TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-07-28, n. 202109022
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Pubblicato il 28/07/2021
N. 09022/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06155/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2012, proposto da B di R B S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, M P, V P, con domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via F. Corridoni, 14;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'A M, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti
Artigiancassa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 12;
per l'annullamento della determinazione n. 10170/11 avente ad oggetto: l.r. 10/07 capo ii - agevolazioni per l'accesso al credito - artt. 49, 52 e 54 di attuazione degli strumenti agevolativi di cui alle ll. n. 949/52 - 240/81 e 1068/64 - cessazione operativita' delle linee di intervento previste dalle ll. n. 949/52 240/81 e 1068/64 - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Soc Artigiancassa Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10.7.2012, la BAX di R B S impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione della Direzione regionale Attività produttive e Rifiuti n. B10170 del 30.12.2011 avente ad oggetto “legge regionale 10/2007 agevolazioni per l’accesso al credito ai sensi delle leggi 949/52, 240/81 e 1068/64. Cessazione operatività delle linee di intervento previste dalle leggi 949/52;240/81;1068/64.”, nonché la nota di Artigiancassa Spa dell’8.5.2012 con la quale le veniva comunicato che la sua domanda di agevolazione era improcedibile.
La società ricorrente deduceva che: è una piccola impresa artigiana che vende e commercia articoli di bigiotteria e oggettistica per l’arredamento;il 13.1.2011, aveva presentato domanda per la concessione di contributo in conto interessi ai sensi dell’art. 37 della legge n. 949 del 1952 e della DGRL n. 870 del 2007;il 31.1.2011, aveva acquistato, per l’importo di euro 245.000,00, un locale in Roma in via dei Quattro Cantoni, finanziato con mutuo della Banca Popolare di Bergamo e per la copertura del quale ha presentato domanda di contributo in conto interessi;non ha più avuto notizia della domanda di finanziamento fino alla comunicazione del 23.5.2012, con cui Artigiancassa Spa l’ha portata a conoscenza della determinazione regionale n. B10170 del 2011, concernente la chiusura degli sportelli operativi per le agevolazioni alle piccole imprese artigiane e la improcedibilità delle domande pervenute alla stessa Artigiancassa dal 17.11.2010 fino al 7.2.2012;ha formalizzato domanda di accesso, a seguito della quale acquisiva copia della comunicazione della Regione Lazio n. 26674 del novembre 2010 ad Artigiancassa.
A fondamento del gravame, la società ricorrente deduceva:
a) violazione della DGR n. 870 del 2012, dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela dell’affidamento, divieto di retroattività ed eccesso di potere sotto diversi profili;
b) violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU in relazione dell’art. 117 Cost., nonché dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela dell’affidamento e del divieto di retroattività, nonché eccesso di potere sotto diversi profili.
Si costituivano in giudizio la Regione Lazio e Artigiancassa Spa.
All’udienza del 13.7.2021, previa deposito di memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
L’art. 19, comma 12, del d.lgs. n. 112 del 1998 ha stabilito che le Regioni subentrassero alle Amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni già stipulate da queste ultime, sottoscrivendo atti integrativi per i necessari adeguamenti. In esecuzione di ciò, con deliberazione n. 1831 del 2000, la Regione Lazio ha indicato i criteri di subentro nei rapporti con Artigiancassa in merito alle convenzioni vigenti stipulate con il Ministero del Tesoro e con il Ministero dell’Industria e ha autorizzato la sottoscrizione dell’atto integrativo. L’8.11.2000 veniva sottoscritta una convenzione tra la Regione Lazio ed Artigiancassa di subentro alle Amministrazioni Statali nella gestione coordinata dei fondi di agevolazione alle imprese ai sensi della legge n. 949 del 1952, della legge n. 240 del 1981 e della legge n.1068 del 1964. Con successiva DGRL n. 188 del 31.3.2006, veniva prorogata la convenzione tra la Regione Lazio e Artigiancassa per un periodo ulteriore di anni cinque, fino al 16.11.2010.
Con Deliberazione n. 870 del 9.11.2007, la Regione ha definito i criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi in conto interessi per le operazioni di credito artigiano agevolato (art. 37
L. 949/52);per contributi in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria (art. 23 L. 240/81) e per gli interventi del Fondo regionale di garanzia (L. 1068/64).
Tuttavia, a seguito della entrata in vigore della manovra finanziaria adottata con d.l. n. 78 del 2010 (art. 14, comma 2), convertito nella legge n. 122 del 201l, concernente la riduzione dei costi per la Pubblica Amministrazione, venivano tagliati i trasferimenti statali alle Regioni a Statuto ordinario anche in materia di agevolazioni alle PMI.
Con nota n. 266774 del 18.11.2010, la Regione Lazio ha comunicato ad Artigiancassa Spa il naturale spirare del termine di validità della convenzione, l’ha invitata a completare le attività di rendicontazione entro il 31 dicembre del medesimo anno, le ha chiesto di continuare nella ricezione delle domande di contributo presentate dal 17.11.2010, fino all’adozione dei provvedimenti conseguenti alla gestione degli strumenti agevolativi previsti dalle leggi più volte menzionate (liquidazione delle attività).
Infine, con la Determinazione n. B10170 del 30.11.2011, pubblicata sul BURL il 7.2.2012, oggetto del presente gravame, la Regione Lazio ha disposto la chiusura degli sportelli operativi per le agevolazioni alle PMI di cui alle leggi n. 949/52, n. 240/81, n. 1068/64 gestiti da Artigiancassa a decorrere dalla pubblicazione della determinazione in esame, stabilendo che le domande recepite dal 17.11.2010 sarebbero dovute essere dichiarate improcedibili per mancanza dei fondi, in conseguenza dei tagli operati dalla manovra finanziaria dettata dal d.l. n. 78 del 2010 e che la chiusura degli sportelli operativi per le agevolazioni alle PMI sarebbe avvenuta a decorrere dalla pubblicazione della determinazione in esame.
3. Avverso questo atto, la società ricorrente ha dedotto, con un primo motivo di ricorso, violazione della DGR n. 870 del 2012, dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela dell’affidamento, divieto di retroattività ed eccesso di potere sotto diversi profili.
L’art. 6 della DGR n. 870 del 2007, infatti, prevede che l’ammissione a contributo in conto capitali è deliberata in 45 giorni dalla presentazione della domanda e che, nei successivi 15 giorni, ne viene data comunicazione alla Banca e alla impresa beneficiaria. La deliberazione può consistere nella concessione del contributo, in presenza di fondi, ovvero nell’ammissione con riserva, in carenza di fondi. In questo secondo caso, la riserva verrà sciolta quando si renderanno disponibili i relativi fondi, secondo l’ordine cronologico di ammissione. Insomma, in caso di carenza di fondi, la normativa regionale non prevedeva la possibilità di dichiarare l’istanza di finanziamento improcedibile, come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, la ricorrente ha acquistato l’immobile per cui ha chiesto l’ammissione al contributo sul legittimo affidamento che la domanda di finanziamento del 13.1.2011 venisse accolta, possedendo tutti i requisiti oggettivi e soggettivi.
Infine, la determinazione gravata avrebbe, illegittimamente, valenza retroattiva, perché dispone su tutte le richieste di finanziamento, presentate a partire dal 17.11.2010, e non solamente su quelle successive alla sua pubblicazione, avvenuta il 7.2.2012.
La censura in esame è priva di pregio.
La determinazione gravata è stata adottata, in primo luogo perché ormai era scaduta la convenzione con Artigiancassa (il 16.11.2010) e, in secondo luogo, soprattutto perché il d.l. n. 78 del 2010 (art. 14, comma 2), convertito nella legge n. 122 del 2010, ha tagliati i trasferimenti statali alle Regioni a Statuto ordinario e non ha, quindi, più operato assegnazione al fondo unico regionale, da attribuire alle agevolazioni alle PMI.
Essa, pertanto, risulta legittimamente adottata in conformità della sopravvenuta normativa nazionale, che ha ridotto le risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario. La concessione dei finanziamenti in questione, infatti, è strettamente collegata alla disponibilità delle risorse che, trattandosi come visto di funzioni statali in cui sono subentrate le Regioni, avrebbero dovuto essere assegnate dallo Stato.
La determinazione gravata, peraltro, non ha valenza retroattiva, in quanto si applica a decorrere dalla sua pubblicazione. Tuttavia, sciogliendo la riserva relativa alle domande di finanziamento presentate, le ha dichiarate improcedibili, nel senso che non ha concesso l’ammissione al richiesto contributo, in quanto, sin dal 17.11.2010, mancavano i fondi e, stante la sopravvenuta normativa statale, la loro disponibilità non si sarebbe ricostituita.
Con una seconda censura, la società ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU in relazione dell’art. 117 Cost., nonché dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela dell’affidamento e del divieto di retroattività, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto ella era titolare di una aspettativa giuridicamente qualificata all’ammissione al contributo in conto interesse, possedendo tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale ed avendo, in forza di ciò, fatto l’investimento da finanziare.
Anche questa censura è priva di fondamento.
In disparte la circostanza che, ritenuta legittima la determinazione gravata per le ragioni suindicate, l’eventuale lesione di un’aspettativa qualificata rileva in sede risarcitoria e non come vizio di legittimità della determinazione stessa, osserva il Collegio quanto segue.
La società ricorrente ha dedotto di aver presentato istanza di ammissione al contributo, in qualità di impresa artigiana, il 13.1.2011 in virtù dell’acquisto di un immobile effettuato il successivo 31.1.2011 e di possedere tutti i requisiti, desumendo questo elemento dalla circostanza che la Banca che ha erogato il mutuo avrebbe indicato, nel relativo atto contrattuale, la domanda di finanziamento.
È evidente che parte ricorrente non ha fornito la prova di aver titolo al finanziamento richiesto, null’altro avendo dedotto sulla sussistenza dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi. Peraltro, dalla normativa regionale (DGR n. 870 del 2011) risulta chiaramente che l’ammissione a contributo in conto interessi è strettamente connessa alla disponibilità di fondi;il che esclude che possa ritenersi “vincolata” la concessione del relativo finanziamento per il semplice fatto che l’impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge e abbia presentato domanda.
4. L’infondatezza della domanda caducatoria comporta il rigetto di quella risarcitoria.
Possono tuttavia compensarsi, attesa la peculiarità della questione, le spese di lite.