TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-10-12, n. 201600849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2016-10-12, n. 201600849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600849
Data del deposito : 12 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2016

N. 00849/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 114, comma terzo, c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2016, proposto da:
Sifin s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato V M, con domicilio eletto presso Elena Baroni in Bologna, via Siepelunga 59;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 6, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 4638/2010 – reso in favore della Sifin s.r.l. dal Tribunale di Bologna – da parte dell'ASL Roma 6 (ex ASL RM H);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con il ricorso in epigrafe la società SIFIN s.r.l. agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Bologna specificato in epigrafe, con il quale è stato ordinato all’ASL Roma H di pagare alla predetta società le somme di € 420.340,46 oltre interessi moratori dalla maturazione del credito al saldo, € 440,50 per spese del procedimento, € 856,00 per diritti, € 1.500,00 per onorari, oltre al 12,5% e accessori;

- che l’art. 112, comma secondo, lett. c), c.p.a., prevede la possibilità di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti alle stesse equiparati del giudice ordinario, fra i quali ultimi senza dubbio rientrano i decreti ingiuntivi non opposti;

- che l’art. 113, comma secondo, c.p.a., prevede che nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., la competenza territoriale spetti al Tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza e che, pertanto, nel caso di specie, essendo stata chiesta l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Bologna, questo TAR è fornito di competenza;

- che il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta è divenuto intangibile, come attestato dalla Cancelleria, a seguito del decreto del giudice del Tribunale di Bologna, depositato in data 23 novembre 2010, che ne dichiara la definitiva esecutività;

- che appaiono rispettate tutte le disposizioni procedurali;

- che parte ricorrente espone che nelle more sono stati effettuati pagamenti parziali e che pertanto parte ricorrente chiede l’ottemperanza integrale al decreto ingiuntivo predetto, per sorte capitale residua, interessi liquidati dalla data indicata nel titolo al saldo, registrazione, spese, competenze e onorari, accessori;

Ritenuto, pertanto, in accoglimento del ricorso in epigrafe:

– di dover ordinare all’amministrazione intimata (oggi ASL Roma 6, subentrata nei rapporti facenti capo agli enti estinti, fra i quali ASL Roma H) di dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della notifica di essa su istanza di parte, se anteriore, e di corrispondere pertanto alla Sifin s.r.l. le somme ancora dovute, detratti gli importi eventualmente già versati;

– di dover nominare, per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’amministrazione intimata, un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Roma (ovvero di un funzionario dal medesimo delegato), affinché proceda, in via sostitutiva, all’esecuzione del decreto ingiuntivo di cui trattasi, e ciò nell’ulteriore termine di giorni trenta;

– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in misura che tiene conto della natura poco complessa della controversia, mentre l’eventuale compenso del commissario ad acta , da calcolare ai sensi degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario stesso, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, ai sensi degli art. 49 ss. DPR n. 115/2002, che andrà presentata, ai sensi dell’ art. 71 del medesimo DPR, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., II, n. 28952/2011;
TAR Sicilia – Catania, III, n. 2238/2016);

- che occorre dare mandato alla Segreteria della Sezione di comunicare copia della presente sentenza, del ricorso e degli atti di causa alla Procura regionale presso la Delegazione del Lazio della Corte dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza;

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