TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-07-18, n. 201901045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901045
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/07/2019

N. 01045/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01607/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1607 del 2018, proposto da G L &
Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Altamura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

previa concessione di misure cautelari

e per la dichiarazione: 1) della sopravvenuta parziale impossibilità (a causa dell'inadempimento o della mora del Comune o per impossibilità oggettiva) della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica sottoscritta il 17.1.2013 (atto notaio Stigliano, rep.63201);
2) del diritto della ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di costruire per l’edificazione del fabbricato previsto nella predetta convenzione urbanistica con la “monetizzazione” di parte delle aree a standard o di parte delle opere di urbanizzazione e condanna del Comune di Altamura al rilascio dello stesso P.d.C.;
3) in via alternativa o subordinata, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio e la dichiarazione dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione resistente in merito alla conclusione del procedimento relativo al rilascio del P.d.C .;
4) ai sensi dell'art. 31, comma 3. c.p.a., per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di costruire per la edificazione del fabbricato previsto nella predetta convenzione urbanistica con la “monetizzazione” di parte delle aree a standard o di parte delle opere di urbanizzazione e la condanna del Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c), c.p.a., al rilascio dello stesso P.d.C.;
5) in via ulteriormente subordinata alle domande di cui al punto precedente, perché sia ordinato al Comune di Altamura di provvedere sulle richieste della ricorrente entro il termine di 30 giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
6) in ogni caso, per l’accertamento dei danni subiti dalla ricorrente e la condanna del Comune di Altamura al risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le successive memorie della ricorrente società;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive del Comune di Altamura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - La privata proprietaria di una porzione di suolo stralciata dal Piano di lottizzazione (P.d.L.) del 1999 per la zona Parco San Giuliano, maglia 30, del Comune di Altamura, presentava una proposta di P.d.L. a completamento di maglia, che veniva approvata con delibera di C.C. n. 55 del 24.5.2012. Tale porzione di suolo era poi trasferita alla ricorrente G L &
figli S.r.l. (che acquistava anche un relitto stradale confinante di mq. 150) e, con atto notaio Stigliano del 17.01.2013 rep. n. 63201, veniva sottoscritta con il Comune la convenzione urbanistica, cui era allegata la planimetria dell'area interessata, riguardante il lotto di proprietà della ricorrente società (riportato in catasto al foglio di mappa 164, p.lle 2332, 2340, 2342), avente una superficie catastale di mq.

1.543 ed una potenzialità massima di superficie pari a mq 403,64 e di volumetria pari a mc 2.453,16, nonché con la previsione di aree a standard da cedere gratuitamente al Comune di Altamura per opere di urbanizzazione primaria (porzione di strada di mq 127 in catasto terreni, fgl.164, p.lla 2343, posta su via Belgrado;
ulteriore area per una superficie complessiva di mq 443,00 in catasto terreni, foglio 164, p.lle 2331, 2341, 2344). In data 24 luglio 2014, il Dirigente comunale del III Settore disponeva il rilascio alla ricorrente del permesso di costruire sull'intervento proposto, subordinato a un’integrazione documentale ed all'acquisizione del parere della competente Autorità di Bacino « atteso che l'intervento ricade in area a rischio 2 del Piano Stralcio per la difesa del rischio idrogeologico ». La ricorrente provvedeva a depositare la documentazione richiesta, mentre l’Autorità di Bacino, dopo aver accertato che, in caso di cedimento della cavità posta su via Parigi (all'esterno delle aree interessate dal P.d.L. a completamento) non ci sarebbe stata alcuna ripercussione sul fabbricato previsto sull'area di proprietà della ricorrente, esprimeva parere favorevole all'intervento con la prescrizione che « preliminarmente alla realizzazione delle opere venga bonificata la cavità posta su via Parigi ». Con la delibera del 16 giugno 2016, la Giunta comunale autorizzava la società ricorrente, quale soggetto attuatore, alla realizzazione della volumetria di edilizia residenziale pubblica. Il 20 settembre 2016, con atto notaio Speranza, rep. n.83736, era sottoscritta la convenzione urbanistica relativa all’intervento di edilizia economico-popolare convenzionata. Sennonché, il Comune di Altamura decideva di inoltrare, in data 28.11.2016, una richiesta di chiarimenti all'Autorità di Bacino per chiedere ragguagli su quali fossero le opere la cui realizzazione fosse subordinata alla bonifica della cavità su via Parigi e la richiesta era riscontrata in data 20.12.20106 dal dirigente dell'Autorità, il quale precisava che il rilascio del P.d.C. per la realizzazione del fabbricato era subordinato alla bonifica della cavità posta su via Parigi. Sulla base di tale precisazione, in data 30.12.2016, il dirigente del Comune inviava alla ricorrente una soprassessoria a tenore della quale non era possibile procedere al rilascio del titolo abilitativo prima dell'avvenuta bonifica della cavità individuata lungo via Parigi. La ricorrente inviava una diffida a provvedere, precisando che avrebbe realizzato le opere di urbanizzazione aggiuntive su via Belgrado (strada non interessata dai cedimenti della cavità di via Parigi). Tale diffida rimaneva priva di riscontro, sicché la ricorrente è insorta, con ricorso notificato il 5.12.2018 e depositato il 28.12.2018, per chiedere l’accertamento e per la dichiarazione: 1) della sopravvenuta parziale impossibilità (a causa dell'inadempimento o della mora del Comune o per impossibilità oggettiva) della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione previste nella convenzione urbanistica sottoscritta il 17.1.2013 (atto notaio Stigliano, rep.63201);
2) del diritto della ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di costruire per l’edificazione del fabbricato previsto nella predetta convenzione urbanistica con la “monetizzazione” di parte delle aree a standard o di parte delle opere di urbanizzazione e condanna del Comune di Altamura al rilascio dello stesso P.d.C.;
3) in via alternativa o subordinata, ai sensi dell'art. 31 c.p.a., per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio e la dichiarazione dell'obbligo di provvedere dell'Amministrazione resistente in merito alla conclusione del procedimento relativo al rilascio del P.d.C .;
4) ai sensi dell'art. 31, comma 3. c.p.a., per l’accertamento del diritto della ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di costruire per la edificazione del fabbricato previsto nella predetta convenzione urbanistica con la “monetizzazione” di parte delle aree a standard o di parte delle opere di urbanizzazione e la condanna del Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c), c.p.a., al rilascio dello stesso P.d.C.;
5) in via ulteriormente subordinata alle domande di cui al punto precedente, perché sia ordinato al Comune di Altamura di provvedere sulle richieste della ricorrente entro il termine di 30 giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia;
6) in ogni caso, per l’accertamento dei danni subiti dalla ricorrente e la condanna del Comune di Altamura al risarcimento. La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e principio di effettività della tutela;
2) natura giuridica delle convenzioni di lottizzazioni, diritti e obblighi che scaturiscono per le parti;
3) completamento delle opere di urbanizzazione all'interno del comparto «30» e diritto al rilascio del titolo edilizio per le aree cosiddette intercluse;
4) inadempienza del Comune di Altamura e conseguenze.

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune intimato per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso, nonché la sua improcedibilità a seguito del rilascio del permesso di costruire SUE/PdC 60/2013 del 10 maggio 2019, a firma del Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Altamura.

Con memoria conclusiva, la ricorrente insiste sulla domanda risarcitoria.

Il Comune, nelle repliche, eccepisce la tardività della memoria conclusiva della ricorrente.

All’udienza del 10 luglio 2019, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile e infondato.

III – Non vi è dubbio che il rilascio da parte del Comune del permesso di costruire SUE/PdC 60/2013 del 10 maggio 2019 abbia determinato la perdita dell’interesse della ricorrente a vedere accolti i suoi motivi, eccezion fatta per la domanda risarcitoria.

IV – Con riguardo a quest’ultima, va detto che essa è inammissibile per genericità, atteso che non indica nessuno degli elementi integranti il danno risarcibile ( eventus damni , nesso causale, elemento soggettivo della responsabilità, quantificazione del danno) ed è, comunque, infondata.

V - La natura della responsabilità extracontrattuale ha per conseguenza che grava sul danneggiato l’onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria e, in particolare, dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) e di quelli di carattere soggettivo, dolo o colpa del danneggiante (cfr.: Cons. Stato IV, 4.4.2013, n. 4452;
id. V, 13.1.2014, n. 63;
TAR Lazio – Roma, 12.4.2016, n. 4329;
TAR Puglia – Bari, 19.10.2017, n. 1053).

VI – Ad ogni modo, nel comportamento del Comune non si ravvisa alcuna anomalia. L’Autorità di Bacino, competente per le verifiche, esprimendo parere favorevole all’intervento della ricorrente ditta, ha subordinato l’assenso all’opera di bonifica della cavità posta su via Parigi. Non ha fondamento la tesi a tenore della quale, dato che il parere era favorevole, andava inteso nel senso che “ le opere la cui realizzazione era da ritenersi subordinata alla bonifica della cavità erano quelle sensibili ad eventuali cedimenti e collassi ”, perché nel novero di quelle aree era comunque compresa anche l’area oggetto del richiesto P.d.C. della ricorrente. Il Comune resistente non poteva ignorare la comunicazione dell’Autorità di Bacino del 26.5.2014, a tenore della quale “… è emersa una criticità idrogeologica in prossimità dell’area di intervento architettonico proposto dalla ditta G L e figli srl;
Tale criticità, individuabile in corrispondenza di una cavità intercettata lungo via Parigi, non è stata specificata nello studio di compatibilità idrogeologica trasmesso dalla Ditta G L e figli srl a corredo dell’istanza di compatibilità idrogeologica ex art. 33 delle norme di attuazione del PAI;… la presenza di tale cavità, se non adeguatamente bonificata, può interferire negativamente con la realizzazione del fabbricato
”. Pertanto, si può ritenere che il Comune abbia operato correttamente.

VII – Per quel che concerne il ritardo nel rilascio del permesso di costruire, va detto che il cosiddetto “danno da ritardo” ha trovato riconoscimento normativo con la legge n. 69/2009, la quale ha introdotto nella legge n. 241/1990, sul procedimento amministrativo, l’art.

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