TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-04-13, n. 202306404
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Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 06404/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13176/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13176 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S P, D D, rappresentati e difesi dagli avvocati F S, S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
Alitalia Cityliner S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel procedimento avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti in qualità di commissari straordinari di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7.3.2023: del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5.1.2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. S P e l’avv. D D hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel procedimento avente ad oggetto la liquidazione dei compensi spettanti in qualità di commissari straordinari di Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria.
I ricorrenti hanno esposto di aver svolto, il primo (prof. P) “ da maggio 2017 a dicembre 2019 ” ed il secondo (avv. Discepolo) “ da dicembre 2018 a dicembre 2019, il gravoso compito di amministrare nel momento storicamente ed economicamente più complicato della vita aziendale, la compagnia di bandiera simbolo dell’aviazione italiana ”; hanno soggiunto che “ per tale attività, sulla base di quanto si illustrerà nel prosieguo, i ricorrenti hanno maturato i seguenti compensi: € 7.925.664 per il prof. P e € 3.211.667 per l’avv. Discepolo. Rispetto agli importi maturati come sopra indicati, il MISE ha autorizzato la liquidazione solamente di una minima parte a titolo di acconto, pari a € 623.342 per quanto riguarda il prof. P e € 240.658 con riferimento all’avv. Discepolo ” (cfr. pag. 2).
I ricorrenti hanno, poi, richiamato la disciplina amministrativa che legittimerebbe i compensi, nei termini a loro dire spettanti, evidenziando che “ gli importi e i calcoli sopra descritti (…) sono il frutto del dialogo intercorso con il Ministero che, a fronte delle ultime istanze formulate dai ricorrenti in merito ai loro compensi in data 29 maggio 2020 (…), ha di seguito richiesto loro delucidazioni esclusivamente in relazione a due voci per il periodo 05.12.2018-06.12.2019 ” (cfr. pag. 12), ma procedendo, poi, alla liquidazione di importi minimali, oggetto di odierna contestazione rispetto alle istanze di liquidazione proposte.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (28.11.2022).
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 7.3.2023 i ricorrenti hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5.1.2023, con cui, per quanto interessa il presente giudizio, si è “ disposta la liquidazione definitiva del compenso spettante (…) quali Commissari straordinari delle società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A ed Alitalia Cityliner S.p.A, entrambe in amministrazione straordinaria, quantificato nella misura seguente: (…) per la società Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A - in amministrazione straordinaria, a fronte dell’attività dai medesimi svolta, si liquida, in via definitiva, l’importo determinato, per ciascun Commissario, con il precedente provvedimento ministeriale del 15 ottobre 2020; (…) per la società Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, in applicazione della percentuale del 50% all’importo spettante sulla base dei criteri indicati in premessa, e precisamente: (…) prof. S P, per l'attività svolta quali Commissari straordinari nel periodo dal 2 maggio 2017 al 6 dicembre 2019, l’importo omnicomprensivo di euro 206.383,76 (…), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario; (…) a favore dell’Avv. D D, per l'attività svolta quale Commissario straordinario nel periodo dal 5 dicembre 2018 al 6 dicembre 2019, l’importo omnicomprensivo di euro 87.933,95 (…), al lordo dei contributi previdenziali, assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario ”.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1°) violazione dell’art. 2, comma 2 del DL 347/2003; del DM 3.11.2016; degli artt. 3, 10, 11, 41, 97 e 117, comma 1 della Costituzione; dei principi di legittimo affidamento, libertà di iniziativa economica, buona fede, correttezza; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
I ricorrenti hanno contestato che non si sarebbe potuto prescindere dalla “ applicabilità della “vigente normativa”, ossia quella dettata nella materia de qua dal d.m. 3.11.2016. La pretesa del Ministero di determinare ex post le regole di ingaggio dei commissari si pone, al contrario, in