TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400797

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2024-02-28, n. 202400797
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400797
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 00797/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01600/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sommatino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. -OMISSIS-Area Tecnica – con la quale il Comune di Sommatino ha ordinato ed ingiunto “la rimozione della struttura precaria ubicata sul marciapiede condominiale e sul quale grava vincolo a parcheggio, ripristinando lo stato dei luoghi”;

- di ogni altro atto connesso, conseguenziale e, comunque, presupposto anche se non conosciuto dal ricorrente, ivi compresi eventuali atti istruttori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2024 svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a. il dott. P S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il ricorrente, che gestisce -OMISSIS-, ha impugnato l'ordinanza -OMISSIS- del Comune di Sommatino, con la quale gli è stata ingiunta “ la rimozione della struttura precaria ubicata sul marciapiede condominiale e sul quale grava vincolo a parcheggio, ripristinando lo stato dei luoghi ” (trattasi di una struttura del tipo dehor ).

2. – Ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per omessa comunicazione di avvio del procedimento (motivo sub I), per carenza degli elementi essenziali dell’atto (motivo sub II), per violazione del legittimo affidamento (motivo sub III), per insussistenza (motivo sub V) e inopponibilità (motivo sub IV) del preteso vincolo a parcheggio richiamato dall’amministrazione comunale.

3. – Il Comune di Sommatino non si è costituito in giudizio.

4. – All’udienza pubblica di smaltimento del 14/2/2024 la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.

6. – I motivi sub I e III non possono trovare accoglimento essendo noto il granitico orientamento della giurisprudenza secondo il quale, relativamente ai provvedimenti repressivi di abusi edilizi, non sussiste onere di comunicazione di avvio del procedimento e, nemmeno, è configurabile alcun legittimo affidamento (ex plurimis Cons. Stato, Sez. VII, 29/03/2023, n. 3279).

6.1. – I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi - quale l'ordine di demolizione – sono, infatti, provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere abusivo delle medesime, con la conseguenza che per la loro adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto e non essendo richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (si v., ex mulits, Cons. Stato, Sez. VII, 18/4/2023 n. 3907;
Id., Sez. VI, 24/1/2023 n. 755;
Id., 11/1/2023 n. 394; Id., 4/1/2023 n. 136).

7. – Nemmeno meritano condivisione le ulteriori censure articolate dal ricorrente, che si risolvono nella deduzione di altrettanti vizi motivazionali dell’ordinanza di demolizione fondati sulla generica contestazione dell’esistenza stessa del vincolo a parcheggio, che non sarebbe stato idoneamente e documentalmente comprovato dal Comune (motivi sub II e V), e sulla inopponibilità del medesimo (motivo sub IV), per non essere stato trascritto, ai sensi dell’art. 2645 quater c.c., da parte del soggetto beneficiario della concessione edilizia nr. -OMISSIS-.

7.1. – In senso opposto al lamentato deficit motivazionale va osservato come sia del tutto congruo che l'ordine di demolizione sia adeguatamente motivato in relazione al comprovato carattere abusivo dell'intervento, senza che si impongano sul punto ulteriori oneri motivazionali, applicabili nel diverso ambito dell'autotutela decisoria;
la giurisprudenza è granitica nell'affermare che l'invocato onere di motivazione è sufficientemente assolto nei provvedimenti repressivi di abusi edilizi attraverso la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'individuazione della fattispecie di illecito e l'applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge, in ragione della loro natura di atti a carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali ( ex multis T.A.R. Napoli, sez. IV, 09/10/2023, n.5486).

7.2. – Nel caso di specie, a fronte delle generiche e indimostrate contestazioni formulate dal ricorrente, come detto sprovviste di alcun supporto documentale, il contenuto motivazionale “ minimo ” del provvedimento, nei sensi appena chiariti, ricorre senza dubbio, avendo il Comune legittimamente inibito il mantenimento della struttura sul marciapiede evocando il contrasto con il vincolo a parcheggio a servizio del condominio e fornendo, di esso, nell’atto, specifica indicazione della fonte (C.E. n. 86/1989 prat. n. 123/89).

8. – Il ricorso, in conclusione, siccome infondato, va respinto.

9. – Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’Ente intimato.

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