TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2019-01-21, n. 201900077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2019-01-21, n. 201900077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900077
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00077/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01481/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2018, proposto da
Sala Giochi 5 Stelle S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Jesolo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

delle disposizioni recate dall'art. 7, commi 9 e 14, nonchè dall'art. 14, commi 1, 2, 5 e 7, del Regolamento del Comune di Jesolo in materia di Giochi approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Jesolo n. 40 del 30.04.2018 anche essa da annullare nelle parti relative alla approvazione delle disposizioni impugnate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Jesolo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il ricorso all’esame, avviato per la notifica il 27 novembre 2018, la società istante ha impugnato il Regolamento del Comune di Jesolo in materia di Giochi approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30 aprile 2018, pubblicata sull’albo pretorio del Comune il 10 maggio 2018, nella parte in cui:

- all’art. 7, comma 9, dispone che “I locali e le aree destinati al gioco devono rimanere visibili dall’area pubblica. A tal fine sulle vetrate e in genere su tutti i fori prospicenti l’area pubblica non possono essere installate pellicole o qualsiasi altro materiale che non consenta la piena visibilità dei locali interni. Le stesse prescrizioni devono essere osservate in presenza di eventuali divisori interni o elementi di arredo, anche se necessari per la separazione delle aree di gioco riservate ai maggiorenni. Eventuali insegne, scritte o protezioni dai raggi solari poste sulle vetrate e/o sui fori esterni non possono precludere la visibilità dei locali interni. Le attività esistenti prima dell’approvazione del presente regolamento hanno 90 gg di tempo per adeguarsi”;

- all’art. 7, comma 14, stabilisce che “Presso le postazioni da gioco non possono essere utilizzati elementi di arredo che consentano di sedersi (sgabelli, sedie, panche, ecc.)”;

- all’art. 14, comma 1 e 2, laddove, al fine di disciplinare il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni sopra trascritte, prescrive che “1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa di cui all’art.

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