TAR Roma, sez. I, sentenza 2018-07-20, n. 201808237
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Pubblicato il 20/07/2018
N. 08237/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05573/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5573 del 2018, proposto da
A A, rappresentata e difesa dagli avvocati D C e V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull'istanza presentata dalla sig.ra A A all'Amministrazione resistente in data 27.07.2017, sollecitata in data 20.11.2017 e da ultimo in data 21.02.2018, finalizzata alla ripetizione della prova preselettiva relativa alla procedura per titoli ed esami a n. 800 posti di assistente giudiziario, area II, F2
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di consentire alla sig.ra A A la ripetizione della prova preselettiva relativa alla procedura per titoli ed esami a n. 800 posti di assistente giudiziario, area II, F2
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell'Amministrazione resistente a consentire alla sig.ra A A la ripetizione della prova preselettiva relativa alla procedura per titoli ed esami a n. 800 posti di assistente giudiziario, area II, F2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 18 luglio 2018 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ex art. 117 c.p.a. a questo Tribunale, la sig.ra A A lamentava il silenzio serbato dal Ministero della Giustizia su sua istanza volta alla ripetizione della prova preselettiva relativa alla procedura concorsuale per titoli e esami a 800 posti di Assistente Giudiziario bandita dallo stesso Ministero e chiedeva di accertare il relativo obbligo dell’Amministrazione a provvedere, con conseguente condanna.
In sintesi, la ricorrente evidenziava di aver partecipato alla suddetta prova preselettiva in una prima occasione ma che, per motivi tecnici a lei non imputabili, il suo elaborato non risultava depositato.
La stessa Amministrazione, riconoscendo l’inconveniente, aveva inviato il 29.5.2017 una raccomandata postale indicando la data di ripetizione della prova (per il 31.5.2017), raccomandata però ricevuta dall’interessata solo il 6.6.2017. Ne era conseguito che la ricorrente non aveva potuto partecipare alla nuova prova e vani – perché privi di riscontro - erano stati i suoi solleciti del luglio 2017, novembre 2017 e, da ultimo, febbraio 2018, con i quali aveva chiesto di potere effettuare tale nuova prova.
Nel ricorso, quindi, la sig.ra A, in sintesi, lamentava la violazione della l. n. 241/90 e degli artt. 3 e 97 Cost. nonché varie forme di eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla sua istanza e anche di consentirle il rinnovo della prova, vista la non imputabilità nei suoi confronti sia dell’inconveniente tecnico originale sia della tardiva ricezione della suddetta raccomandata postale.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, illustrando in specifica relazione le ragioni orientate alla reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 18.7.2018 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso può trovare accoglimento solo sotto il profilo che si va a specificare.
Dalla documentazione depositata in giudizio, risulta che l’Amministrazione non aveva inviato solo la raccomandata postale, poi ricevuta “ultra termine” dall’interessata, ma aveva provveduto alla convocazione, vista la ristrettezza dei tempi, anche mediante comunicazione “e-mail” inviata il 26.5.2017 da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo “web” indicato dalla stessa ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 4, punto, 6, del relativo bando.
Risulta altresì che la ricorrente aveva inviato due atti di diffida e messa in mora, il 27.7.2017 e il 20.11.2017, di cui solo il secondo ricevuto dall’Amministrazione per quanto da questa riferito nella sua relazione. In tali atti di diffida si faceva riferimento alla “e-mail” del 26 maggio suddetta ma se ne contestava il valore legale, insistendo per ottenere una nuova riconvocazione.
Ebbene, il Collegio rileva che le argomentazioni spese dall’Amministrazione per sostenere la legittimità del “silenzio” non appaiono condivisibili, in quanto viene soltanto evidenziato che vi era stata inerzia anche da parte della stessa interessata che, non recandosi alla nuova prova del 31.5.2017 pur avendo ricevuto la suddetta “e-mail”, non si era attivata prontamente e aveva atteso solo le date del novembre 2017 e, da ultimo, del febbraio 2018 per rappresentare la situazione, quando la procedure concorsuale era ormai avviata alla conclusione, come confermato dalle prime assegnazioni di sedi ai vincitori già a fine del 2017.
Ciò però, ad opinione del Collegio, non esimeva l’Amministrazione dal riscontrare l’istanza della ricorrente, anche solo per affermare i principi e le osservazioni solo in questa sede rappresentate, essendo legittimata la ricorrente, quale candidata esclusa, a richiedere almeno in astratto il rifacimento della prova.
L’eventuale risposta esplicita dell’Amministrazione, anche a concorso (quasi) concluso, era quindi doverosa e avrebbe consentito alla ricorrente di far valere nelle opportune sedi, qualora negativa, la propria posizione soggettiva ritenuta violata.
Sotto tale profilo, quindi, il silenzio serbato dall’Amministrazione resistente si configura come illegittimo e, pertanto, il Ministero intimato dovrà provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, a riscontrare le istanze della ricorrente del 20.11.2017 e del 21.2.2018, motivando esplicitamente in ordine alle ragioni per le quali non disporre eventualmente la ripetizione richiesta.
Per quanto riguarda la seconda parte della domanda della ricorrente, relativa alla mancanza di discrezionalità in capo all’Amministrazione sulla decisione “sostanziale” oggetto delle istanze suddette, il Collegio invece rileva l’infondatezza di tale profilo, in quanto la scansione temporale della complessa procedura concorsuale in riferimento alle modalità di svolgimento delle varie prove, come configurata nel bando, consentiva e consente all’Amministrazione stessa di applicare discrezionalmente la sua interpretazione, da porre eventualmente al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso può essere accolto solo parzialmente, con conseguente compensazione integrale delle spese di giudizio per tale ragione.