TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-12-30, n. 202423641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-12-30, n. 202423641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202423641
Data del deposito : 30 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2024

N. 23641/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14297/2023 REG.RIC.

N. 00297/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14297 del 2023, proposto da
EN NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
NZ EC, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 297 del 2024, proposto da
NI EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariagrazia Rua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

NZ EC, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 14297 del 2023:

1. della tabella trasferimenti del personale del ruolo ordinario degli ispettori della Polizia di Stato n. 333/ISP/II/Sez. Mobilità/Coll.9018-B/2023 datata 28 agosto 2023;

2. del parere emesso in data 19 giugno 2023 dal Dirigente del Compartimento della polizia stradale per l’Abruzzo e per il Molise;

3. di ogni altro atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente;

per l'ottemperanza

quanto al ricorso n. 297 del 2024:

dell'ordinanza cautelare n. 08022/2023 REG. PROV. CAU del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. Prima Quater, emessa in data 5 dicembre 2023 e pubblicata in data 6 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento n. 14297/2023 REG. RIC., con cui, in accoglimento dell'istanza del ricorrente, è stata disposta la sospensione degli effetti dei seguenti provvedimenti:

1. tabella trasferimenti del personale del ruolo ordinario degli ispettori della Polizia di Stato;

2. parere contrario del 16 giugno 2023 emesso dal Dirigente del Compartimento della polizia stradale per l'Abruzzo e per il Molise;

3. ogni altro atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il sig. NI EN è ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Compartimento di polizia stradale per il Lazio e l’Umbria, Sottosezione autostradale Roma est, Lunghezza, che, in data 17 aprile 2023, ha presentato, tramite il portale informatico dedicato alla procedura di mobilità, domanda di trasferimento presso la Sottosezione di polizia stradale di Avezzano. Nonostante il ricorrente sia risultato, al termine del procedimento, primo degli otto ispettori che avevano chiesto la medesima sede, l’istanza è stata respinta sulla base del parere negativo del Dirigente del Compartimento di polizia stradale per l’Abruzzo ed il Molise, motivato con la presunta indisponibilità di posti per la qualifica rivestita, contraddetta, però, dalla decisione dell’amministrazione, di cui ha avuto conoscenza con la pubblicazione del prospetto delle movimentazioni in data 28 agosto 2023, di accogliere la domanda di trasferimento presso la sede di Avezzano di un vice ispettore, EC NZ, in servizio presso la Direzione centrale per gli affari generali e per le politiche del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza. L’ipotesi di un’elusione dei criteri per la valutazione delle domande di assegnazione avrebbe trovato, poi, ulteriore conferma nella documentazione istruttoria acquisita con l’istanza di accesso agli atti, nella quale si legge che il rifiuto è giustificato dalla presenza alla sede di un Ispettore superiore e di un pari qualifica del sig. EN.

2. Il ricorrente ha impugnato, pertanto, il provvedimento dinanzi a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento per i motivi di seguito sinteticamente riportati:

I. violazione della circolare n. prot. 0012428 dell’11 aprile 2023 e conseguente eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, in quanto sarebbero stati platealmente disattesi i criteri contenuti nella citata circolare, con i quali l’amministrazione si è autovincolata a esaminare le domande di trasferimento e a formare la graduatoria, tra i quali l’anzianità di servizio e la situazione familiare, aggirati mediante un parere «artatamente modellato al fine di sviare il percorso decisionale dalla doverosa applicazione dei criteri predeterminati sulla mobilità» ;

II. omessa motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento, atteso che l’argomento utilizzato dall’amministrazione per superare i criteri ex ante fissati, costituito dalle difficoltà di inserire il sig. EN nell’organico già in servizio alla sede di Avezzano, sarebbe stato illegittimamente introdotto in fase provvedimentale e, comunque, tramite un’interpretazione errata delle disposizioni ordinamentali sulle qualifiche degli ispettori contenute nel d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, posta alla

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