TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2017-10-30, n. 201710854

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza collegiale 2017-10-30, n. 201710854
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710854
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 03232/2017 REG.RIC.

N. 10854/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03232/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3232 del 2017, proposto da:


A M, G G, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in San Mango D'Aquino, viale Olimpico, 4;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'esatta ottemperanza e l'esatta attuazione

dell'ordinanza cautelare dell'Ecc.mo codesto

TAR

Lazio, Sezione III bis, n. 6489/16, depositata il 24.10.2016 e non appellata, resa nel giudizio R.R. n. 9559/16, con la quale è stata accolta la domanda cautelare delle ricorrenti finalizzata all'inserimento “con riserva” nelle G.A.E. (graduatorie ad esaurimento), con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti per la violazione, o elusione del giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che in recenti precedenti nei termini la sezione aveva ritenuto che “successivamente a tale ordinanza la Sezione ha mutato orientamento con decisioni assunte nel merito e che, nelle more della pronunzia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sulla questione in esame l’istanza di esecuzione non può esser accolta” e che, tuttavia, il giudice di appello ha riformato il predetto precedente statuendo che “Ritenuto, nell’ambito della delibazione propria della presente fase, sufficientemente comprovato il requisito del fumus boni iuris”;

Considerato che, pertanto, si ritiene di dovere accogliere l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi in quanto divenuta definitiva;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi