TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-07-28, n. 202109022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-07-28, n. 202109022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109022
Data del deposito : 28 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2021

N. 09022/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06155/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2012, proposto da Bax di ER FI SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Mari, Marco Paoletti, Vieri Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio Marco Paoletti in Roma, via F. Corridoni, 14;



contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Angela Mariani, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;



nei confronti

AN Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 12;



per l'annullamento della determinazione n. 10170/11 avente ad oggetto: l.r. 10/07 capo ii - agevolazioni per l'accesso al credito - artt. 49, 52 e 54 di attuazione degli strumenti agevolativi di cui alle ll. n. 949/52 - 240/81 e 1068/64 - cessazione operativita' delle linee di intervento previste dalle ll. n. 949/52 240/81 e 1068/64 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Soc AN Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10.7.2012, la BAX di ER FI SA impugnava, chiedendone l’annullamento, la determinazione della Direzione regionale Attività produttive e Rifiuti n. B10170 del 30.12.2011 avente ad oggetto “legge regionale 10/2007 agevolazioni per l’accesso al credito ai sensi delle leggi 949/52, 240/81 e 1068/64. Cessazione operatività delle linee di intervento previste dalle leggi 949/52; 240/81; 1068/64.”, nonché la nota di AN Spa dell’8.5.2012 con la quale le veniva comunicato che la sua domanda di agevolazione era improcedibile.

La società ricorrente deduceva che: è una piccola impresa artigiana che vende e commercia articoli di bigiotteria e oggettistica per l’arredamento; il 13.1.2011, aveva presentato domanda per la concessione di contributo in conto interessi ai sensi dell’art. 37 della legge n. 949 del 1952 e della DGRL n. 870 del 2007; il 31.1.2011, aveva acquistato, per l’importo di euro 245.000,00, un locale in Roma in via dei Quattro Cantoni, finanziato con mutuo della Banca Popolare di Bergamo e per la copertura del quale ha presentato domanda di contributo in conto interessi; non ha più avuto notizia della domanda di finanziamento fino alla comunicazione del 23.5.2012, con cui AN Spa l’ha portata a conoscenza della determinazione regionale n. B10170 del 2011, concernente la chiusura degli sportelli operativi per le agevolazioni alle piccole imprese artigiane e la improcedibilità delle domande pervenute alla stessa AN dal 17.11.2010 fino al 7.2.2012; ha formalizzato domanda di accesso, a seguito della quale acquisiva copia della comunicazione della Regione Lazio n. 26674 del novembre 2010 ad AN.

A fondamento del gravame, la società ricorrente deduceva:

a) violazione della DGR n. 870 del 2012, dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela dell’affidamento, divieto di retroattività ed eccesso di potere sotto diversi profili;

b) violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 della CEDU in relazione dell’art. 117 Cost., nonché dei principi di certezza del diritto, proporzionalità, tutela

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