TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-04-18, n. 202300335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-04-18, n. 202300335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300335
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2023

N. 00335/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00389/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 389 del 2022, proposto da
B R, rappresentato e difeso dagli avvocati P B e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliate ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'annullamento

- dell'intimazione di pagamento 110 2022 9000692868/000 dell'importo di € 14.093,07 con riferimento all'annata lattiero casearia 1996/1997 e 1997/1998;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento;

e in ogni caso, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale debito residuo a titolo di prelievo supplementare in capo al ricorrente con riferimento alle annate 1996/1997 e 1997/1998.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il dott. Gianluca Bellucci e udita la diesa del ricorrente come da verbale;


Rilevato che la gravata intimazione assume a presupposto la cartella di pagamento notificata il 18.4.2018, riguardante i prelievi latte sulle consegne riferiti agli anni 1996 e 1997;

Precisato che per il credito in questione vige la prescrizione decennale, giacché gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali;

Considerato che è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica (Cons. Stato, Sez. II 28 dicembre 2021 n. 8659;
TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 288);

Ritenuta priva di pregio la prima censura, incentrata sulla prescrizione, per le seguenti ragioni:

I)la presupposta cartella esattoriale è stata notificata al ricorrente in data 18.4.2018 (e non, come asserito nel ricorso, in data 18.4.2008);

II) tra la data di notificazione della cartella e la data di emissione dell’intimazione di pagamento sono trascorsi meno di 10 anni;

III) la citata cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente (si veda la relata di notifica depositata in giudizio dall’amministrazione il 12.4.2022 –allegato n. 2-), il quale aveva l’onere di impugnarla entro 60 giorni, decorrenti dal 18.4.2018;

IV) la prescrizione maturata prima del 2018 avrebbe dovuto essere dedotta mediante tempestiva impugnazione della cartella di pagamento assunta a presupposto dell’intimazione adesso contestata;

V) la prescrizione del credito da prelievo “quote latte” avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere con l’impugnazione della cartella, in quanto qualsiasi vizio ad essa relativo, inclusa la questione della prescrizione estintiva maturata prima della sua notifica, è attualmente preclusa, secondo il principio di non impugnabilità, se non per vizi propri, di un provvedimento successivo ad altro atto divenuto definitivo perché non impugnato (Cass. Civ., 7.2.2020, n. 3005);

Considerato che, per le stesse ragioni, sono inammissibili il secondo e il terzo motivo di gravame, incentrati sul contrasto tra normativa interna e disciplina comunitaria e sull’erroneità dei dati presi a riferimento da Agea, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di tempestiva impugnazione della cartella di pagamento e dell’atto di accertamento;

Considerato che non può sostenersi che la contrarietà del sistema nazionale dei prelievi al diritto euro-unitario imponga la disapplicazione di tutti gli atti impositivi e della riscossione o ne determini la nullità, giacché da un lato la disapplicazione è un regime proprio delle norme e non dei provvedimenti amministrativi, dall'altro lato la violazione del diritto europeo non rientra tra le ipotesi tipiche di nullità di cui all'art. 21 septies l. 241/1990 (Cons. Stato, II, 4.3.2022, n. 1560;
id., III, 26.4.2022, n. 3177;
TAR Piemonte, II, 30.3.2023, n. 287);

Ritenuta non condivisibile la prima parte della quarta doglianza, secondo cui Agea e l’Agenzia delle Entrate avrebbero dovuto verificare gli importi richiesti, in quanto anche tale censura avrebbe dovuto essere dedotta a suo tempo avverso gli atti presupposti;

Atteso, quanto alla parte del quarto motivo incentrata sull’omessa considerazione dell’importo detratto dai contributi comunitari a titolo di compensazione, che la stessa sia priva di qualsiasi supporto probatorio, essendo a carico del ricorrente l’onere di comprovare la subita compensazione, secondo il principio della disponibilità dei mezzi di prova (sempre che si tratti di compensazione successiva alla notifica della cartella di pagamento, giacché, in caso contrario, la censura avrebbe dovuto essere dedotta avverso l’atto presupposto dall’intimazione di pagamento contestata con il presente ricorso);

Considerato che l’impugnata intimazione, nel dettagliare il debito del ricorrente, opera un puntuale riferimento ai presupposti dell’emissione della presupposta cartella, indicando il titolo della pretesa e l’anno di riferimento e distinguendo gli importi dovuti per capitale e interessi, cosicché è infondata anche la quinta doglianza, incentrata sul difetto di motivazione;

Ritenuta priva di pregio la tesi del ricorrente secondo cui il difetto di motivazione riguarderebbe anche il computo degli interessi, in quanto il criterio di calcolo è rigidamente prestabilito dalla normativa vigente, con la conseguenza che la quantificazione degli interessi costituisce attività vincolata, come tale non richiedente la specificazione dei criteri seguiti;

Rilevato che l’interessato non ha opposto un proprio calcolo degli interessi, tale da dimostrare l’inesattezza della determinazione condotta dall’Ente;

Considerato comunque che, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di calcolo, la sua fonte negli atti prodromici, l’obbligo motivazionale al riguardo è soddisfatto dall'esposizione dell’atto presupposto e dell'entità del debito distinto per capitale ed interessi (Cass., sez. trib., 9.2.2023, n. 4035);

Considerato che non ha alcun pregio la sesta censura, incentrata sull’inadempimento dell’obbligo ex lege di notificare l’intimazione di pagamento da un indirizzo di posta elettronica risultante dai pubblici elenchi, in quanto, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio ritiene di aderire, è sufficiente, ai fini della validità della notifica, che nei pubblici elenchi sia presente il dominio dell’indirizzo di trasmissione, chiaramente riconducibile all’amministrazione procedente e, quindi, idoneo a garantire la certezza della provenienza dell’atto o che la notifica provenga, come nel caso di specie, da un indirizzo pec dal quale sia evincibile il mittente, e comunque il ricorrente è tenuto a provare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi dalla ricezione della notifica dell’intimazione di pagamento non dall’indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale presente nei pubblici registri (si veda: Cass. Civ., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982);

Considerato, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che le spese di giudizio debbano seguire la soccombenza.

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