TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2021-09-23, n. 202102010

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, decreto collegiale 2021-09-23, n. 202102010
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202102010
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2021

N. 00656/2021 REG.RIC.

N. 02010/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00656/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso numero di registro generale 656 del 2021 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Monza 16;


contro

Ministero dell'Interno - Questura Milano in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Milano in data 19 gennaio 2021 e notificato all'interessato in data 26 febbraio 2021, con il quale è stato disposto il rigetto del rinnovo del titolo di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato accolta con Decreto di questo Tribunale -OMISSIS-;

Vista la costituzione con deposito di documentazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale -OMISSIS-del 2021 di accoglimento provvisorio della domanda di sospensione ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione;

Visto il decreto di questo Tribunale -OMISSIS-del 2021 di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso a seguito del deposito da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato della revoca del provvedimento impugnato;

Vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per patrocinio a spese dello Stato avanzata dall’avv. A F per la rappresentanza e la difesa del Sig. -OMISSIS- nel giudizio R.G. n.656 del 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2021 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed udito il difensore dell’Amministrazione come da verbale;


Considerato che la pretesa di parte ricorrente non può essere ritenuta manifestamente infondata;

Visto l’art.82 del d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei «valori medi delle tariffe professionali vigenti», tenuto conto dell’«impegno professionale»;

Visto l’art.4, comma 1, del D.M. n. 55/2014, a tenore del quale «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all’80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento»;

Visto l’art.130 del d.P.R. n. 115/2002 che, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’art.130 del d.P.R. n. 115/2002, che è congrua la determinazione in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00) della somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio, definito con decreto di questo Tribunale -OMISSIS-del 2021 di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso,

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