TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202100216
Data del deposito : 14 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/06/2021

N. 00216/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati U L S D L e D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asrem - Azienda Sanitaria Regionale del Molise, rappresentata e difesa dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Am Trust Europe – Rappresentanza Generale per l'Italia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del diniego opposto dall'Azienda Sanitaria Regionale del Molise con comunicazione prot. n. -OMISSIS-alla richiesta di accesso del 24.7.2020 formulata dai ricorrenti ex art. 22 e ss. l. n. 241/1990;

- del verbale -OMISSIS-Comitato Valutazione Sinistri del -OMISSIS-e relativi allegati;

e, conseguentemente, per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a prendere visione della documentazione oggetto della richiesta di accesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asrem;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. D B nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, svoltasi con partecipazione da remoto dei magistrati ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, come modificato, da ultimo, dall’art. 6, comma 1, lett. e) d.l. 1° aprile 2021, n. 44, nonché dell’art. 4 del d.l. 28/2020, e in presenza, ai sensi degli stessi articoli, degli avvocati di cui al verbale;



1. I ricorrenti hanno chiesto all’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (nel seguito “Asrem”) l’accesso agli atti e documenti da questa detenuti in relazione al decesso del sig. -OMISSIS- (rispettivamente marito, padre e nonno dei ricorrenti), avvenuto il -OMISSIS-presso l’Ospedale di -OMISSIS-, dopo che lo stesso era stato ricoverato, il precedente giorno 12, presso il P.O. SS. -OMISSIS-(cfr. pec del 24.07.2020). In particolare, hanno domandato l’ostensione: 1) della denuncia/apertura sinistro;
2) della perizia medico-legale eventualmente espletata in relazione al sinistro che ha determinato il decesso;
3) della copia del contratto d’assicurazione intercorrente con l’Asrem;
4) dell’eventuale verbale di valutazione del Comitato Valutazione Sinistri dell’Asrem;
5) di ogni altra documentazione e/o informativa relativa al caso del sig. -OMISSIS-.

In riscontro all’istanza l’Asrem ha acconsentito all’ostensione della richiesta di apertura del sinistro, della polizza assicurativa e dello stralcio del verbale del CVS -OMISSIS--OMISSIS-, opponendo, invece, un motivato rifiuto all’ostensione della perizia medico-legale (cfr. comunicazione dell’11.11.2020 prot. n. -OMISSIS-).



2. Avverso tale ultima determinazione è stato quindi proposto il presente ricorso, affidato ai seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 25 l. n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa;
2) violazione dell’art. 25 l. n. 241/1990, violazione dell’art. 4 l. n. 24/2017, violazione dell’art. 97 Cost., violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa.

Si è costituita l’Asrem in resistenza al ricorso.

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.



3. Il ricorso è fondato.



3.1. Introduttivamente giova precisare che la Asrem risulta avere già consegnato ai ricorrenti la documentazione relativa al ricovero ed al decesso del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-presso l’Ospedale -OMISSIS-;
è stato altresì consegnato loro il verbale dell’unica riunione del Comitato Valutazione Sinistri (d’ora innanzi solo “CVS”) sinora svoltasi in relazione al sinistro in oggetto, così come evidenziato anche nel ricorso;
risulta infine essere stata trasmessa agli interessati copia della richiesta di apertura del sinistro e della polizza assicurativa.

La controversia riguarda pertanto solo l’ostensione della perizia medico-legale eventualmente espletata, in relazione al sinistro in questione, nell’ambito del procedimento di valutazione dello stesso da parte del CVS.



3.2. Al riguardo, il Collegio rileva in via preliminare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione nel senso della carenza di uno specifico interesse dei ricorrenti all’accesso ai documenti.

La perizia medico-legale costituisce un atto istruttorio del procedimento instaurato innanzi al CVS, dal quale è destinata a essere esaminata per l’espressione di un motivato parere in ordine alla gestione dei sinistri di responsabilità civile dell’Asrem in vista di una eventuale soluzione stragiudiziale delle potenziali vertenze risarcitorie.

Nel caso di specie sussiste allora uno specifico, attuale e concreto interesse dei ricorrenti all’ostensione del documento in questione, atteso che lo stesso riguarda la vicenda sanitaria che ha interessato un loro stretto congiunto. L’accesso richiesto è quindi funzionale alla difesa degli interessi dei richiedenti nella prospettiva della tutela del loro (anche solo potenziale) diritto risarcitorio derivante dalla lesione del loro rapporto parentale.

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