TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400073

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400073
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400073
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00073/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2023, proposto da
V B, R M, P M, L D M, P D P, G F e R F, rappresentati e difesi dagli avvocati G B e C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Rivisondoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alberico II n. 33;

per l’annullamento

della deliberazione n. 8 del 20 giugno 2023, con la quale il Consiglio Comunale di Rivisondoli ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Rivisondoli per il triennio 2023/2025.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rivisondoli;

Visti gli articoli 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nella qualità di residenti nel Comune di Rivisondoli (cfr. autocertificazioni prodotte sub allegato 3 dell’indice di parte ricorrente), hanno domandato l’annullamento della deliberazione n. 8 del 20 giugno 2023, pubblicata in data 5 luglio 2023, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione del Comune di Rivisondoli per il triennio 2023/2025.

Secondo i ricorrenti la deliberazione impugnata sarebbe affetta da nullità, siccome approvata sulla scorta di un parere reso in data 5 giugno 2023 dal revisore contabile già cessato dall’incarico e sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20 giugno 2023.

Ha resistito al ricorso il Comune di Rivisondoli e ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per carenza delle condizioni dell’azione di annullamento.

Con memoria depositata in data 10 gennaio 2024, i ricorrenti hanno replicato alla predetta eccezione.

Alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere, sollevata dal Comune Rivisondoli con memoria depositata in data 29 gennaio 2023, deve essere accolta.

L’articolo 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dispone che allo schema di bilancio di previsione finanziario degli enti locali è allegata la relazione del collegio dei revisori dei conti (revisore unico nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 234, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Ai sensi dell’articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’organo di revisione contabile “si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”, che i ricorrenti assumono essere state violate.

Gli articoli 162 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, configurano la deliberazione con la quale il Consiglio comunale approva il bilancio di previsione dell’ente come atto generale, obbligatorio e fondamentale per la gestione finanziaria e contabile dell’ente.

Dalla natura di atto programmatico di gestione discende pertanto che l’adozione della deliberazione di approvazione del bilancio previsionale non è idonea ad arrecare un diretto pregiudizio ai cittadini residenti aventi diritto di voto.

I ricorrenti si sono limitati a censurare le modalità di formazione della deliberazione di approvazione del bilancio previsionale, senza prospettare la titolarità di una situazione soggettiva qualificata, diversa dal mero interesse al ripristino della legalità violata, che sarebbe stata lesa dalla sua adozione.

La legittimazione dei cittadini residenti ad impugnare la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio previsionale dell’ente non rientra inoltre nella eccezionale fattispecie sostitutiva di azione popolare, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale “Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune”, al fine di sopperire all’inerzia dello stesso: l’esercizio di tale azione sostitutiva deve infatti ritenersi precluso ove il comune abbia espresso la propria volontà attraverso l’emanazione di una deliberazione.

Non è dunque configurabile la legittimazione dei cittadini residenti, aventi diritto di voto, ad impugnare la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione, legittimazione che sussiste solo in capo ai consiglieri comunali che facciano valere una lesione delle prerogative del proprio ufficio.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Rivisondoli, nella misura indicata nel dispositivo.

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