TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-11-12, n. 200911104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2009-11-12, n. 200911104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200911104
Data del deposito : 12 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09552/2004 REG.RIC.

N. 11104/2009 REG.SEN.

N. 09552/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9552/2004–R.G. proposto dai sigg.ri: A A, A F G, B M, DI N A, F A, GNO S C, P M, R G, S N, S A, T M n.q. di coniuge erede legittima del fu S N: tutti rappresentati e difesi dall’avv. F M e con lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio legale Colonnelli-Mariotti, in via di Torre Argentina nr.47 ;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;



per l'accertamento

previa disapplicazione della circolare ministeriale in data 20.12.1999, del diritto di ciascun ricorrente a percepire, con decorrenza 1.6.1999, l’indennità giornaliera prevista ex art.9 c.1 del d. .P.R. n.395 del 31.7.1995, come modificato ed integrato dall’art.11 c.1 del d.P.R.nr.254 del 1999, per il servizio di vigilanza esterna che ogni ricorrente ha espletato ed espleta presso il posto fisso di Polizia del Nosocomio di assegnazione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 5.11.2009 la relazione del Consigliere P M ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

I ricorrenti, Assistenti capo della P.S., in forza al Commissariato “Centrale” di Catania e stabilmente assegnati al c.d. “posto fisso” di polizia presso i nosocomi in gravame indicati, hanno, col ricorso in epigrafe, adito questo Tribunale al fine di vedersi corrisposta l’indennità per “servizi esterni” riconosciuta dall’art.11 del d.P.R. n.254 del 1999; tanto previa l’eventuale disapplicazione di una circolare ministeriale del 1999 che esclude sia indennizzabile, col trattamento rivendicato, il servizio reso in via ordinaria presso uffici della P.S. allocati negli Ospedali.

E’ stato dedotto unicamente il motivo di violazione di legge ed eccesso di potere rilevandosi che l’Ospedale è struttura certamente terza rispetto alla Questura o ad un Commissariato di Polizia e che l’indennità de qua viene corrisposta a colleghi che prestano ordinario servizio in strutture quali il C.C.I.S.S. di Saxa Rubra ovvero l’ispettorato della P.S. “Viminale”.

L’amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo a causa della sua genericità; altra eccezione sollevata è quella della prescrizione relativamente ai ratei maturati nel periodo che precede i cinque anni dalla proposizione del gravame. Nel merito è stata sostenuta l’infondatezza della pretesa attorea.

All’udienza del 5.11.2009 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.



DIRITTO

Col ricorso collettivo in epigrafe gli odierni ricorrenti, ordinariamente impiegati presso il posto fisso di polizia in nosocomi della città di Catania, hanno chiesto l’accertamento del loro diritto a percepire, con decorrenza 1.6.1999, l'indennità di turnazione spettante - a mente dell'art. 11 del d.P.R. n. 254 del 1999, - al personale impiegato nei cc.dd. "servizi esterni"; e cioè al personale “impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”.

Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni sollevate dalla resistente amministrazione risultando il ricorso infondato. Ciò premesso alla soluzione della quaestio juris costituente il punto focale dell'odierna controversia giovano la delineazione del quadro normativo di riferimento ed i principi affermati da questo Tribunale e dal Giudice di appello su fattispecie del tutto similari a quella in trattazione.

L’indennità per servizi esterni è stata introdotta dall’art. 12 comma 1 del DPR 5.6.1990 n. 147 il quale così recita: “ Il supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975 n. 135, nella misura stabilita dall'art. 7, comma 1, del DPR 10 aprile 1987 n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1 luglio 1990.”

Successivamente è intervenuto in materia l’art. 9 comma 1 del DPR 31.7.1995 n. 395, il quale così recita: “1. A decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è

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