TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400350
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01032/2024 REG.RIC.

N. 00350/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01032/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2024, proposto da


G Z, rappresentato e difeso dagli avvocati M P e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Venezia, Santa Croce n. 742;


contro

Comune di Giavera del Montello, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Libera Barattin, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

1. dell''ordinanza n. 37 del 15/07/2024, con cui si ordina al ricorrente “di rimuovere, entro il e non oltre il 31 luglio 2024, i dossi, gli avvallamenti presenti sul fondo stradale nonché la catena di sbarramento posta all''ingresso strada di accesso ai civici 17-17/A-18-19-20-22 nei pressi di via Antonio Gorini ed il cartello con il simbolo del divieto di accesso, nonché di eventuali ulteriori opere a corredo di ostacolo al libero transito”;

2. di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque coevo, per l''adozione delle misure più idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta nel presente giudizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giavera del Montello;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, pur nell’ambito della cognizione pertinente alla presente fase cautelare, i motivi di ricorso non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento, tenuto conto che, all’esito dell’annoso contenzioso civile instauratosi tra le parti, la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento della domanda formulata dal Comune con appello incidentale, ha definitivamente accertato e dichiarato l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulla strada;

Ritenuto che la Corte veneziana ha, infatti, puntualmente ricordato:

-- che “ l'idoneità della strada all'uso pubblico è attestata dall'istruttoria orale che ne ha confermato da tempo (40 anni) il libero accesso pedonale e carraio sia verso il borgo limitrofo che verso l'impianto sportivo ”;

-- e che “ il collegamento della strada alla pubblica via, la funzionalità della stessa per l'accesso agli impianti sportivi comunali ed al borgo, che avvengono per il tramite del tracciato in esame, confermano la sussistenza dei presupposti dell'uso pubblico ” (Corte d’Appello di Venezia, n. 2102 del 2019);

Ritenuto che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso promosso avverso la sentenza d’appello (Cass. Civ., ord. n. 9112 del 2023, successivamente impugnata per revocazione dall’odierno ricorrente);

Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato in ragione dell’esigenza di ripristinare l’incontroverso uso pubblico della strada (da ritenere, allo stato, definitivamente accertato nell’ambito del giudizio civile), rimuovendo le opere, apposte dal ricorrente, che tuttora ne precludono la piena fruizione da parte della collettività, e ciò indipendentemente da eventuali contestazioni – non idonee ad inficiarne la qualificazione - riguardanti l’esercizio del vicino impianto sportivo e l’attuale assenza di residenti insediati nel borgo limitrofo;

Ritenuto che, dalla mancanza di una formale comunicazione di avvio del procedimento, non potrebbe comunque essere dedotto alcun effetto invalidante, non avendo il ricorrente indicato elementi ulteriori, rispetto a quelli esaminati dall’Amministrazione e nel corso del giudizio civile, suscettibili di influire sull’avversata determinazione finale (Cons. St., Sez. IV, 9 maggio 2024, n. 4189);

Ritenuto che il termine assegnato per la rimozione delle opere (da considerarsi come oggettivamente preclusive dell’uso pubblico cui la strada è soggetta) non appare irragionevole, considerato, oltre alla loro esigua consistenza, il tempo intercorso dalla pronuncia della Corte d’Appello di Venezia e dall’ordinanza della Corte di Cassazione;

Ritenuto che non appare sussistere il dedotto vizio di incompetenza, atteso che i provvedimenti di autotutela possessoria, riguardanti la viabilità comunale, possiedono natura tipicamente gestoria e sono correttamente adottati – come nel caso di specie – dal dirigente ovvero dal responsabile del servizio (art. 107, comma 5, TUEL) e non dal Sindaco (Cons. St., Sez. VI, n. 2520 del 2018).

Ritenuto, quanto al profilo del periculum in mora , che il pregiudizio lamentato (connesso al passaggio dei frequentatori dell’impianto di motocross , a detta del ricorrente privo di autorizzazioni) appare, oltreché pacificamente ristorabile, senz’altro recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al ripristino della viabilità e al collegamento (con il suddetto impianto sportivo e) con il vicino borgo, permanendo, peraltro, la possibilità di ricostituire in ogni momento l’originaria interdizione del passaggio;

Ritenuto, per quanto precede, di respingere l’istanza cautelare;

Ritenuto di differire la regolazione delle spese della presente fase alla definizione meritale del giudizio;

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