TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2013-12-30, n. 201311163
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N. 11163/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10111/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 10111 del 2001, proposto dalle seguenti aziende agricole:
- C G
- Dellarossa f.lli Claudio e Massimo
- M G e F
- P S
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti M A ed E B, elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. A T, in Roma, viale di Villa Grazioli n. 5;
contro
AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti di
- ABIT Cooperativa Produttori latte s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento AGEA ex art. 1, comma 5, della legge 79/2000, di compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1° aprile 2000 – 31 marzo 2001;
- della comunicazione AGEA prot. n. 1071 in data 6 luglio 2001, ad oggetto “Regime quote-latte – prelievo supplementare, periodo 2000/2001”, a firma del Direttore dell’Organismo pagatore dr. A M, e relativi allegati inviati al caseificio acquirente;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AGEA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento di AGEA concernente la compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero-caseari 1° aprile 2000 – 31 marzo 2001.
Queste le doglianze articolate con il predetto mezzo di tutela:
1) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99 per compensazione basata su assegnazione di QRI retroattive. Mancata disapplicazione del decreto legge 411/97 convertito in legge 5/98, del decreto legge 43/99 convertito in legge 118/1999, del decreto legge 8/2000 convertito in legge 79/200 e dei decreti ministeriali del 17 febbraio 1998 e n. 159/1999 per contrasto con i Regolamenti CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99. Violazione degli artt. 3 e seguenti e 7 e seguenti della legge 241/1990. Eccesso di potere;
2) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99, nonché dell’art. 1, commi 1, 15 e 16 della legge 118/1999 per mancata comunicazione ai produttori dell’importo del prelievo supplementare. Mancata disapplicazione delle leggi 118/1999, 79/2000 e 354/2000. Eccesso di potere;
3) Illegittimità per violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della legge 118/1999 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 per mancanza di motivazione e violazione di procedimento tipizzato. Eccesso di potere;
4) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99 (per assegnazione di QRI, su cui si basa la compensazione impugnata, effettuata in mancanza di controllo sulla produzione nazionale;violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, della legge 468/1992, degli artt.2 e 3 del D.P.R. 569/1993 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990). Eccesso di potere (illegittimità propria degli atti impugnati e, in via derivata, per illegittimità comunitaria delle leggi 118/1999 e 79/2000 e del D.M. 159/1999);
5) Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99, dell’art. 1, commi 5, 7 e 21-ter della legge 118/1999, degli artt. 1 e 3 del D.M. 159/1999 e dell’art. 1, comma 3, della legge 79/2000 (per effettuazione di compensazione su dati non definitivamente accertati;per successive verifiche). Eccesso di potere;
6) Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92, n. 536/93 e 1256/99. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 della legge 5/1998, dell’art. 1, commi 2, 4 e 21 della legge 118/1999, dell’art. 1, comma 5, della legge 79/2000 e degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990 (mancato accertamento delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato nei periodi precedenti agli atti impugnati, posti a base dell’assegnazione dei QRI e della compensazione per i periodi successivi;mancata redistribuzione dei QGG;mancato aggiornamento dei QRI;difetto di motivazione;attribuzione di QRI ripartito in quota A e B;taglio della quota B;mancato aggiornamento dei QRI nei modi previsti dalle leggi). Eccesso di potere per sviamento dell’interesse pubblico;insufficiente ed inadeguata istruttoria;disparità di trattamento;illogicità e manifesta ingiustizia (illegittimità propria degli atti impugnati e derivata per contrarietà al diritto comunitario e illegittimità degli atti presupposti);
7) Illegittimità comunitaria dell’art. 1, commi 8 e 21-ter, della legge 118/1999, dell’art. 1, comma 5, della legge 79/2000 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE nn. 3950/92 e 536/93 (per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria). Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e seguenti e 7 e seguenti della legge 241/1990). Eccesso di potere;
8) Illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto della sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati). Eccesso di potere;
9) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge;incompetenza. Eccesso di potere.
Con motivi aggiunti depositati in giudizio il 12 dicembre 2001, parte ricorrente ha impugnato:
- il provvedimento AGEA datato 26 luglio 2001 prot. n. 1184 ad oggetto “Regime quote-latte – compensazione nazionale, periodo 2000/2001”, a firma del Direttore dell’Organismo pagatore dr. A M, ricevuto dalla aziende ricorrente successivamente al 3 agosto 2001, con il quale è stato comunicato alle stesse il loro “esubero produttivo e l’esito delle operazioni di compensazione”;
- ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, compresa la nota AGEA prot. n. 1071 del 6 luglio 2001.
AGEA ha depositato memorie difensive, controdeducendo rispetto alle deduzioni di parte ricorrente ed insistendo, conseguentemente, per il rigetto del ricorso.
L’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente è stata accolta con ordinanza di questa Sezione n. 5655 del 30 agosto 2001.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 13 novembre 2013.
DIRITTO
Gran parte delle questioni sollevate con il ricorso in esame sono state oggetto di approfondimento, sebbene con riferimento alle annate 1995/96 e 1996/97, con la sentenza della Sezione del 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: in particolare, cfr T.A.R. Lazio, sez. Seconda-Ter, 4 maggio 2012 n. 4012, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224, oltre alle precisazioni contenute nelle sentenze adottate con riferimento ai ricorsi RG nn. 9044/1998 e 6138/2000), con le quali sono state, altresì, richiamate ulteriori pronunce della giurisprudenza amministrativa che, nel tempo, ha avuto modo di affrontare le questioni riguardanti la complessa vicenda delle c.d. “quote latte”.
Vicenda largamente sovrapponibile a quella oggetto dell’odierno gravame è, poi, stata affrontata dalla Sezione con la recente sentenza 11 giugno 2013 n. 5815.
Trattandosi, quindi, di questioni analoghe affrontate con le citate sentenze della Sezione, il Collegio, non avendo motivi di discostarsene, si richiama integralmente alle argomentazioni ivi contenute.
L’orientamento come sopra maturato dalla Sezione in relazione alla problematica delle quote latte, del resto, ha trovato costante conferma ad opera del Giudice d’appello (si confrontino al riguardo, fra le più recenti pronunzie in materia, Cons. Stato, sez. III, 4 settembre 2013 n. 4428 e 18 ottobre 2013 n. 5071, 5068, 5066, 5065, 5064, 5063, 5062 e 5061).
Se, conseguentemente, non può esimersi la Sezione dal riportarsi alle considerazioni che hanno informato la linea interpretativa della quale si è precedentemente dato conto, va ulteriormente ribadito, con riferimento a singoli profili meritevoli di ulteriore puntualizzazione, che:
- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem , mentre sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;
- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;
- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;
- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.
Ciò posto, il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio possono comunque essere compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni trattate e dell’intera materia.