TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-12-12, n. 201601136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-12-12, n. 201601136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201601136
Data del deposito : 12 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2016

N. 01136/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00062/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2016, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dall’avv. M R, con domicilio ex art. 25, comma 1, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

Comune di Genzano di Lucania, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. V S, con domicilio eletto in Potenza Via Nicola Sole n. 73;

per l'annullamento:

-del provvedimento prot. n. 9728 del 12.11.2015 (notificato il 23.11.2015), con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Genzano di Lucania ha respinto l’istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001, presentata dal sig. G G il 21.9.2015;

-dell’Ordinanza n. 4 del 19.2.2015 (notificata il 23.2.2015), con la quale il medesimo Responsabile dell’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, aveva ingiunto la demolizione degli abusi edilizi, indicati nella precedente Ordinanza di sospensione ex art. 27 DPR n. 380/2001 n. 2 del 5.1.2015 (notificata il 15.1.2015);


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Genzano di Lucania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti M R e V S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. G G, in virtù della concessione edilizia del 7.6.1993, costruiva un capannone industriale sui lotti nn. 12 e 13 della Zona PIP del Comune di Genzano di Lucania per la produzione di porte, finestre e cancelli automatici.

Successivamente, l’Ufficio Tecnico della Provincia di Potenza con atto prot. n. 6945 del 19.12.1994 autorizzava il sig. Guerriero a realizzare nell’ambito dei predetti lotti nn. 12 e 13, precisamente sul confine dei terreni di sua proprietà foglio di mappa n. 37, particelle nn. 464 e 467, un muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro, che doveva essere posto “ad una distanza di 5,00 m. dalla proprietà” della frontistante Strada Provinciale n. 22, in relazione al quale veniva pure rilasciata dal Comune la concessione edilizia.

In data 23.12.2014 la Polizia Municipale accertava che il Guerriero aveva realizzato nei lotti nn. 12 e 13 della Zona PIP i seguenti abusi edilizi:

1) “locale A”, adibito a deposito, avente struttura portante di acciaio e tramezzatura in blocchetti di calcestruzzo, lungo 39,80 m., largo 7,10 m., con altezza variabile da 4,30 m. a 3,20 m. e con copertura a falda inclinata ad unica pendenza, che poggiava sul predetto muro di cemento armato ed era distante 4,60 m. dalla carreggiata della S.P. n. 22;

2) “locale B”, di due piani, aventi la struttura portante di legno, di cui il piano terra, adibito a deposito, poggiante sul citato muro frontistante la Strada Provinciale n. 22, lungo 50,50 m., larghezza variabile da 1,90 m. a 3,75 m. ed alto 3,25 m., ed il primo piano, adibito ad esposizione infissi, lungo 50,50 m., larghezza variabile da 2,30 m. a 4,15 m. ed altezza variabile da 3,30 m. a 3,45 m., con copertura a falda inclinata ad unica pendenza, entrambi distanti 4,60 m. dalla carreggiata della S.P. n. 22;

3) “locale C”, adibito a deposito, avente struttura portante di acciaio, lungo 7,60 m., largo 6,80 m., con altezza variabile da 3,30 m. a 3,45 m. e con copertura a falda inclinata ad unica pendenza, che poggiava sul suddetto muro di cemento armato ed era distante 4,75 m. dalla carreggiata della S.P. n. 22;

4) “locale D”, adibito a pollaio, avente la struttura portante di legno, le dimensioni 6 x 6 m. e l’altezza variabile da 2,50 m. a 3,10 m..

Pertanto, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Genzano di Lucania prima con Ordinanza ex art. 27 DPR n. 380/2001 n. 2 del 5.1.2015 (notificata il 15.1.2015) sospendeva i lavori e poi con Ordinanza n. 4 del 19.2.2015 (notificata il 23.2.2015) ingiungeva, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, la demolizione dei sopra descritti abusi edilizi.

In data 21.9.2015 il sig. G G chiedeva la sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, presentando il progetto che contemplava la trasformazione del “locale A” in parcheggio con rampa di collegamento e del “locale B” in spazio espositivo e la demolizione dei “locali C e D”.

Con provvedimento prot. n. 9728 del 12.11.2015 (notificato il 23.11.2015) il medesimo Responsabile dell’Area Tecnica respingeva la predetta istanza ex art. 36 DPR n. 380/2001 del 21.9.2015, in quanto i “locali A e B” non rispettavano la distanza minima di 5,00 m. dalle strade, prescritta dal vigente strumento urbanistico, specificando che vi era discordanza tra le misurazioni rilevate dall’Ufficio Tecnico e quelle indicate nel progetto.

Il sig. G G con il presente ricorso, notificato il 21/25.1.2016 e depositato l’9.2.2016, ha impugnato il provvedimento prot. n. 9728 del 12.11.2015 e l’Ordinanza di demolizione n. 4 del 19.2.2015, deducendo:

1) la violazione del vigente strumento urbanistico, che prescriveva l’obbligo del rispetto della distanza di 5,00 m. dalle strade, e dell’art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001, ai sensi del quale non possono ritenersi difformi le “violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali”, in quanto i “locali A e B” erano stati realizzati ad una distanza di 4,95 m. dalla carreggiata della S.P. n. 22, come accertato dal Consulente tecnico del ricorrente, geom. Francesco Rinaldi, con la relazione tecnica del 15.1.2016, tenuto pure conto della circostanza che con atto del 7.8.1997 il funzionario della Provincia di Potenza aveva verificato che i lavori di costruzione del muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro erano stati “eseguiti nella proprietà del richiedente rispettando tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico”;

2) la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto il Comune non aveva comunicato preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria del 21.9.2015;

3) la violazione dell’art. 4, comma 6, DPR n. 160/2010, in quanto il Comune di Genzano di Lucania aveva trasferito le funzioni dello Sportello Unico delle Attività Produttive all’Unione dei Comuni dell’Alto Bradano.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano di Lucania, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

Con Ordinanza n. 211 del 9.3.2016 questo Tribunale ha:

1) rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’irricevibilità dell’impugnazione dell’Ordinanza di demolizione n. 4 del 19.2.2015;

2) disposto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., una verificazione, per accertare l’esatta distanza dei “locali A e B”, così identificati nelle Ordinanze di sospensione ex art. 27 DPR n. 380/2001 n. 2 del 5.1.2015 e di demolizione n. 4 del 19.2.2015, dalla carreggiata della Strada Provinciale n. 22;

3) chiesto al Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Potenza, che con atto prot. n. 6945 del 19.12.1994 aveva autorizzato la costruzione del muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro, una relazione di chiarimenti, con la quale fossero specificate sia la tipologia ex art. 2, comma 2, D.Lg.vo n. 285/1992 della S.P. n. 22 (strada extraurbana principale o secondaria o strada urbana), sia la distanza delle recinzioni e delle costruzioni applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto degli artt. 26, commi 3 e 4, e 28 del DPR n. 495/1992.

Con nota prot. n. 13857 dell’1.4.2016 il Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Potenza ha precisato che il tratto della S.P. n. 22, oggetto della controversia in esame, si trova al di fuori del centro abitato di Genzano di Lucania, delimitato dal Comune ai sensi dell’art. 4 del Codice della Strada con Del. G.M. n. 3 del 17.1.2002 e n. 98 del 27.10.2006, e con Del. C.P. n. 87 del 19.12.2012 era stata classificata strada locale di tipo F, mentre in precedenza era classificata come strada extraurbana secondaria di tipo C.

In data 5.10.2016, il verificatore del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Potenza, ing. Francesco D’Eugenio, ha depositato la relazione di verificazione.

All’Udienza Pubblica del 23.11.2016 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va dichiarata l’irricevibilità dell’impugnazione dell’Ordinanza ex art. 31 DPR n. 380/2001 n. 4 del 19.2.2015, di demolizione degli abusi edilizi di cui è causa, in quanto, essendo stata notificata al ricorrente il 23.2.2015, avrebbero dovuto essere impugnata entro il termine decadenziale del 24.4.2015, mentre il ricorso in esame è stato notificato il 21/25.1.2016.

Nel merito, l’impugnazione del successivo provvedimento prot. n. 9728 del 12.11.2015, di reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001, risulta fondata, in quanto va accolta la censura, dedotta con il primo motivo, relativa alla violazione del vigente strumento urbanistico, nella parte in cui prescrive l’obbligo del rispetto della distanza di 5,00 m. dalle strade.

Infatti, da quanto precisato con la nota del Responsabile dell’Ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Potenza prot. n. 13857 dell’1.4.2016, cioè che la strada di cui è causa si trova al di fuori del centro abitato ex art. 4 D.Lg.vo n. 285/1992 ed è stata classificata dal Consiglio Provinciale con Del. n. 87 del 19.12.2012 come strada locale di tipo F, discende che tale tratto di strada risulta disciplinato dai commi 4 e 5 dell’art. 26 del Regolamento del Codice della Strada DPR n. 495/1992 e che sia il muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro, frontistante alla Strada Provinciale n. 22, sia i “locali A e B”, entrambi poggianti sul predetto muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro, così identificati nelle Ordinanze di sospensione ex art. 27 DPR n. 380/2001 n. 2 del 5.1.2015 e di demolizione n. 4 del 19.2.2015, non violano le suddette norme.

Al riguardo, va rilevato che il comma 4 dell’art. 26 DPR n. 495/1992 prevede per i muri di cinta “di qualsiasi natura e consistenza”, frontistanti sia alle strade locali di tipo F che alle strade extraurbane secondarie di tipo C, la distanza minima dal “confine stradale” di 3 metri.

Tale distanza è stata rispettata dal ricorrente al momento della realizzazione del suddetto muro di cemento armato con soprastante recinzione in ferro, come attestato dalla Provincia di Potenza con il suindicato atto del 7.8.1997 e confermato con la citata nota prot. n. 13857 dell’1.4.2016, di adempimento all’Ordinanza istruttoria di questo TAR n. 211 del 9.3.2016, quando la strada in questione era classificata come strada extraurbana secondaria di tipo C., e risulta conforme anche oggi, dopo che con Del. C.P. n. 87 del 19.12.2012 è stata classificata strada locale di tipo F, pur tenendo conto della definizione ex art. 3, comma 1, n. 10, del Codice della Strada D.Lg.vo n. 285/1992 di “confine stradale”, il quale consiste nel “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato” oppure in mancanza “è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea”.

Mentre, per quanto riguarda le altre costruzioni, frontistanti alle strade locali di tipo F, site al di fuori del centro abitato, delimitato ai sensi dell’art. 4 D.Lg.vo n. 285/1990, il comma 5 dell’art. 26 DPR n. 495/1992 non contempla alcuna distanza minima dal confine stradale, per cui in tale caso debbono essere applicate esclusivamente le distanze minime, stabilite dallo strumento urbanistico, cioè, nella specie, quella prevista per la Zona PIP dal PRG, approvato con D.P.G.R. n. 19 del 12.1.1999, di 5,00 metri dalle strade, cioè dalla carreggiata, che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, n. 7, D.Lg.vo n. 285/1992, corrisponde alla “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli e delimitata da strisce di margine”.

Il verificatore, ing. Francesco D’Eugenio, nel sopralluogo, eseguito in contraddittorio delle parti il 2.9.2016, ha accertato che:

1) il locale “A” si trova “interamente sottoposto alla piattaforma stradale” e dista dalla carreggiata della S.P. 22 per 5,00 m. e per 5,75 m. in corrispondenza dei suoi estremi e per 4,90 m. nella parte centrale;

2) il locale “B” dista dalla carreggiata della S.P. 22 per 5,75 m. e per 5,90 m. in corrispondenza dei suoi estremi e per 5,90 m. nella parte centrale.

Pertanto, pur tenendo conto delle circostanze che l’invocato art. 34, comma 2 ter, DPR n. 380/2001 può essere applicato esclusivamente agli interventi edilizi eseguiti “in parziale difformità dal permesso di costruire” e non a quelli abusivi, come i locali “A” e “B” di cui è causa, interamente disciplinati dall’art. 31 DPR n. 380/2001, e che le distanze minime dalle strade non possono essere derogate, i predetti locali “A” e “B” non violano la suddetta distanza minima di 5,00 m. dalle strade, prescritta dal PRG, anche con riferimento alla parte centrale del locale “A”, distante dalla carreggiata della S.P. 22 per 4,90 m., in quanto tale locale risulta interamente ubicato al di sotto del livello stradale e perciò, non essendo visibile dagli automobilisti, non costituisce alcun pericolo per la circolazione stradale.

Può essere assorbita la censura, dedotta con il secondo motivo, relativa alla violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, mentre va disatteso il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 4, comma 6, DPR n. 160/2010, sia perché il Comune di Genzano di Lucania, nell’aderire all’Unione dei Comuni dell’Alto Bradano, con l’allegata Del. C.C. n. 20 del 29.7.2014 ha conferito soltanto le funzioni del Catasto, della Statistica e di pianificazione della protezione civile, sia perché la predetta norma fa salvo il potere dei Comuni di non attribuire allo Sportello Unico delle Attività Produttive le funzioni attinenti alla materia dell’edilizia.

A quanto sopra consegue che il ricorso in esame va dichiarato irricevibile, nella parte relativa all’impugnazione dell’Ordinanza n. 4 del 19.2.2015, e va accolto con riferimento all’impugnazione del provvedimento prot. n. 9728 del 12.11.2015.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, mentre il Contributo Unificato e le spese di verificazione vanno posti a carico del Comune di Genzano di Lucania.

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