TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-03-12, n. 202400205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400205
Data del deposito : 12 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/03/2024

N. 00205/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00963/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in proprio, domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Brescia in Brescia, via Carlo Zima n. 3;



contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 17.11.2023, e per l’effetto per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ai documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Il Tribunale civile di Venezia, con decreto del 17.11.2021, in una controversia tra la ricorrente e l’ex compagno sull’affidamento dei figli minori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, aveva disposto in via provvisoria che questi ultimi fossero affidati ai servizi sociali e collocati prevalentemente presso l’abitazione del padre; il provvedimento era stato adottato anche " lette … le relazioni di aggiornamento depositate dai Servizi Sociali del Comune di Isorella nonché dai Servizi Specialistici territoriali dell'ASTT [ rectius ASST] Garda (BS) in data 30/6/2021, 27/7/2021 e 3/11/2021 ".

2.- La ricorrente riferisce che è stata querelata per inosservanza del suddetto decreto ai sensi dell’art. 388 c.p. e che ne è scaturito un processo penale a suo carico.

3.- Con successivo decreto del 21.9.2022, il Tribunale civile di Venezia ha disposto in via definitiva che i minori fossero allontanati dalla madre, e il provvedimento è stato eseguito coattivamente l’8.11.2022, ma dopo qualche giorno i minori sono tornati a casa della madre perché il provvedimento è stato riformato in appello.

4.- Per il comportamento tenuto durante l’esecuzione coattiva di quel decreto la ricorrente è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali, e il 31.5.2023 ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. nonché l’informazione di garanzia e sul diritto di difesa ex artt. 369 e 369 bis c.p.p.

5.- Il 17.11.2023 la ricorrente, in qualità sia di interessata sia di madre dei minori -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, ha chiesto all’ASST Garda, ai sensi degli artt. 22 ss. legge 241/1990, l’accesso “ a fini giuridici e difensivi ” a copia: 1) dell’intero fascicolo in possesso dell’ASST; 2) delle relazioni spedite all’ASST dalle assistenti sociali dell’Ambito 9 – Tutela Minori; 3) delle relazioni redatte dalla dr.ssa M C inerenti alla stessa ricorrente e ai due figli.

6.- Il 30.11.2023 l’ASST ha rigettato l’istanza di accesso affermando che “ le relazioni redatte dagli Assistenti Sociali, devono essere chieste all’Azienda Territoriale per i Servizi alla persona Ambito 9 — Bassa Bresciana Centrale di cui tali operatori dipendono. Si comunica inoltre che i documenti redatti dagli Psicologi dipendenti da questa azienda /contenuti nel fascicolo della Tutela Minore sono, per loro natura, sottratti all'accesso, poiché rientranti nella categoria degli atti di organi e/o attività giurisdizionali, ovvero strumentalmente riallegabili a questi ultimi perché redatti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria ”.

7.- La ricorrente ha impugnato il diniego, agendo in proprio, con ricorso notificato il 14-15.12.2023 all’ASST e,

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