TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2017-03-30, n. 201700437
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Pubblicato il 30/03/2017
N. 00437/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00147/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 147 del 2017, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall’avv. P F V, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Cernaia 30;
contro
Comune di Sestriere non costituito in giudizio;
Unione Montana “Comuni Olimpici via Lattea”, rappresentata e difesa dall’avv. E C, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Moncalieri 72;
nei confronti di
C s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti G Santilli e Paola Campion, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via G. B. Vico 10;
per l'annullamento
- del bando e disciplinare di gara per la vendita del terreno individuato al catasto del Comune di Sestriere (sez. B, foglio n. 9, particella n. 985), pubblicato con provvedimento del 28 novembre 2016 dell’Unione Montana “Comuni Olimpici via Lattea” sull’Albo pretorio del Comune di Sestriere, dal 28 novembre 2016 al 2 gennaio 2017;
- del verbale di gara in data 16 gennaio 2017, con cui la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente il terreno alla C s.p.a.;
- di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;
Premesso, in fatto:
che l’Unione Montana “Comuni Olimpici via Lattea” ha indetto un’asta pubblica ad offerte segrete, ai sensi dell’art. 73 del R.D. n. 827 del 1924, per la vendita del terreno indicato in epigrafe, con prezzo a base di gara pari ad euro 1.000,00 e con la previsione che l’aggiudicatario dovrà eseguire, a sue spese, lavori per complessivi euro 210.000,00 (di cui: euro 160.000,00 per la realizzazione di un’autorimessa da cedere al Comune di Sestriere;euro 50.000,00 per la rimozione di tre prefabbricati ivi presenti);
che il ricorrente ha partecipato alla gara pubblica, offrendo un rialzo di 1,964%;
che il terreno è stato aggiudicato all’unico altro concorrente, la C s.p.a., che ha offerto un rialzo di 135,58%;
Ritenuto, in diritto:
1) che è inammissibile il motivo con cui il ricorrente afferma che l’Unione avrebbe dovuto indire una procedura di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori di costruzione dell’autorimessa, non avendo egli interesse a censurare la violazione della normativa in materia di appalti, poiché la partecipazione alle gare per l’affidamento dei lavori pubblici è riservata alle imprese in possesso della qualificazione SOA nelle categorie corrispondenti alla tipologia di opere in progetto;
2) che è infondato il motivo con cui il ricorrente contesta l’indeterminatezza e l’incongruità del valore a base d’asta, poiché il bando:
- è sufficientemente chiaro nell’indicare che le offerte economiche avrebbero dovuto fare riferimento al prezzo a base d’asta di euro 1.000,00 (si vedano i paragrafi 3 e 5 del bando e l’allegato modulo di offerta), anziché all’importo complessivo di euro 211.000,00, nel quale è incluso il costo previsto per i lavori di costruzione dell’autorimessa, non soggetto a rialzo percentuale;
- è adeguatamente motivato per relationem, mediante il richiamo della perizia di stima e del computo metrico redatti dal geom. Boetto (doc. 3);
- è conforme a quanto previsto dall’art.