TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-12-04, n. 202318142
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 18142/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11939/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11939 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Espe Rinnovabili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via Panama n. 68;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
i) del provvedimento prot. GSE/P20170073811 del 04.10.2017 con cui il GSE, a conclusione del procedimento di verifica avviato ai sensi della L. 129/2010 e dell'art. 42 D.Lgs. 28/2011, ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al Decreto 19.2.2007 dell'impianto fotovoltaico n. 233354, di potenza pari a 294,15 kW, ubicato nel Comune di Molfetta (BA) ed incentivato ai sensi del Secondo Conto “Salva Alcoa” (D.M. 19.2.2007 e L. 129/2010), comunicando, contestualmente, la possibilità per la società odierna ricorrente, in qualità di Soggetto Responsabile, di presentare istanza per l'ammissione, previa verifica dei requisiti, al D.M. 6.8.2010 o al D.M. 5.5.2011, ritenendo, altresì, solo nel primo “considerato” del medesimo atto, che “la società non ha fornito elementi per nuove e diverse valutazioni in ordine alla carenza dei requisiti previsti dal Decreto e dalla Guida ai fini del riconoscimento della tariffa spettante agli ‘impianti integrati architettonicamente'”;
ii) di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso al precedente, ivi compreso il precedente provvedimento di sospensione delle tariffe di cui alla nota prot. n. GSE/P20170056125 del 21.07.2017
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ESPE RINNOVABILI SRL il 20\10\2020 :
Annullamento di tutti gli atti già in precedenza impugnati in relazione a quanto previsto dall'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Espe Rinnovabili S.r.l. il 11/5/2021:
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento prot. GSE/P20210008209 del 18.3.2021, recante in oggetto “istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 233354, di potenza pari a 294,15 kW, sito in via Parietari – Lotto E/6, snc, nel Comune di Molfetta (BA). Soggetto Responsabile: Espe Rinnovabili S.r.l.”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 ottobre 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente, ammessa alle tariffe incentivanti ai sensi del Secondo Conto “Salva Alcoa” di cui al D.M. 19.2.2007 e alla l. 129 del 2010 per l’impianto fotovoltaico n. 233354, di potenza pari a 294,15 kW, ubicato nel Comune di Molfetta, impugnava con l’atto introduttivo del giudizio il provvedimento meglio indicato in epigrafe con il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) a conclusione del procedimento di verifica comunicava la decadenza dalle tariffe incentivanti per l’impianto in questione.
Adduceva: un primo motivo di ricorso con il quale contestava la legittimità del potere di autotutela esercitato dall’Amministrazione per difetto di istruttoria in quanto fondato su profili (la presenza di griglie che rendono l’impianto solo parzialmente integrato) ben visibili ab origine e per violazione di legge ed eccesso di potere in quanto esercitato in assenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990; un secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente contestava la legittimità di un provvedimento fondato su un “dubbio” del GSE sulla fine dei lavori inidoneo escludere con certezza l’avvenuto completamento dell’impianto entro il termine previsto dalla normativa di settore (31 dicembre 2010); un terzo motivo relativo all’ulteriore questione della parziale integrazione dell’impianto che sarebbe invece confutata dal fatto che l’impianto s’inserirebbe perfettamente nell’architettura dell’edificio “ospitante”, come da perizia tecnica allegata, equilibrando totalmente gli aspetti tecnici ed estetici dell’installazione fotovoltaica con quelli dell’edificio, senza compromettere le caratteristiche funzionali di entrambi.
2. Si costituiva il G.S.E. per resistere al ricorso in quanto infondato.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositati il 20 ottobre 20220 la ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo in relazione a quanto previsto dall’art. 56, comma 7 del d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020.
4.Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato l’11 maggio 2020, la ricorrente impugnava altresì la nota del 18.3.2021 di rigetto dell’istanza di applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2011.
5. In vista dell’udienza di merito le parti insistevano per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
6. All’udienza straordinaria del 20 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Il Collegio in ragione della palese infondatezza del ricorso ritiene di poter prescindere dalla richiesta formulata da parte ricorrente in via istruttoria di verificazione sull’impianto in esame circa la sua effettiva sussumibilità nell’alveo della tipologia di impianto “totalmente integrato”.
7.1 Il provvedimento di decadenza gravato reca una motivazione così sintetizzabile e fondata su due profili:
a) con riferimento all’accesso al regime Salva Alcoa: “d al confronto tra le fotografie inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/2010 e quelle scattate nel corso del