TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-11-07, n. 202200723
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 00723/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2022, proposto da
M V, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Immacolata Varacalli, rappresentata e difesa dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Locri sull’istanza del 16.07.2021 volta a sollecitare l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di verifica e vigilanza ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ed all’eventuale esercizio dei poteri inibitori e ripristinatori ai sensi del medesimo T.U., in relazione alle porzioni dell’immobile sito in Locri c.da Gnuramomma, a due piani f.t., censito in catasto terreni al foglio 24, particella 715 sub 5 e 715 sub 6, previo accertamento dell’obbligo in capo all’Amministrazione di provvedere in relazione alle medesime istanze, con condanna della stessa a provvedere ed a concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Locri e della controinteressata Immacolata Varacalli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra Verduci Margherita espone che con sentenza n. 875/2019 del 10/8/2019 il Tribunale civile di Locri, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna controinteressata Varacalli Immacolata, riconosceva l’abusività delle opere realizzate in un immobile oggetto di precedente compravendita tra le parti, condannandola, per l’effetto, a risarcire l’attrice delle somme occorrenti per procedere alla demolizione delle opere medesime nonché della perdita di valore dell’immobile in conseguenza della minore superficie risultante a seguito dell’intervento ripristinatorio.
1.1. Rileva, ancora, che nonostante la pendenza del giudizio d’appello avverso la sentenza, la sig.ra Varacalli procedeva ad azionare il titolo esecutivo nei suoi confronti onde ottenere la corresponsione delle somme in questione.
1.2. Per questi motivi, avendo interesse a che il Comune di Locri, “ soggetto competente ad accertare e contestare l’eventuale sussistenza di abusi e non interpellato dal c.t.u. nell’ambito delle operazioni peritali, si pronunciasse in ordine alla legittimità delle opere controverse ”, con istanza inoltrata il 16/7/2021 formulava all’Ente comunale due richieste, volte la prima, principale, a confermare “ che le opere in questione sono da ritenere legittime in ogni caso sulla scorta del collaudo statico …, datato maggio 2012, a chiusura della SCIA pratica 16207/2011 ”, segnalando al riguardo che il “ Comune infatti non è mai intervenuto per contestare e rimuovere gli effetti del suddetto collaudo il che ha determinato il consolidamento dei requisiti per l’agibilità ed abitabilità dell’immobile e la relativa commerciabilità ”. In via subordinata chiedeva all’Ente di verificare “ che le opere in questione, ove, appunto, non ritenute legittime per quanto sopra riferito, siano state demolite adottando, in caso contrario, ogni provvedimento di competenza ”.
1.3. Tali domande rimanevano, tuttavia, prive di riscontro, omettendo il Comune di assumere qualsivoglia determinazione e/o iniziativa.
2. Con il ricorso in esame, notificato all’Amministrazione il 15 luglio 2022 ed alla controinteressata il successivo 20 luglio, e poi depositato il 1° agosto 2022, la sig.ra Verduci è, dunque, insorta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull’anzidetta istanza, chiedendo al Tribunale di dichiararne l’illegittimità per “ violazione dell’art. 1 e 2, comma 1, della Legge 241/1990, in relazione all’obbligo di provvedere sulle istanze nell’ambito dell’esercizio dei poteri di vigilanza in materia edilizia come attestato dal D.P.R. 380/2001 art. 24 e 31 ”, condannando, di conseguenza, il Comune di Locri alla definizione del procedimento con un provvedimento espresso. La ricorrente lamenta, in definitiva, la pretesa violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza anzidetta mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, riconducendone