TAR Firenze, sez. III, sentenza 2017-11-03, n. 201701337
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Pubblicato il 03/11/2017
N. 01337/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Teva Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati R B e M R R V, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;
contro
Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Regione Toscana non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Mylan S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati F P F, F J e C S e R V, con domicilio eletto presso lo studio Toscana Tar in Firenze, via Ricasoli, n. 40;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione del direttore dell’Area “Divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici” n. 386 del 15 marzo 2017, di aggiudicazione del lotto n. 958 (958 a.) alla controinteressata (principio attivo glatiramer acetato);
- del provvedimento, anche implicito, di ammissione alla gara di Mylan S.p.A. per il lotto n. 958 per conformità tecnica del farmaco Copemyl offerto;
- dei verbali di gara, delle risposte ai chiarimenti ove interpretate in modo incompatibile con i motivi di ricorso, della proposta di aggiudicazione e della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, in parte qua;
- degli atti presupposti, connessi e conseguenti;
nonché, quanto al contratto:
per la dichiarazione di inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto con Mylan S.p.A., in relazione al lotto n. 958 (principio attivo glatiramer acetato) e per il subentro della ricorrente nello stesso, alle condizioni offerte in gara da Teva Italia S.r.l. (“Teva Italia”);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TEVA ITALIA SRL il 31\5\2017 :
degli atti già impugnati con il ricorso principale anche, in parte qua e ove occorrer possa, della determinazione del direttore di area n. 622 del 19 aprile 2017 (doc. n. 12) nella parte in cui dispone il mantenimento "in graduatoria: ditta Mylan con la specialità Copemyl 20mg ad euro 8,70000/siringa".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Mylan S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2017 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria del 5/10/2017 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso, al Collegio non rimane che dichiararne l’improcedibilità.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.