TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-10, n. 202303011

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-10-10, n. 202303011
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303011
Data del deposito : 10 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/10/2023

N. 03011/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00267/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 267 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza – Guardia di Finanza – Comando regionale Sicilia – Comando provinciale di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

- della determina del Comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza, prot. -OMISSIS- del 24 novembre 2018, notificata in pari data, con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha respinto per infondatezza il ricorso gerarchico del Maresciallo -OMISSIS-, trasmesso giusta nota prot. -OMISSIS-del 28 agosto 2018, assunto al protocollo -OMISSIS-, con cui l'odierno ricorrente ha chiesto l'annullamento della sanzione disciplinare di giorni tre di consegna, irrogata con determinazione-OMISSIS- del 2 agosto 2018 dal Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo;

- della determina prot.-OMISSIS- del 2 agosto 2018, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo ha irrogato all'odierno ricorrente la sanzione disciplinare di giorni tre di consegna per violazione degli artt. 713 e 717 del T.U. delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento militare;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot.-OMISSIS- del 2 agosto 2018 con cui è stata trasmessa la Determina prot.-OMISSIS- del 2 agosto 2018 del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Palermo;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. -OMISSIS- del 22 giugno 2018 del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza, con la quale sono stati contestati all'odierno ricorrente i fatti per i quali è stata comminata la sanzione disciplinare in questione;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. -OMISSIS-del 22 giugno 2018 del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot.-OMISSIS- del 20 luglio 2018 del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza;

- ove occorra e per quanto di ragione del parere della Commissione Consultiva del 1 agosto 2018;

- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. -OMISSIS-del 4 luglio 2018 del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza di diniego dell'istanza di accesso al fascicolo personale;

- ove occorra e per quanto di ragione del diniego del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza di cui alla nota -OMISSIS-del 20 luglio 2018;

- ove occorra e per quanto di ragione del rigetto del Comando Gruppo Palermo della Guardia di Finanza nota -OMISSIS-del 24 luglio 2018

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Vista l’istanza con cui il difensore di parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di porre la causa in decisione, senza discussione;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 settembre 2023 il dott. C C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Agendo in giudizio, il ricorrente – premessa la sua qualifica di ispettore della Guardia di finanza – ha impugnato il provvedimento reso in sede di ricorso gerarchico unitamente al provvedimento con cui l’amministrazione di appartenenza gli ha irrogato la sanzione disciplinare della “consegna di rigore” sulla base del seguente fatto: “ Ispettore appartenente ad un nucleo operativo di un Gruppo territoriale nel mese di settembre 2015, durante lo svolgimento di una Sub-delega di p.g. pervenuta dal nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS-, contattava telefonicamente, con il proprio cellulare, un soggetto, residente a Pisa non indagato nel prefato procedimento penale, ma a conoscenza dei fatti utilizzando toni minacciosi, intimava 48 ore di tempo per presentarsi a Palermo per evitare guai seri per lui e la sua famiglia, rappresentando che avrebbe messo a soqquadro la sua vita imprenditoriale e per questo motivo veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa dove veniva iscritto al -OMISSIS-, successivamente trasformato nel -OMISSIS-, nel quale veniva contestata l’ipotesi di reato prevista e punita dall’-OMISSIS-, definitosi con decreto di archiviazione emesso in data 22 dicembre 2017. Con tale condotta l’Ispettore ha posto in essere una serie di comportamenti non in linea con i doveri attinenti il grado e le funzioni del proprio stato, dando un riflesso negativo all’immagine del Corpo, dimostrando, nella circostanza scarso senso di responsabilità anche alla luce del grado rivestito e dell’anzianità di servizio. La mancanza è stata commessa in Palermo nell’anno 2016 nel grado di Maresciallo Capo ”.

A sostegno del gravame, parte ricorrente ha rilevato:

1) il ritardo e gli ostacoli frapposti dall’amministrazione per accedere al fascicolo del procedimento disciplinare;

2) la violazione del termine di cui all’art. 1398 codice dell’ordinamento militare;

3) la violazione del diritto di difesa in ragione della mancata audizione dei testimoni indicati dal ricorrente;

4) il difetto d’istruttoria e motivazione, giacché per l’episodio in contestazione è intervenuto decreto di archiviazione da parte del competente GUP e la prova della sussistenza del fatto è stata desunta solo da quanto riferito dalla persona offesa.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza del 14 settembre 2023, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto con particolare riferimento all’eccepito difetto di motivazione e d’istruttoria.

Così come evidenziato dalla stessa difesa erariale nella memoria depositata, il decreto di archiviazione non assume l’efficacia preclusiva di cui all’art. 653 c.p.p., sicché l’amministrazione avrebbe dovuto procedere ad un’autonoma valutazione dei fatti esposti sia sotto il profilo dell’effettiva sussistenza del fatto storico sia in ordine al corredo probatorio a tal fine necessario (Cons. Stato, sent. n. 10743/2022).

Nel caso di specie, invece, il provvedimento disciplinare si fonda su un acritico richiamo a quanto emerso nel procedimento penale (archiviato) recependo le dichiarazioni della persona offesa e le trascrizioni delle telefonate così come effettuate dalla stessa persona offesa, senza verificare o motivare in ordine all’intrinseca o estrinseca credibilità di tale versione dei fatti e senza operare una precisa contestualizzazione dell’accaduto. Valutazione di credibilità e di attendibilità della persona offesa che – stante la sussistenza di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni etero-accusatorie – doveva essere particolarmente penetrante e rigorosa.

In conclusione, assorbiti gli ulteriori motivi articolati dal cui esame il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento d’irrogazione della sanzione disciplinare va annullato.

La natura della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.

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