TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-23, n. 201800507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2018-05-23, n. 201800507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800507
Data del deposito : 23 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2018

N. 00507/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00797/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gruppo Secur S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati B A, P C, con domicilio eletto presso lo studio Silvio Pinna in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

contro

Arst- Azienda Regionale Sarda Trasposti S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M V, M M, con domicilio eletto presso lo studio M V in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

nei confronti

Ol Securpol, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati B B, N M, con domicilio eletto presso lo studio B B in Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;

Istituto di Vigilanza Vigilpol Soc Coop, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Meazza, con domicilio eletto presso lo studio Porcu E Barberio Studio Legale in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del provvedimento 3.10.2017 con cui l'Amministrazione intimata ha deciso di non prorogare l'affidamento del servizio di vigilanza armata già svolto dalla ricorrente in virtù di regolari contratti d'appalto;

2) della nota 6.10.2017 con cui la medesima amministrazione ha integrato e precisato la motivazione di detta decisione;

3) del provvedimento e/o del contratto con cui il suddetto servizio sia stato eventualmente affidato ad altra impresa;

4) di tutti gli atti del procedimento eventualmente lesivi, nonché quelli presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento previa sospensione:

1) del provvedimento 25.9.2017 prot.15775, con cui A.R.S.T S.p.a. ha affidato in proroga tecnica il servizio di Vigilanza presso la propria sede in Sassari, via Padre Zirano;

2) del provvedimento 27.9.2017 prot.15971 con cui A.R.S.T. S.p.a. ha affidato in proroga tecnica il servizio di Vigilanza presso le proprie sedi in Sassari, viale Sicilia, Alghero e Tempio Pausania;

3) di tutti gli atti del procedimento eventualmente lesivi, nonché quelli presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Arst- Azienda Regionale Sarda Trasporti S.p.A e di Ol Securpol e di Istituto di Vigilanza Vigilpol Soc Coop;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone la ricorrente di avere, in data 27 aprile 2017, stipulato un contratto di affitto d’azienda, con opzione irrevocabile d’acquisto, con la società S.G.S. Sardinia General Service S.r.l., acquisendo tutti i componenti materiali e immateriali, compresi permessi, licenze e autorizzazioni necessarie per l’esercizio e lo svolgimento dell’attività di vigilanza armata e servizi di portierato.

Ai sensi dell’art. 2558 del codice civile e dell’art.116 del D.Lgs. 163/2006, la ricorrente è subentrata in tutti i contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda, tra i quali gli appalti del servizio di Vigilanza e Piantonamento presso la sede ARST di Sassari, in via Padre Zirano e presso altre sedi territoriali di Sassari, Tempio ed Alghero.

Il primo contratto, della durata di tre anni, ha avuto inizio nel giugno 2014 e nel maggio 2017 è stato prorogato fino al 30 settembre 2017 nelle more dell’attivazione della convenzione regionale della centrale unica di committenza relativa ai servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Il secondo contratto è stato stipulato il 30 gennaio 2017 con una durata di sei mesi ma prorogabile per ulteriori sei.

La prevista proroga contrattuale è stata unilateralmente ridotta da sei a tre mesi al dichiarato fine di uniformare la scadenza a quella del primo contratto.

Dopo la prevista scadenza contrattuale e quando già si era verificata la proroga di fatto del rapporto negoziale - l’amministrazione appaltante, pur non essendosi ancora verificato l’evento che aveva determinato la proroga stessa (ossia l’attivazione della convenzione regionale della centrale unica di committenza), ha inviato alla ricorrente la nota prot. 16510 del 3.10.2017 con cui ha dichiarato “cessato ogni rapporto contrattuale” e ha richiesto “l’immediata restituzione di tutte le chiavi ai referenti aziendali in sede”.

La stazione appaltante ha precisato che la cessazione del rapporto contrattuale era motivata dall’omessa produzione della “certificazione di conformità ai requisiti della norma UNI 10891 in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato”, ricompresa tra i requisiti tecnici richiesti nel capitolato di gara.

Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorta la ricorrente deducendo i seguenti motivi in diritto:

- violazione e/o falsa applicazione dell’art 2558 del codice civile e degli artt. 116 del D.lgs n. 163/2006 e 106 del D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere per travisamento.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.

Si costituiva l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 13.10.2017, in occasione della audizione delle parti disposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a., l’amministrazione ha comunicato di avere già affidato ad altra impresa uno dei servizi di vigilanza.

Con provvedimento 25.9.2017 prot.15775 ha affidato all’Istituto di Vigilanza Vigilpol a.r.l. il servizio di vigilanza di cui al contratto 27.6.2014.

All’esito di formale istanza di accesso agli atti la ricorrente è venuta a conoscenza dell’ulteriore provvedimento 27.9.2017 prot.15971 con cui ARST S.p.A. ha affidato a Ol Securpol s.r.l. il servizio di vigilanza di cui al contratto prot. 1575 del 30.1.2017.

In entrambi i provvedimenti è precisato che l’Amministrazione appaltante ha inteso disporre una proroga tecnica.

Avverso gli atti citati la ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti deducendo le seguenti censure:

1) violazione e/o falsa applicazione dell’art 2558 del codice civile e degli artt. 116 del D.lgs n. 163/2006 e 106 del D.Lgs. 50/2016, eccesso di potere per travisamento, illegittimità derivata;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1535 del codice civile e degli art. 29, comma 1, D.lgs 163/2006 e art 35 comma 4 d.lgs 50/2016.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso formulando istanza risarcitoria e domanda cautelare.

Si costituiva Ol Securpol chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2018 la causa veniva rinviata per la decisione di merito.

Alla udienza pubblica del 4 aprile 2018 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Punto decisivo della controversia, che consente anche di prescindere dall’esame della (pur pregnante) eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione, è il mancato possesso della certificazione (UNI 10891) in capo alla ricorrente.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 3 del 2017) ha stabilito che la cessione del ramo d'azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell'atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell'oggetto del trasferimento.

L’ARST ha richiesto alla società Gruppo Secur, senza esito, di comprovare il possesso di tale requisito e, scaduto il rapporto contrattuale (il 30.09.2017), ha provveduto ad affidare il servizio alla controinteressata.

Nessuna illegittimità quindi.

E’ vero che la cessione del ramo d’azienda non determina la perdita automatica della qualificazione in capo alla cessionaria e che la conservazione della stessa deve essere accertata dal soggetto competente a verificare la sussistenza dei requisiti.

Quel che puntualmente ha fatto Arst senza esito alcuno.

Non è superfluo precisare che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (T.a.r. Sardegna, Sez. I, 25 settembre 2014, n. 755, Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013 n. 4192).

Il ricorso è in definitiva infondato e deve essere rigettato.

Le spese, stante la complessità e particolarità della vicenda, possono essere compensate tra le parti in causa.

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