TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-03-17, n. 201700536
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Pubblicato il 17/03/2017
N. 00536/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01920/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2015, proposto da:
T D M, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso delle Province, 203;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Commissione Centrale per gli esami di Avvocato c/o Ministero della Giustizia, Sottocommissione per gli esami di Avvocato c/o la Corte D'Appello di Catania, I Sottocommissione per gli esami di Avvocato c/o la Corte D'Appello di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di cui al verbale n. 12 del 15.04.15 redatto dalla I^ sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, riguardante la correzione degli elaborati scritti della ricorrente, giudicati non sufficienti per l’accesso alla prova orale;
di ogni provvedimento preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la Dottoressa Di Modica Tiziana ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, l’esito non favorevole della correzione delle prove scritte dalla stessa sostenute nel mese di dicembre 2014, presso la Corte d’appello di Catania, per ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato;
Rilevato che il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con memoria di mera forma al fine di resistere e sostenere la legittimità degli atti adottati;
Considerato che con ordinanza n. 837/2015 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare allegata al ricorso, ritenendo fondata la censura riguardante la motivazione del provvedimento valutativo espressa solo in forma numerica, e disponendo di conseguenza una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, da eseguirsi ad opera della Commissione in diversa composizione;
Considerato che, in vista dell’udienza di trattazione del merito della causa, parte ricorrente ha dichiarato che, a seguito della eseguita ricorrezione, gli elaborati scritti sono stati giudicati sufficienti, di guisa che è stato effettuato anche l’esame orale, positivamente superato, con la consequenziale propria iscrizione all’albo degli avvocati;
Considerato che all’odierna udienza è stato anche depositato il verbale della Commissione attestante l’avvenuto superamento dell’esame;
Rilevato che con la predetta ultima memoria parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio in esame, insistendo sul rimborso delle spese processuali;
Ritenuto di poter condividere, almeno negli effetti, la conclusione da ultimo prospettata dalla ricorrente, e di dover quindi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse processuale, trovando applicazione nella fattispecie in esame l’articolo 4, co. 2 bis, del D.L. 115/2005 - come introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005 - laddove stabilisce che “ Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ”;
Considerato che, in relazione a simili fattispecie, consolidata giurisprudenza afferma che “ La disciplina speciale di cui all'art. 4 comma 2 bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115, convertito in L. 17 agosto 2005 n. 168, comporta, a guisa di "factum principis", effetti irreversibili: cioè, è la legge stessa a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali (ivi comprese le ordinanze cautelari) o di autotutela, il conseguimento dell'abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono. Sicché va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato .” ( ex multis , Tar Napoli 581/2010);
Ritenuto di poter compensare le spese processuali fra le parti, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali che, almeno all’epoca di adozione dell’atto impugnato, sussistevano in tema di motivazione delle valutazioni delle prove d’esame.