TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2016-10-14, n. 201600415

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2016-10-14, n. 201600415
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201600415
Data del deposito : 14 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2016

N. 00415/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2015, proposto dal Comune di Frosolone in persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ruta C.F. RTUGPP65C27B519R, presso il cui studio in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele, 23 elegge domicilio;

contro

Ministero dell'Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali in persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento di rateizzazione e recupero somme percepite dal Comune di Frosolone a titolo di contributo mobilità adottato dal Ministero dell’Interno il 28.5.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2016 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito del dissesto finanziario del Comune di Rocchetta a Volturno, il Comune di Frosolone ha assunto in carico, a decorrere dal 23 dicembre 1994, un dipendente del predetto Comune, previa regolare segnalazione al competente Ministero dell’Interno cui è stata chiesta la corresponsione del cosiddetto “contributo di mobilità” previsto per la copertura degli oneri sostenuti per il trattamento economico da corrispondere al personale trasferito, in attuazione delle procedure di mobilità disciplinate dal D.P.C.M. 5 agosto 1988, numero 325 e D.P.C.M. 22 luglio 1989, numero 428.

A decorrere dal 1 aprile 1996 il predetto dipendente è nuovamente transitato negli organici del Comune di Rocchetta al Volturno che lo ha riammesso in servizio con delibera di Giunta numero 5 del 21.1.1996, regolarmente comunicata, con nota del 23 gennaio 1996, al Ministero dell’Interno che la riscontrava con propria nota del 4 marzo 1996 con la quale dava altresì atto della ricezione della delibera di Giunta numero 26 del 16.1.1996 con la quale il Comune di Frosolone aveva reso il proprio nullaosta al rientro.

Il Comune ricorrente riferisce che, nonostante l’intercorsa corrispondenza, il Ministero dell’Interno nel periodo dall’anno 1997 sino all’anno 2009 ha continuato a corrispondere in proprio favore le somme relative al contributo di mobilità del dipendente, nonostante questi fosse ormai rientrato presso il Comune di provenienza, precisando che le stesse venivano erogate unitamente a tutti gli altri trasferimenti dello Stato e senza una specifica causale sì da non renderne individuabile l’imputazione quale contributo di mobilità.

A seguito delle procedure di aggiornamento della banca dati di finanza locale, avviate dal Ministero dell’Interno, si è pervenuti alla rettifica dell’elenco del personale impiegato presso il Comune di Frosolone e, conseguentemente, all’avvio di un procedimento di recupero da parte del Ministero delle somme da questo versate a titolo di contributo di mobilità in favore del Comune di Frosolone fino al 2009.

Il predetto procedimento è infine sfociato nell’adozione del provvedimento protocollo n. 59890 del 28 maggio 2015 con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la rateizzazione e, quindi, il recupero dell’importo di euro 261.931,80 a carico del comune di Frosolone per somme da questo percepite e non dovute a titolo di contributo di mobilità per gli anni dal 1997 al 2009.

Il predetto Comune ha quindi impugnato il predetto provvedimento con ricorso notificato in data 29 luglio 2015 e depositato il 26 agosto 2015 con il quale ne ha chiesto l’annullamento in uno all’accertamento della intervenuta prescrizione, ex articolo 2948 del codice civile, del diritto alla restituzione delle somme rivendicate dal Ministero dell’Interno.

A fondamento del ricorso ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di credito stante la tempestiva comunicazione della variazione di organico trasmessa al Ministero dell’Interno sin dal 1996, precisando che, nel caso di specie, opererebbe la prescrizione breve quinquennale, ai sensi dell’articolo 2948 n. 4 c.c. in quanto riferita a somme da pagarsi periodicamente ad anni, e che nessuna valenza interruttiva potrebbe riconoscersi alle comunicazioni intercorse tra il Ministero ed il Comune tra il 2012 ed il 2015, tenuto conto che in nessuna di queste v’è formale atto di costituzione in mora né alcuna rilevanza, quale possibile rinunzia alla prescrizione, potrebbe essere riconosciuta alla richiesta di rateizzazione avanzata dal Comune con nota dell’8 maggio 2015 essendo stata formulata con ogni più ampia riserva circa la fondatezza delle credito restitutorio e l’intenzione di agire in giudizio a tutela delle ragioni del Comune.

Precisa che il principio di efficienza dell’azione amministrativa ed il divieto di aggravamento del procedimento osterebbero alla possibilità di eccepire in senso contrario al maturarsi della prescrizione che la comunicazione del 1996 al Ministero – circa la riammissione del dipendente nell’organico del Comune di provenienza - sarebbe stata effettuata ad un ufficio ministeriale incompetente, anche perché la legge configura siffatto onere di comunicazione a beneficio del Ministero dell’Interno, senza specificarne la ripartizione interna competente.

Con distinto motivo di censura il Comune ha altresì dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione per avere il Ministero resistente omesso di dedurre in relazione alle osservazioni trasmesse dal Comune di Frosolone circa l’impossibilità di configurare un credito restitutorio.

Con ordinanza numero 132 del 10 settembre 2015 il Collegio ha disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, anche in ragione del grave pregiudizio patrimoniale per il Comune, rimettendo alla fase di merito l’esame della questione relativa al decorso del termine di prescrizione.

Alla udienza pubblica del 6 luglio 2016 la causa è stata infine trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.

Il ricorso è infondato.

Rileva preliminarmente il collegio come non sia in contestazione tra le parti l’esistenza di un indebito oggettivo per avere il Ministero dell’Interno erogato al Comune di Frosolone somme non dovute, a titolo di contributo per mobilità dall’anno 1997 al 2009, dopo che il dipendente proveniente da ente dissestato era stato riammesso in servizio presso l’ente di provenienza, essendosi nelle more resi vacanti in organico posti di pari qualifica funzionale, secondo quanto consentito dall’articolo 25, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989 numero 66, convertito nella legge 24 aprile 1989 numero 144 e dall’articolo 22, comma 14, della legge 23 dicembre 1994 numero 724.

Non è neppure contestata la quantificazione dell’indebito che il Ministero ha indicato in euro 261.931,80.

E’ invece controverso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione che il Comune di Frosolone vorrebbe riferire alla nota ministeriale protocollo numero 16194 del 4 marzo 1996 con la quale il Ministero dell’Interno ha riscontrato la comunicazione di riammissione in servizio del dipendente in mobilità, presso il Comune di Rocchetta al Volturno;
ciò sul presupposto che, a decorrere da tale data, il Ministero avrebbe avuto conoscenza del venir meno dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo statale di mobilità a beneficio del Comune di Frosolone, potendo interromperne la corresponsione o attivare il diritto alla restituzione in caso di indebita percezione.

Una tale prospettazione non è tuttavia condivisa dal Collegio.

L’articolo 5 del

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