TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-01-17, n. 201300103

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2013-01-17, n. 201300103
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201300103
Data del deposito : 17 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00343/1999 REG.RIC.

N. 00103/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00343/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 343 del 1999, proposto da:
Societa'

SEFI

Srl, in persona del legale rappresentante p. t. sig. L I, rappresentato e difeso dall'avv. M G, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via F. Manzo N.11;

contro

Comune di Corbara, in persona del Sindaco legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. E F, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Ss. M. Salernitani c/o avv. M. Fortunato;

per l'annullamento

del provvedimento di cui alla nota del responsabile u.t.c. prot. n. 3654 del 22.9.1998 contenente la determinazione dei contributi relativi alla concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 l., n. 47/85 per alcuni abusi realizzati in un complesso di case a schiera in via L. Novi con intimazione al pagamento dei contributi e del’integrazione dell’oblazione, sotto comminatoria dell’improcedibilità della domanda;
di ogni atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corbara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con l’atto notificato l’11.1.1999, depositato il 28.1.1999, la società nominata in epigrafe impugna la nota del 22.9.1998 con la quale l’amministrazione comunale di Corbara, relativamente agli abusi edilizi oggetto della domanda di condono presentata il 22.6.1985, ha intimato il pagamento dell’importo dei contributi di concessione unitamente all’integrazione dell’oblazione, il tutto in misura pari a lire 38.089.467, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :

-violazione dell’art. 35 l. n. 47/85, a mente delle cui indicazioni entro 36 mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso delle somme dovute a titolo di oblazione;
pertanto, nel caso in esame, la richiesta contenuta nella nota comunale del 1998, impugnata con il ricorso in esame, sarebbe pervenuta in presenza della prescrizione già maturata, a fronte della domanda di condono presentata in data 22.6.1985;

-ulteriore violazione dell’art. 35 l. n,. 47/85 nonché dell’art. 39 l. n. 724 del 1994 e s.m.i., atteso che la declaratoria di improcedibilità delle istanze di sanatoria non riguarderebbe le domande di condono già tacitamente assentite per il decorso di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza ovvero dall’emissione del parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo;

-violazione dell’art. 3 l. n. 10/1977 e degli artt. 34 e 37 l. n. 47/85, atteso che il diritto a conseguire l’autorizzazione sarebbe subordinato soltanto al pagamento dell’oblazione;

-violazione degli artt. 11 e 15 l,. n. 10 del 1977, dal momento che il rilascio del titolo in sanatoria non potrebbe giammai essere subordinato al pagamento dei contributi .

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Non risultano provvedimenti cautelari.

4.- Con memorie le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive posizioni.

5.- All’udienza del 13 dicembre 2012, sulla conclusione delle parti presenti come a verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e soggiace a declaratoria di reiezione, alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità del provvedimento, in epigrafe meglio specificato, con il quale il Comune di Corbara ha intimato al ricorrente il pagamento di somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione ed oneri concessori, con relativi interessi

2.-Devono respingersi il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono rispettivamente l’intervenuta prescrizione triennale del credito relativo al conguaglio dell’oblazione e l’avvenuta formazione del provvedimento ex silentio.

2.a.-In ordine alle menzionate questioni, con recenti pronunce questo Tribunale ha ribadito il proprio orientamento in materia.

In questa sede sarà sufficiente richiamare ex plurimis Tar Salerno Sez. II n. 2400/2007, che di seguito si riporta :

“La giurisprudenza (cfr.

TAR

Lazio, Latina, 21-1-2005, n. 126;

TAR

Sicilia, Palermo, I, 6-5-2004, n. 769) ha avuto modo di affermare, in tema di prescrizione del conguaglio dell’oblazione, che la riduzione del relativo termine da 10 anni a 36 mesi, stabilita dall’art. 35 comma 18 l. n. 47/1985 come modificato dal d.l. 12-1-1988 n. 2 art. 4 convertito nella legge n. 68/1988, si applica ai rapporti pendenti ai sensi dell’articolo 252 disp. att. cpc, nel senso che il dies a quo decorre dalla data di entrata in vigore della novella per intero, salvo il caso in cui il termine residuo della prescrizione ordinaria sia inferiore ai tre anni.

E’ stato, peraltro, evidenziato (cfr.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi