TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2010-06-30, n. 201001368
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N. 01368/2010 REG.SEN.
N. 03213/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3213 del 2000, proposto da:
Omnitel Pronto Italia Spa, rappresentata e difesa dall'avv. C B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M G in Catanzaro, via A. Turco N.71;
contro
Comune di Rossano, rappresentato e difeso dall'avv. G S, domiciliato d’ufficio, in mancanza di rituale elezione di domicilio nel comune di Catanzaro, presso la segreteria di questo Tribunale;
Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Rossano;
nei confronti di
L C;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia, della nota prot.n. 3730 del 25/8/2000 del Comune di Rossano con la quale veniva comunicato, in virtù del parere sfavorevole della Commissione edilizia Comunale, il diniego implicito di concessione per l’installazione di una stazione radio base;della nota prot. 3488 del 9/8/2000 con la quale si comunicava il parere della Commissione edilizia;del parere della Commissione edilizia del 18/7/2000, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolare il P.R.G., riadottato con delibera del C.M. n. 26 del 9/6/2000, nella parte in cui pone divieti di localizzazione ed individua una apposita area per l’installazione di antenne e ripetitori vari
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rossano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2010 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Omnitel Pronto Italia spa, concessionaria del pubblico servizio per l’installazione e la gestione della seconda rete di telefonia mobile con sistema denominato G.S.M., impugna il diniego di concessione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base sul fabbricato Hotel Europa, situato sulla strada statale 106 Ionica.
Il suddetto diniego risulta motivato sulla scorta del parere negativo della Commissione edilizia, anch’esso impugnato, in considerazione della prevista individuazione, da parte del PRG adottato con delibera n. 26 del 9/6/2000, di un’apposita area per l’installazione di dette opere.
Avverso i suddetti atti la ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge 241/90 per mancata definizione del procedimento, iniziato su istanza della ricorrente, con provvedimento espresso;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 1150/42 – eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, violazione dell’art. 3 della legge 241/90 – violazione dell’art. 5 della legge 249/97 – erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto - istruttoria insufficiente, in quanto, l’opera da assentire, trattandosi di opera di urbanizzazione primaria, è compatibile con qualsivoglia destinazione urbanistica dell’area e che in assenza di specifici divieti contenuti nel prg generale la concessione per tali impianti deve ritenersi atto dovuto;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale – violazione del principio di legalità e tipicità degli atti amministrativi, in quanto non potrebbe trovare applicazione per l’istanza di concessione avanzata dalla ricorrente la disposizione del piano regolatore adottata successivamente.
Conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
Si è costituito il Comune per resistere nel merito.
Con memoria depositata il 27 aprile 2010 il Comune fa presente che, a seguito dell’ordinanza n. 61/2001 con la quale questo Tribunale ha accolto la richiesta misura cautelare, l’amministrazione resistente si è definitivamente pronunciata sull’istanza n. 2662/2000 della Omnitel Pronto Italia rilasciando alla stessa, in data 29/3/2001, l’autorizzazione ad eseguire i lavori di installazione della stazione radio base BTS richiesta.
Conclude pertanto chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla pubblica udienza del 7 maggio 2010 la difesa della ricorrente dichiara a verbale la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce della dichiarazione fatta dalla difesa della ricorrente, di cessazione della materia del contendere, non può che prendere atto della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad una pronuncia di merito.
Sussistono, anche alla luce dell’intervenuta tempestiva ottemperanza alla disposta misura cautelare, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giustizia.