TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-08, n. 202303545

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-08, n. 202303545
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303545
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 03545/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02937/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2937 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Cooperativa "Vivere Meglio" e S.T.A.T. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di San Nicola Manfredi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della nota prot. n° 4183 del 13.05.2022 del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi;

della nota prot n° 3894 del 5.05.2022, del Dirigente del Settore Tecnico LL.PP. ed Urbanistica del Comune di San Nicola Manfredi a sua volta richiama la nota n.554 del 25.01.2022;

con le quali il Comune di San Nicola Manfredi ha disposto e confermato il provvedimento della ―sospensione dei lavori HOUSING SOCIALE – Progetto Vivere Meglio Via Giardino‖, intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’‖EX Tabacchificio Parrella‖ per la realizzazione di abitazioni antisismiche;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

NONCHE’

per la declaratoria del diritto ad ottenere il titolo edilizio perfezionatosi;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della determinazione del responsabile dell’area lavori pubblici del Comune di San Nicola Manfredi n. 14 Reg. Serv. del 05.07.2022 – n 91 Reg Gen. Del 05.07.2022, notificata a mezzo pec in pari data;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;

NONCHE’

per la declaratoria del diritto ad ottenere il titolo edilizio perfezionatosi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Nicola Manfredi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe le ricorrenti (Cooperativa “Vivere Meglio” e STAT s.r.l.) hanno impugnato il provvedimento del 13 maggio 2022 con il quale il Comune di San Nicola Manfredi ha disposto la sospensione dei lavori in relazione all’intervento << di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell’”ex Tabacchificio Parrella” per la realizzazione di abitazioni antisismiche >>.

Premettono le ricorrenti che:

- in data 5 febbraio 2020 la società STAT presentava al Comune di San Nicola Manfredi una << proposta di convenzione – art. 28/bis d.p.r. 380/01 smi – per l’esecuzione di intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione dell' “ex TABACCHIFICIO PARRELLA”, per la realizzazione di abitazioni antisismiche, anche con destinazione sociale di cui alla L.R. Campania 19/09 >>, allegando ad essa: il contratto preliminare del 30 ottobre 2019 di acquisto dell’ex Tabacchificio Parrella, la relazione tecnico – descrittiva, gli elaborati progettuali e rendering; la tavola piano quota 0 e lo schema di convenzione;

- nel corso degli incontri con l’amministrazione emergeva l’esistenza sul sito di intervento di due possibili vincoli (uno, ambientale, per la presenza di amianto e, uno paesaggistico, per la vicinanza a meno di 150 metri del rivolo del torrente San Nicola);

- pertanto, si conveniva di indire una Conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990 per l’acquisizione dei relativi pareri;

- in data 20 novembre 2020 il dirigente del Settore indiceva la suddetta Conferenza, convocando l’ARPAC (per la questione dell’amianto) e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Benevento (per il vincolo paesaggistico) avvisando che << ...la documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a tal fine utili trasmessi dal richiedente con la nota in premessa vengono allegati alla presente >> e che << ...la mancata comunicazione della determinazione nei termini, o la determinazione non motivata e non pertinente con l’oggetto della Conferenza, equivalgono ad assenso senza condizioni… >>;

- nelle more, da un accertamento storico effettuato dalla società emergeva la possibilità della insussistenza del vincolo paesaggistico (in particolare, si veniva a conoscenza che << alla data del 6 settembre 1985 il Comune di S. Nicola Manfredi era sprovvisto dello strumento urbanistico, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e che l’edificio già esistente, ricadeva nel centro edificato perimetrato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come riportato a pag. 14 della Relazione del PUC approvato nel 2019 con parere favorevole della Sovrintendenza, ovvero rientrava nella perimetrazione del Programma di Fabbricazione (PdF) approvato dalla Regione Campania il 23.04.1974 con Decreto. n. 23, pubblicato il 16.07.1974 prot. 1.065 >>);

- pertanto, con nota del 15 marzo 2021 si chiedeva al Comune di San Nicola Manfredi e alla Sovrintendenza, in via istruttoria, di conoscere << se, alla luce di quanto sopra, l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Tabacchificio PARRELLA, già esistente alla data del 23.04.1974 (approvazione PdF), fosse escluso dal vincolo di cui all’art. 142 comma 1) d.lgs 42/04 >>;

- con nota del 9 aprile 2021 (ossia oltre i termini perentori fissati dal Comune in sede di indizione della Conferenza di servizi), la Soprintendenza, nel richiamare una propria precedente missiva del 10 marzo 2021 e nel chiedere integrazioni documentali, chiariva di dover esprimere il proprio parere sull’intervento, in applicazione dell’art. 146, comma 7 d.lgs 42/04;

- in data 14 maggio 2021 la Soprintendenza reiterava la richiesta di documentazione;

- in data 19 maggio 2021 la STAT, nell’evidenziare quanto già accertato e, comunicato al Dirigente del Comune di San Nicola Manfredi in data 15 marzo 2021, nonché, nel sottolineare sia la violazione dei termini perentori di cui alla indetta Conferenza di servizi che del procedimento per essa previsto, richiedeva alla Sovrintendenza la conferma dell’esclusione di ogni parere paesaggistico al caso di specie, in applicazione dell’art. 142, comma 2 lett. c) d.lgs 42/04;

- in data 11 settembre 2021 la STAT chiedeva: 1) al dirigente comunale il rilascio dell’attestazione, in via telematica, della decorrenza dei termini del procedimento, con l’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del comma 2bis, dell’art. 20 della legge n. 241/1990; 2) alla Soprintendenza il rilascio dell’attestazione telematica della << decorrenza dei termini del procedimento, con l’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del citato articolo, del parere richiesto in data 15.03.2021 e reiterato in data 19.05.2021, relativamente all’intervento di demolizione e ricostruzione dell’ex Tabacchificio PARRELLA, nel Comune di San Nicola Manfredi, con esplicito silenzio assenso sull’esclusione del vincolo ex-art. 142 comma 1 lett. c) D.Lgs 42/2004 >>;

- in data 28 settembre 2021, decorsi i 10 giorni prescritti dal citato comma 2bis dell’art. 20, la STAT sottoscriveva la dichiarazione sostitutiva relativamente all’esclusione del vincolo di cui all’art. 142, comma 1 lett. c, in applicazione del

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