TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-02-16, n. 202400528
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Pubblicato il 16/02/2024
N. 00528/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01598/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2022, proposto da
G &S Group S.r.l. Servizi Integrati per l'Ingegneria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste 36;
contro
Anas S.p.A.- Struttura Territoriale Sicilia- Ufficio per le Espropriazioni, in persona del responsabile pro tempore;
Anas S.p.A.-. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in persona del responsabile pro tempore, ambedue da considerarsi costituite in giudizio per iniziativa del legale rappresentante pro tempore di ANAS s.p.a., rappresentato e difeso dagli avvocati E M T e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – CIPE, in persona del suo Presidente pro tempore;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del Decreto Motivato n. 2, prot. n. 382211 del 08 giugno 2022, emesso ai sensi dell'art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 dal Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia (Dirigente Ufficio Espropriazioni) dell'Anas, con il quale è stata disposta l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio dei beni, nonché la relativa determinazione in via provvisoria dell'indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, per l'esecuzione dell'itinerario Ragusa – Catania, precisamente del collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 con la S.S. 115 e lo
svincolo della S.S. 194;
2) dell'avviso delle operazioni di immissione in possesso degli immobili e del relativo stato di consistenza, nonché del relativo verbale redatto, in esecuzione del suddetto Decreto, giorno 24 agosto 2022;
3) della Delibera n. 90 del 22 dicembre 2017 con la quale il C.I.P.E. ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio;
ed in via subordinata
per la condanna al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili e di Anas Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 il dott. G G R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con delibera n. 3 del 22 gennaio 2010 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – C.I.P.E. - ha approvato il progetto preliminare “ Itinerario Ragusa - Catania: ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 “di Chiaramonte” e della S.S. 194 “Ragusana dallo svincolo con la SS 115 allo svincolo con la SS 114 ” , ha apposto sulle aree interessate dal progetto – fra le quali rientra un lotto di terreno sito lungo la S.S. 514 al km 0+700 di proprietà della G &S Group s.r.l. ricorrente, società di servizi per le Compagnie Petrolifere - il vincolo preordinato all’esproprio e ha deliberato, quindi, di finanziare l’opera pubblica in questione. In data 6 aprile 2017 la S.A.R.C. (Società Autostrada Ragusa Catania) s.r.l. ha pubblicato l’avviso per l’avvio del procedimento finalizzato alla pubblicazione del Progetto Definitivo, alla procedura di verifica di ottemperanza e alla dichiarazione di pubblica utilità, al quale la G &S Group s.r.l. ha partecipato mediante osservazioni, con le quali si lamentava la mancanza del dovuto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati e della valutazione delle soluzioni tecniche alternative esistenti, economicamente più sostenibili, sia per i privati coinvolti che per la comunità.
Con delibera n. 90 del 22 dicembre 2017, quindi successivamente all’avviso per l’avvio del procedimento finalizzato alla pubblicazione del progetto definitivo, il C.I.P.E. ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, essendo il precedente decaduto in quanto avente durata di sette anni (entro i quali deve essere approvato il progetto definitivo, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità).
Con successiva delibera n.1 del 17 marzo 2020, mai comunicata alla G &S Group s.r.l., il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo “ Itinerario Ragusa – Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 “di Chiaramonte” e della S.S. n. 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114 ”.
Con Decreto Motivato n. 2, prot. n. 382211 del 08/06/2022 - notificato con nota prot. CDG 416501 del 26/06/2022 alla G&S Group s.r.l. Servizi integrati per l’ingegneria e alla Jonia Petroli s.r.l. -, emesso ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico Espropri per Pubblica Utilità, è stata disposta l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio dei suddetti beni immobili, nonché la relativa determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza.
Con ricorso notificato il 25/10/2022, la G &S Group s.r.l. - deducendo censure di: a) violazione degli artt. 20, 22 e 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990;b) violazione dell’art. 1 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in relazione alla determinazione (in tesi erronea) in € 93.589,00 della indennità provvisoria di espropriazione, ed in € 7.799.08 dell’indennità di occupazione finalizzata all’esproprio;c) violazione degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990, violazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001;d) violazione dell’art. 11 e 17 del D.P.R. n. 327/2001, violazione degli artt. 3, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e dell’art 165, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006 - ha impugnato:
1) il Decreto Motivato n. 2, prot. n. 382211 del 08 giugno 2022, emesso ai sensi dell’art. 22 bis del Testo Unico DPR 327/2001 dal Responsabile della Struttura Territoriale Sicilia (Dirigente Ufficio Espropriazioni) dell’Anas, con il quale è stata disposta l’occupazione anticipata finalizzata all’esproprio dei beni, nonché la relativa determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza, per l’esecuzione dell’itinerario Ragusa – Catania, precisamente del collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194;
2) l’avviso delle operazioni di immissione in possesso degli immobili e del relativo stato di consistenza, nonché del relativo verbale redatto, in esecuzione del suddetto Decreto, giorno 24 agosto 2022;
3) la Delibera n. 90 del 22 dicembre 2017 con la quale il C.I.P.E. ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
Si sono costituiti in giudizio gli intimati ANAS, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;anche se quest’ultimo esclusivamente al fine di chiedere la propria estromissione dal presente, giudizio a causa della totale assenza da parte sua di poteri amministrativi concretamente esercitati.
Le parti scambiavano fra loro ulteriori scritti defensionali, i quali tutti il Collegio valutava ai fini della decisione da assumere - ad eccezione della memoria di replica depositata da ANAS in segreteria il 08/02/2024, poiché tardivamente rispetto al termine stabilito dal primo comma dell’art. 73 c.p.a.
In data 15 febbraio 2024 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo avere dato avviso ai difensori delle parti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 73 c.p.a., del rilievo d’ufficio di un possibile parziale proprio difetto di giurisdizione relativamente alla parte della domanda costituita dal secondo motivo di ricorso.
I – Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha sostanzialmente contestato la correttezza della determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione e dell’indennità di occupazione finalizzata all’esproprio;anche se, a suo dire, “ non … per opporsi nel quantum alla determinazione dell’indennità , (ma perché) si vuole qui portare alla luce un aspetto, se vogliamo, preliminare al procedimento espropriativo stesso e che ne inficia la serietà, e dunque la sua legittimità: la profonda distanza tra la determinazione di un’indennità stimata su un terreno agricolo e quella stimata su un terreno su cui insiste un’area di servizio in piena attività, fa riflettere sulla scarsa e inadeguata istruttoria dell’intero procedimento, arrivando a chiedersi se questo sia idoneo o meno ad arrivare ad utile compimento ”.
Tuttavia, a fronte di questa preliminare dichiarazione d’intenti, la società ricorrente cosi formula in gravame la proprie censura:
“ L’Amministrazione, ai fini della quantificazione dell’indennità di esproprio, avrebbe dovuto tenere conto dei seguenti dati (calcolati nel 2017 e dunque certamente oggi in incrementati ulteriormente):
- valore degli impianti realizzati nell’area di servizio: € 1.500.000,00;
- valore del terreno e minimo annuo garantito: oltre al valore del terreno occorre tenere conto del minimo garantito al proprietario, pari ad € 30.000,00 annui quale canone versato per il contratto di locazione ad oggi in essere e valido sino all’anno 2044.
- lucro cessante, in nessun modo valutato, e al contrario di grande rilievo, considerato il reddito annuo generato dall’Area di Servizio e il correlato valore del contratto d’affitto del terreno.
L’indennità di occupazione - che assolve alla funzione di compensare medio tempore, per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento - è, ex art. 50 T.U. Espropri, per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, pari ad un dodicesimo d’indennità annua. Essendo, quindi, l’indennità di occupazione commisurata in funzione dell’indennità di esproprio, è agevole comprendere come anche questa debba rivalutata in termini nettamente maggiori ”.
Appare allora evidente come la contestazione della determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza da parte di ANAS non abbia valore soltanto strumentale, di indice rivelatore della (asserita) mancanza di “ serietà ” più in generale del procedimento amministrativo che ha condotto alla imposizione del vincolo finalizzato all’espropriazione sul terreno di proprietà della società ricorrente che si chiede al giudice adito di apprezzare: assumendo piuttosto il valore di una richiesta rivolta all’indirizzo di quest’ultimo di individuare la “giusta” misura d’entrambe. Dato però che la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di “ controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilita' ” ex lettera g) dell’art. 133 c.p.a., trova limite nella “ giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato parzialmente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito con riguardo alle censure di cui al secondo motivo di ricorso.
II – Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di violazione degli artt. 20, 22 e 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, in quanto il Decreto n. 2, prot. n. 382211 del 08 giugno 2022 avrebbe trascurato di “ motivare sulla doppia urgenza qualificata richiesta dalla legge … (con riguardo) n on solo (al) la natura particolare dell’opera da realizzare, ma anche (al)la particolare urgenza atta a giustificare l’occupazione, la quale non può legittimamente derivare da inadempimenti o ritardi della P.A .”
La tesi di parte ricorrente, seppur occasionalmente recepita da una giurisprudenza più risalente (si veda, in proposito, la sentenza n. 1745 del 3 ottobre 2005 del T.A.R. Calabria - Reggio Calabria, Sez. I), urta contro quello che si può definire l’orientamento giurisprudenziale senz’altro prevalente allo stato – dal quale il Collegio non ritiene vi siano ragioni per discostarsi (anche) nel caso di specie, ed alla cui stregua “ il provvedimento di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella concernente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità (cfr. ex multis, Cons. Stato, . sez. II, 5 maggio 2021, n.3494 )”[ Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 5 settembre 2022, n. 7700]. Considerato pertanto che il Decreto Motivato n. 2, prot. n. 382211 del 08/06/2022, si è espressamente richiamato alla dichiarazione di pubblica utilità discendente come effetto dalla delibera n.1 del 17 marzo 2020 del C.I.P.E., che ha approvato il progetto definitivo “ Itinerario Ragusa – Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 “di Chiaramonte” e della S.S. n. 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114”, il Collegio esclude di poter positivamente apprezzare la fondatezza delle censure proposte con il primo motivo di ricorso.
III – Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti vizi di violazione degli artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990 e dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto non sarebbe stato consentito alla società (poi) ricorrente di poter pienamente partecipare al procedimento amministrativo, in esito al cui risultato è stato posto il vincolo preordinato all’esproprio sul terreno di sua proprietà.
Più in particolare la società ricorrente lamenta che “ fra le varie ed attente norme che il T.U. Espropri prevede in tal senso vi è l’art. 16, che disciplina l’avviso per l’avvio del procedimento finalizzato alla pubblicazione del Progetto Definitivo. La norma, ai commi 10 e 12 prevede, rispettivamente, che il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento commi e che l’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato … (così come non sarebbe avvenuto dopo che in data 6 aprile 2017 era stato pubblicato da S.A.R.C. l’avviso per l’avvio del procedimento finalizzato alla pubblicazione del Progetto Definitivo e) … L’odierna ricorrente (aveva) trasmesso con raccomandata le proprie osservazioni alla S.A.R.C. in merito al suddetto avviso, opponendosi all’avvio del procedimento ed evidenziando come l’Amministrazione, in primis, non abbia provveduto al dovuto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati e che, in secondo luogo, non abbia valutato le soluzioni tecniche alternative esistenti, economicamente più sostenibili, sia per i privati coinvolti che per la comunità. Con tali osservazioni parte ricorrente ha evidenziato, peraltro, come in fase di progetto preliminare fosse prevista una modesta fascia di esproprio dell’area in oggetto, di profondità inferiore a 4/5 metri, la quale comunque avrebbe potuto essere rideterminata in modo da salvaguardare l’Area di Servizio, tenuto conto del fatto che l’area è ubicata al km 0+700. In sede di elaborazione del progetto definitivo, al contrario, anziché tenere conto della situazione esistente, il nuovo tracciato prevede l’esproprio della quasi totalità dell’area, con un pregiudizio enormemente più grave, sia per G&S Group che per Jonia Petroli”.
L’ANAS, nei propri scritti difensivi (anteriori rispetto alla non valutabile memoria di replica depositata in segreteria il 08/02/2024), esclude però di poter essere chiamata a rispondere del (postulato) vizio di mancata risposta specifica alle osservazioni formulate dalla società ricorrente con atto trasmesso a S.A.R.C. il 07/06/2017 perché essa sarebbe “ subentrata soltanto con Delibera CIPE n. 1 del 17.3.2020, che ha approvato il subentro di Anas quale soggetto aggiudicatore dell’intervento anche quale nuova autorità espropriante ”. Ed in effetti, dall’esame del documento costituente allegato n. 3 al ricorso in epigrafe, positivamente risulta che “ SARC è stata delegata dal MIT, con dispositivo amministrativo Prot. n. 0003859 del 07.03.2017, al proseguimento dell’iter autorizzativo per la pubblicazione del Progetto Definitivo, dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza ai sensi della Legge Obiettivo e all’avvio di tutte le procedure propedeutiche al fine di pervenire alla dichiarazione di Pubblica Utilità e alla convocazione della Conferenza dei Servizi ”.
La eccepita inammissibilità del terzo motivo di ricorso per difetto di legittimazione passiva di Anas – così come del MIT, dopo la delega del 07.03.2017, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ogni caso - risulta dunque fondata, perché condizione per l’esame nel merito di quella doglianza era che fosse stato regolarmente instituito il contraddittorio anche nei confronti della S.A.R.C. – in quanto soggetto “ delegat (o) dal MIT, con dispositivo amministrativo Prot. n. 0003859 del 07.03.2017, al proseguimento dell’iter autorizzativo per la pubblicazione del Progetto Definitivo ” -, e non (soltanto) dell’ANAS, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IV – Con il quarto motivo di ricorso la società ricorrente ha lamentato che:
1) il C.I.P.E. ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio – dapprima posto con apposto con la delibera n. 3 del 2010 – con delibera n. 90 del 22 dicembre 2017, senza alcun rispetto, in occasione della seconda delle due delibere, delle garanzie partecipative dei privati interessati ex artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 327/2001;
2) è mancata la comunicazione alla società (poi) ricorrente della delibera n.1 del 17 marzo 2020 con la quale il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo “ Itinerario Ragusa – Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 “di Chiaramonte” e della S.S. n. 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114”, in violazione dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “ mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio ”.
Cominciando dalla censura sub 1), la società ricorrente, pur riconoscendo ex art 165, comma 7 bis, del decreto legislativo 163/2006 la possibilità di “reiterazione del vincolo … con deliberazione motivata del C.I.P.E.”, ritiene quest’ultima viziata in base ai parametri di cui alla sentenza n. 7 del 2007 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la quale è stato chiarito che tale motivazione, perché non emergano profili di eccesso di potere, deve:
1.1) rendere edotte le ragioni che hanno determinato l’inutile decorso del peridio di decadenza;
1.2) evidenziare la persistente attualità dei pubblici interessi che determinarono, in origine, l’imposizione del vincolo;
1.3) chiarire come le scelte effettuate siano dirette alla cura del pubblico interesse e che, quindi, la reiterazione del vincolo non persegua alcun intervento vessatorio, soprattutto alla luce delle modifiche apportate al progetto preliminare dal progetto definitivo.
Ma quanto al punto sub 1.1), quali siano le “le ragioni che hanno determinato l’inutile decorso del peridio di decadenza ” è possibile evincere dalla motivazione della delibera n. 90 del 22 dicembre 2017, che enuncia ben 15 distinti passaggi attraverso cui il relativo procedimento amministrativo è dovuto passare prima della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio.
.
Quanto al punto sub 1.2), “ la persistente attualità dei pubblici interessi che determinarono, in origine, l’imposizione del vincolo ” risulta anche qui dalla motivazione del provvedimento impugnato – anche se stavolta per relationem . Infatti è all’interno del richiamato Patto per lo sviluppo per la Regione Siciliana siglato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana in data 10 settembre 2016 che “ viene identificata l’opera itinerario Ragusa – Catania tra gli interventi strategici ”. Sicchè la società ricorrente, ove avesse voluto agire con coerenza, piuttosto che tacciare acriticamente di illegittimità la delibera del CIPE impugnata sotto questo specifico profilo avrebbe dovuto prima acquisire copia – se del caso, mediante esercizio del diritto d’accesso – della Patto per lo sviluppo per la Regione Siciliana siglato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana in data 10 settembre 2016, e poi fare oggetto di impugnazione quest’ultimo nella parte in cui avesse (in tesi erroneamente) accertato il permanente “ interesse strategico alla realizzazione dell’opera ”(ove non si fosse trattato, così come è invece assai probabile, di un atto politico radicalmente sottratto al sindacato del G.A. ex art. 7, terzo comma, c.p.a. …).
Per quanto infine attiene al punto sub 1.3), da un lato la difficoltà, obiettivamente evincibile dalla motivazione della contestata delibera, di completare in tempi celeri un procedimento amministrativo assai complesso, e dall’altro il permanere dell’interesse alla realizzazione dell’opera risultante dal mai avversato Patto per lo sviluppo per la Regione Siciliana siglato fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana in data 10 settembre 2016, impone al Collegio di escludere che l’imposto “ vincolo … persegua alcun intervento vessatorio, soprattutto alla luce delle modifiche apportate al progetto preliminare dal progetto definitivo ”, e di astenersi dal dubitare che le “ scelte effettuate siano (state effettivamente) dirette alla cura del pubblico interesse ”.
Per quanto invece attiene alla censura sub 2), è evidente che la contestata violazione dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001- per la mancata comunicazione alla società (poi) ricorrente della delibera n.1 del 17 marzo 2020 con la quale il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo “ Itinerario Ragusa – Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 “di Chiaramonte” e della S.S. n. 194 “Ragusana”, dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114 ” - non pone alcun problema di legittimità sostanziale di tale provvedimento, ma esclusivamente di piena conoscenza dello stesso ai fini della valutazione della tempestività della sua (eventuale) impugnazione. Dato però che la delibera n.1 del 17 marzo 2020 del C.I.P.E., benchè quantomeno astrattamente conoscibile dalla società ricorrente, non figura nel novero dei provvedimenti da essa impugnati, la presente censura deve essere dichiarata inammissibile per la assoluta mancanza di un interesse sotteso al suo esame.
V – Non essendo stata in alcun modo accertata la illegittimità dei provvedimenti impugnati, viene a mancare il primo ed indefettibile elemento della responsabilità da attività provvedimentale illegittima della P.A.;e viene di conseguenza rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta con il ricorso in epigrafe.
VI – Il Collegio, conclusivamente pronunciando:
1) dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione con riguardo alle censure di cui al secondo motivo di ricorso, per tale parte della domanda sussistendo la giurisdizione del competente organo dell’A.G.O., presso cui il presente giudizio potrà essere riassunto a norma e per gli effetti di cui al secondo comma dell’art. 11 c.p.a.;
2) dichiara inammissibile per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggetti evocati in giudizio il presente ricorso con riguardo alle censure di cui al suo terzo comma;
3) in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso in epigrafe con riguardo ad ogni sua restante parte, ivi compresa la domanda risarcitoria proposta pel suo tramite.
Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio provvede come da soccombenza, con rinvio al dispositivo per la loro liquidazione.