TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-02, n. 202401243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401243
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 01243/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00727/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 727 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, viale Jonio n. 10 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti provvedimenti:

- provvedimento DASPO prot. n.-OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Catania e notificato al ricorrente lo stesso -OMISSIS-, con il quale è stato imposto allo stesso il divieto di accesso a manifestazioni sportive (c.d. DASPO) per la durata di anni 1;

- verbale della Questura di Catania di notifica ed esecuzione del provvedimento di DASPO nei confronti di ricorrente;

- ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 5 maggio 2022 e depositato in data 6 maggio 2022 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con provvedimento del -OMISSIS- il Questore di Catania ha adottato nei confronti del ricorrente il D.A.SPO. per la durata di un anno, a causa del comportamento da questi tenuto il -OMISSIS- - in occasione del transito della squadra di calcio dell’-OMISSIS- in prossimità del casello A18 di Giarre – poiché “[…] dopo aver occupato la sede stradale, accendeva, unitamente ai predetti tifosi della squadra di calcio dell’-OMISSIS-, numerosi fumogeni. La fitta coltre di nebbia sprigionatasi ed il contemporaneo maneggio di numerosi oggetti infiammati creava inequivocabilmente concreto pericolo per le persone e le auto in transito e nocumento alla circolazione stradale […]”.

Con il ricorso in esame il destinatario della misura avversata ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 6 bis della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta.

La parte ricorrente, in sintesi, ha argomentato in merito all’insussistenza dei presupposti normativamente previsti per l'irrogazione del D.A.SPO..

Secondo l’esponente il D.A.SPO. sarebbe stato emanato sulla base di un totale travisamento dei fatti, atteso che il ricorrente si sarebbe “limitato ad accogliere il pullman con i giocatori dell’-OMISSIS- in ingresso a Giarre, incitando i giocatori e sollevando verso l'alto un fumogeno acceso, con i colori sociali della sua squadra, senza che tale condotta abbia comportato alcun pericolo, né attuale né potenziale, per l’altrui incolumità”.

Si sarebbe trattato, dunque, di un comportamento del tutto pacifico occorso “alle 13 di una domenica pomeriggio di inverno, in cui la strada era del tutto sgombra da auto e passanti”.

Pertanto, in assenza di alcuna situazione di pericolo, la Questura di Catania ha erroneamente ritenuto che la condotta integrasse la fattispecie di cui all’art. 6 bis della legge n. 401/1989;

- con il secondo sono stati dedotti i vizi di Difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989.

Secondo la parte ricorrente il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto si limita a riferire apoditticamente che l’accensione dei fumogeni ha comportato un pericolo per le persone e le auto in transito al casello, senza addurre la minima motivazione sulla presunta rilevanza di tale evento in ordine all'irrogabilità del D.A.SPO.;

- con il terzo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 492/1981 sotto altro profilo.

Per l’esponente, in sintesi, non è ammissibile l'emanazione del D.A.SPO. solo ed esclusivamente sulla base della denuncia per il reato di cui all’art.

6-bis della l. n. 401/1989 tenuto anche conto che, nel caso in esame, i tifosi si sarebbero “limitati” ad accendere un fumogeno per supportare la propria squadra in condizioni di totale ordine e sicurezza;

- infine, con il quarto sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, e 10 della legge n. 241/1990. Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Omessa partecipazione dell’interessato.

Per l’esponente è illegittima la misura avversata in ragione dell’omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di irrogazione del D.A.SPO..

La mancata comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe giustificata, posto che tra l’evento e il rilascio del provvedimento sono trascorsi dieci giorni, termine che non giustificherebbe l’urgenza, necessaria per omettere tale avvio.

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