenso con il decorso del termine suindicato);pertanto, che l’impugnata determinazione di diniego sia stata adottata in violazione della scansione temporale disciplinata nella citata deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 03.06.2020 (la ricorrente ha presentato l’istanza citata - corredata dai documenti necessari - in data 03.07.2020, laddove solo in data 21.07.2020 l’Amministrazione resistente ha emesso il preavviso di diniego - cui sono seguite in data 31.07.2020 le relative osservazioni della Società La Lampara- e in data 8 agosto 2020 ha emesso il provvedimento di diniego definitivo), vieppiù in assenza di alcun provvedimento di ritiro in autotutela del provvedimento significativo di assenso nelle more formatosi”.

All’udienza pubblica del 20 luglio 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Osserva, il Tribunale, che l’impugnata determinazione dirigenziale n.1791 del 05.08.2020 del Comune di Gallipoli, notificata a mezzo PEC in data 08.08.2020, ha ad oggetto il diniego della domanda (datata 3 luglio 2020) proposta dalla Società ricorrente per la concessione dell’ampliamento della occupazione temporanea di suolo pubblico (sino al 31 ottobre 2020) - per ulteriori mq. 1,84 in aggiunta a quelli di cui alla concessione n.54/2020 pari a mq 5,50 - nell’area antistante l’esercizio commerciale de quo.

La Società ricorrente deduce che, “ decorsi dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza, maturati il 17 luglio 2020, ed essendosi formato sulla stessa il silenzio assenso, provvedeva ad occupare lo spazio pubblico oggetto della richiesta di ampliamento ”.

Dagli atti del giudizio emerge, altresì, da un lato, che alla gravata determinazione di diniego del chiesto ampliamento dell’occupazione temporanea di suolo pubblico non è seguito - da parte dell’Amministrazione Comunale intimata - alcun provvedimento di sgombero, o - da parte della Società ricorrente - la spontanea rimozione degli ombrelloni, tavoli e sedie posti sul suolo pubblico;
e dall’altro, che il citato decreto presidenziale n. 548/2020 del 25.8.2020 e la successiva ordinanza cautelare n.597/2020 del 22.9.2020, disponendo la sospensione degli effetti della determinazione comunale impugnata, hanno consentito alla Società ricorrente l’occupazione del suolo pubblico richiesto e il regolare svolgimento dell’attività commerciale almeno per tutto il periodo indicato nella domanda presentata in data 3 luglio 2020 e, quindi, l’occupazione del suolo pubblico per utilizzazione commerciale (per ulteriori mq.1,84 rispetti a quelli di cui alla concessione n.54/2020 pari a mq 5,50) dal 17 luglio al 30 ottobre 2020.

Da tanto consegue, sia l’esaurimento degli effetti della gravata determinazione (di diniego di ampliamento della richiesta concessione temporanea di suolo pubblico), sia il conseguimento del bene della vita cui la parte ricorrente aspirava (ossia l’ampliamento dell’occupazione di suolo pubblico a decorrere dal maturarsi degli effetti prodotti dalla domanda presentata il 3 luglio - ossia dal 17 luglio 2020 al 30 ottobre 2020 - per ulteriori mq 1,84 rispetto a quelli già ottenuti con la citata concessione n.54/2020) e pertanto, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente sua improcedibilità.

2.2.Osserva, altresì, il Tribunale che non è stata proposta domanda di risarcimento danni e che non potrebbe neppure residuare alcun interesse di tipo risarcitorio, stante la tempestività delle pronunce cautelari citate e l’esercizio ininterrotto sul suolo pubblico dell’attività commerciale in questione per tutto il periodo richiesto.

3. In definitiva, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese irripetibili (in considerazione delle circostanze suindicate).

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