TAR Genova, sez. II, sentenza 2011-02-03, n. 201100215
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N. 00215/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01204/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1204 del 2010, proposto da:
Il Biscione Societa' Cooperativa Sociale Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. E R, M Z, con domicilio eletto presso E R in Genova, via Cesarea, 2/41;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-;
per l’accesso
a tutta la documentazione posta a fondamento del verbale di accertamento n. 34 02 000119504 – inadempienza n. 519 Isp. datato 24.08.2010 e notificato alla ricorrente a mezzo posta il 27.08.10;
nonché
per l’annullamento del diniego all’accesso prot. U n. 3400 4/11/2010 0130975 INPS Direzione Provinciale di Genova – Unità di processo aziende con dipendenti del 3.11.10, notificato un mezzo posta il 08.11.10;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 notificato il 26 novembre 2010 la Società Cooperativa Sociale ONLUS Il Biscione esponeva di aver ricevuto il verbale di accertamento dell’I.N.P.S. indicato in epigrafe con il quale le si contestavano l’elusione di rapporti di lavoro subordinato con gli psicologi -OMISSIS- e -OMISSIS-, rapporti rappresentati come di tipo autonomo libero professionale, con il conseguente addebito della somma complessiva di € 87.999,00 a titolo di contributi omessi, somme aggiuntive e sanzioni.
La Fondazione ha quindi presentato ricorso in via amministrativa ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 23.4.2004, n. 124 al Comitato regionale per i rapporti di lavoro della Liguria, e, al fine di spiegare attività difensiva in tutte le sedi, con istanza in pari data (23.09.2010) ha presentato alla direzione della sede I.N.P.S. di Sestri Ponente istanza di accesso (doc. 2 delle produzioni 10.12.2010 di parte ricorrente) volta a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione posta a base del verbale di accertamento, incluse le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati.
L’I.N.P.S. ha negato l’accesso con la nota 3.11.2010 (doc. 4 delle produzioni di parte ricorrente), con la motivazione secondo cui l’art. 17 l’allegato A al regolamento I.N.P.S. per la disciplina del diritto di accesso 16 febbraio 1994 n. 1951 stabilisce che la tutela alla riservatezza trovi applicazione per le tipologie di atti e documenti indicati nell’allegato A, il quale contempla tra i documenti sottratti all’accesso a tale scopo, le “dichiarazioni rilasciate da lavoratori che costituiscano base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni e ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi”.
Con il ricorso in epigrafe la Fondazione agisce dunque per l’annullamento dell’atto di diniego e per l’accertamento del diritto all’accesso alla documentazione richiesta, della quale chiede disporsi l’esibizione.
Nella camera di consiglio del 2 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 24 comma 7 della L. n. 241/1990, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Dunque nel caso di specie, a fronte della necessità della ricorrente di acquisire i documenti per esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, il diritto alla riservatezza dei terzi, non involgendo neppure dati sensibili o giudiziari, appare senz’altro soccombente, sulla base di una comparazione degli interessi stabilita direttamente dalla legge e non suscettibile di essere diversamente operata dall’amministrazione pubblica, nell’esercizio di un potere discrezionale che non le è stato conferito (T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, 4.4.2008 n. 497;T.A.R. Puglia-Lecce, II, 27.7.2007 n. 3016;T.A.R. Veneto, I, 6.2.2006 n. 301;T.A.R. Liguria, II, 13.52009 n. 1033;id., 10.5.2006 n. 440).
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.