TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-10-12, n. 202004388
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Pubblicato il 12/10/2020
N. 04388/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05257/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5257 del 2014, proposto da
G C, G C, A T, rappresentati e difesi dall'avvocato G D M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C S, in Napoli, alla via Tino di Camaino, n. 6;
contro
Comune di Cellole, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Entnoantropologico per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante
pro tempore
,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati presso gli uffici di questa, in Napoli, alla via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Cellole del 9 luglio 2014, prot. n. 7090, di diniego dell’istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica relativamente alla pratica di condono edilizio n. 637 del 26 novembre 2009;
- di ogni altro provvedimento antecedente o conseguente direttamente o indirettamente connesso con quello impugnato lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria per la definizione dell’arretrato del giorno 30 settembre 2020 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nel 1991 G C edificò senza alcun titolo un fabbricato su un’area sita nel Comune di Cellole, località Baia Domizia – Fontana Vecchia, meglio individuato in catasto al foglio 161, part. 5419, appartenente ai suoi genitori, G C e A T.
Successivamente, in data 26 novembre 2009, egli domandò all’Ente locale il condono dell’immobile.
2. – Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, emesso all’esito dell’interlocuzione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Entnoantropologico per le Province di Caserta e Benevento, il Comune ha negato il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria per il perfezionamento del condono, stante il parere negativo pervenuto in ragione del regime di inedificabilità assoluta imposto all’area dall’art. 1- quinquies d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. con mod. con l. 8 agosto 1985, n. 431.
3. – G C, G C e A T si sono quindi rivolti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del provvedimento.
Esso sarebbe illegittimo per una pluralità di ragioni:
I) Il provvedimento impugnato difetterebbe di motivazione, non illustrando in maniera sufficientemente completa i motivi del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, essendosi limitato a recepire il parere della Soprintendenza. In particolare, non si sarebbe tenuta in adeguata considerazione la consistenza del fabbricato da condonare, poco esteso e la cui area di sedime occupa circa il 5% della superficie del terreno, in un’area ormai fortemente urbanizzata, e non si sarebbe proceduto a valutare concretamente come la sua permanenza possa contrastare con le esigenze di tutela ambientale.
II) Il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 1- quinquies d.l. n. 312 del 1985. In particolare, l’art. 9 l.r. 18 novembre 20014, n. 10, così come modificata dall’art. 1, comma 72, lett. a) l.r. 7 agosto 2014, n. 16, stabilisce che la disciplina del condono non si applica agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli dell’articolo 33 l. 28 febbraio 1985, n. 47/1985, compresi quelli indicati specificatamente alle lettere a) , b) , c) , d) , del medesimo articolo, solo ed esclusivamente se i predetti vincoli comportano l’inedificabilità assoluta delle aree su cui insistono e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse. Ebbene, dati questi elementi normativi, l’amministrazione avrebbe omesso di valutare l’assoluta incompatibilità dell’opera con le esigenze di salvaguardia dell’ambiente.
III) Il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 146, comma 3 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto non sarebbe stata eseguita la verifica, richiesta dalla legge, della compatibilità fra interesse paesaggistico e intervento eseguito.
IV) Infine, vi sarebbe violazione dell’art. 39, comma 20 l. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo cui, ai fini dell’applicazione delle regole sul condono, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 l. n, 47 del 1985 non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1- quinquies d.l. n. 312 del 1985, fermo restando il rispetto dell'art. 12 d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. con mod. con l. 13 marzo 1988, n. 68.
Nel caso di specie, non essendovi un vincolo di inedificabilità assoluta, l’amministrazione avrebbe errato a non rilasciare l’autorizzazione paesaggistica.
4. – Il Comune di Cellole, cui il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto inerte.
Ha resistito l’amministrazione statale intimata.
5. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 30 settembre 2020.
6. – I motivi possono essere esaminati congiuntamente e congiuntamente rigettati in quanto infondati.
6.1. – È pacifico tra le parti che il fabbricato per cui è causa sia stato realizzato su un’area vincolata ai sensi dell’art. 1- quinquies d.l. n. 312 del 1985, secondo cui “le aree ed i beni individuati ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21 settembre 1984, pubblicato sulla G.U. n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’art.