TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-12-22, n. 202303033
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2023
N. 03033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01143/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2023, proposto da Medical & Dental Division S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ing. S G Quale Commissario Ad Acta, non costituito in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio serbato in relazione alle istanze n.85446000000005 e n. 85444607000000006 presentate dalla ricorrente in data 17/10/2022, volte al rilascio della certificazione dei crediti di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n.185/08 come modificato dall'art.13, comma 1, della L.12/11/11 n.183 e del successivo silenzio serbato dal Commissario ad acta nominato con provvedimento del 21/11/2022, prot 7544606000000002 e n. 7544606000000001
NONCHE' ACCERTARE l'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato, la ricorrente, premesso di essere una società che svolge attività socio-sanitaria, ha allegato e dedotto che: è convenzionata con la Regione Campania, la quale, attraverso l’Asl di appartenenza provvede al pagamento degli emolumenti maturati in virtù del servizio prestato; la Regione e per essa l’Asl Salerno, non ha provveduto al pagamento di una serie di fatture emesse in relazione ai servizi prestati; per tale ragione, ha presentato, in data 17/10/2022, istanze ai fini del rilascio della certificazione dei crediti di cui all’art.9, comma 3 bis del D.L. 185/08, come modificato dall’art.13, comma 1, della L.12/11/11 n.183; invero, tale disposizione prevede che per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, su istanza del creditore, l’amministrazione rilasci, attraverso apposita piattaforma, una certificazione finalizzata a consentirne la cessione pro soluto o pro solvendo, in favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, oltre la possibilità di richiedere la compensazione con debiti iscritti a ruolo; tale certificazione deve essere resa dall’amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, termine decorso il quale il creditore potrà chiedere al M.E.F. la nomina di un commissario ad acta; stante l’inerzia della Pubblica Amministrazione, in data 21/11/2022, ha presentato le istanze n. 85446000000005 e n. 85444607000000006, per la nomina di un commissario ad acta per l’acquisizione della certificazione del credito; tuttavia, anche tale istanza è rimasta inevasa, nonostante la nomina del commissario ad acta nella persona dell’Ing. S G; per tali ragioni ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’ASL Salerno ed il nominato Commissario ad acta a concludere il procedimento.
Si è costituita l’ASL resistente per resistere al ricorso.
All’udienza camerale del 7.12.2023, la causa è stata riservata in decisione.
In primo luogo, deve essere