TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2010-02-18, n. 201002503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2010-02-18, n. 201002503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201002503
Data del deposito : 18 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00607/2010 REG.RIC.

N. 02503/2010 REG.SEN.

N. 00607/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 607 del 2010, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall'avv. L B, con domicilio eletto presso L B in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Questura di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Questura di Roma del 28.10.2009 di rigetto del permesso di soggiorno per asilo politico.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2010 il dott. S S e udita per la parte ricorrente l’Avv. L B;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


Considerato che il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha impugnato il decreto della Questura di Roma del 28/10/09 con il quale è stata respinta la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/7/51;

Ritenuto necessario esaminare preliminarmente la questione relativa al difetto di giurisdizione, rilevabile d’ufficio;

Rilevato che sulla base del consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza amministrativa, spetta al giudice ordinario, non solo decidere le controversie relative al diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche le controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno strumentale a detto riconoscimento (cfr., fra le molte, T.A.R. Piemonte, sez. II, 2 luglio 2008, n. 1446;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 giugno 2008, n. 2081;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 28 maggio 2008, n. 5191;
Cons. Stato, sez. VI, 22 maggio 2007, n. 2593);

Ritenuto che in materia di riconoscimento del diritto di asilo o della posizione di rifugiato, in cui trovano applicazione gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo, relative a status, la cui cognizione appartiene al giudice ordinario;

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso proposto avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per asilo politico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

L’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., V, 29 aprile 2009, n. 2713), anche di questa sezione (v. sentenze sopra richiamate) comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 59 della legge 16 giugno 2009 n. 69 in tema di decisioni sulla giurisdizione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese;

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