TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-11, n. 202302320
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Testo completo
Pubblicato il 11/07/2023
N. 02320/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01707/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1707 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato V T, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Carini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M F, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Capo Ripartizione VII sanatoria e abusivismo edilizio n. -OMISSIS-, notificata il 07.04.2017, che accerta la mancata ottemperanza all'ordinanza n. -OMISSIS-.
- ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione del Sindaco del Comune di Carini n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 maggio 2023 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso all’esame, notificato il 6 giugno 2017 e depositato il successivo 8 luglio, ha ad oggetto l’ordinanza del Capo Ripartizione VII del Comune di Carini n. -OMISSIS-, con cui è stata accertata l’inottemperanza dell’ordine a demolire n. -OMISSIS-, avente ad oggetto le seguenti opere, eseguite presso un manufatto a due elevazioni fuori terra, sito in Carini ed identificato in catasto al-OMISSIS-:
“- una struttura intelaiata in cemento armato come consolidamento al piano terra e la chiusura con tompagni di blocchetti in conci di tufo del preesistente portico, oltre alla realizzazione di una scala in cemento per l’accesso al primo piano;
- solaio di interpiano in latero cemento;
- solaio di copertura del primo piano in travi e tavole;
- tompagnamento con blocchetti di pomicemento della preesistente terrazza” (così il provvedimento impugnato).
Avverso la menzionata ordinanza, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.